pv magazine Italia ha avviato settimana scorsa la collaborazione con Giovanni Giustiniani, Senior Permitting & Environmental Consultant presso Nexta Capital Partners. Giustiniani passerà in rassegna, attraverso due rubriche mensili, le principali novità normative e giurisprudenziali per il mondo del fotovoltaico. Pubblichiamo oggi la rubrica sugli sviluppi normativi di settembre.
MINISTERO DELL’INTERNO – PREVENZIONE INCENDI
Le Linee guida costituiscono “l’aggiornamento della guida tecnica emanata con nota prot. D.C.PREV. n.1324 del 7 febbraio 2012”.
Le Linee guida si applicano agli impianti fotovoltaici ubicati all’interno di attività ovvero a servizio delle stesse, soggette alle procedure di prevenzione incendi previste dal D.P.R. n. 151/2011. Rientrano nel suo campo di applicazione anche “gli impianti fotovoltaici integrati, con diversi gradi di incorporazione, nelle chiusure d’ambito di edifici ad uso civile, industriale, commerciale o rurale, incluse le strutture accessorie quali pergole, tettoie e pensiline collegate agli edifici medesimi”.
In linea generale, l’esecuzione di interventi conformi alle prescrizioni tecniche contenute nelle Linee guida, in assenza di specifici elementi di criticità emersi dalla valutazione del rischio di incendio, non determina un aggravio delle condizioni di sicurezza antincendio.
La nota chiarisce che i soggetti che alla data del 1° settembre 2025 avevano già concretamente avviato le procedure finalizzate all’installazione di impianti fotovoltaici possono legittimamente completare il proprio intervento applicando la disciplina precedente.
Possono considerarsi, a titolo indicativo e non esaustivo, “procedure già avviate” alla data del 1° settembre 2025 le situazioni in cui ricorra una delle seguenti condizioni:
“a) siano già state attivate le pertinenti procedure di cui al DPR 151/11; b) presentazione di comunicazioni, SCIA edilizia, CILA o altre istanze ad uffici competenti; c) sottoscrizione di contratti vincolanti per la fornitura e/o installazione dell’impianto; d) completamento della progettazione con specifiche tecniche definitive; e) avvio dei lavori di installazione; f) ottenimento e accettazione formale di preventivi vincolanti da fornitori qualificati; g) disponibilità di documentazione probatoria recante data certa; h) altre fattispecie giuridicamente equivalenti a quelle sin qui elencate”.
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REGIONE PUGLIA – TESTO UNICO FER I ZONE DI ACCELERAZIONE
Il Piano mira a individuare le porzioni di territorio della Regione Puglia rispondenti ai requisiti previsti per le Zone di Accelerazione, garantendo lo sviluppo energetico del territorio nel rispetto dell’ambiente e del paesaggio. “L’identificazione delle zone di accelerazione nella Regione Puglia sarà il risultato di un processo metodologico articolato, fondato su basi tecnico – scientifiche robuste e sviluppato attraverso un approccio integrato e multilivello”.
La Regione, con il Piano, intende a inserire tra le zone di accelerazione, ai sensi del D. Lgs. n. 190/2024 e ss.mm.ii., le seguenti tipologie di aree, purché non interessate da vincoli ambientali e/o paesaggistici:
“- Aree industriali consolidate individuate dagli strumenti urbanistici; – Aree limitrofe ad impianti energivori di pubblica utilità; – Aree interessate dalla presenza di impianti eolici e/o fotovoltaici, autorizzati e realizzati da almeno 10 anni; – Aree Portuali a vocazione industriale, ricadenti nei siti gestiti dalle Autorità di Sistema Portuale; – Aree di demanio pubblico (es. difesa militare); – Aree brownfield (anche all’interno di SIN); – il sistema territoriale delle aree artificiali o già edificate”.
Le predette aree presentano infatti caratteristiche comuni, in quanto già compromesse dal punto di vista urbanistico, ambientale e paesaggistico e sono aree già caratterizzate da una modifica significativa del paesaggio originario. “Pertanto, l’installazione di impianti FER in questi contesti non determina un ulteriore degrado percettivo o identitario, bensì può rappresentare una forma di rigenerazione funzionale e paesaggistica”.
Il Piano verrà sottoposto a VAS e adottato entro il 21 febbraio 2026.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA – TESTO UNICO FER I PAS
Come noto, l’art. 8, comma 9, del D. Lgs. n. 190/2024 e ss.mm.ii. prevede che “Decorso il termine ai sensi dei commi 6, 7 e 8, lettera c), senza che sia comunicato un provvedimento espresso di diniego, il soggetto proponente richiede la pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della regione interessata, dell’avviso di intervenuto perfezionamento del titolo abilitativo, indicando la data di presentazione del progetto, la data di perfezionamento del titolo, la tipologia di intervento e la sua esatta localizzazione. (…)”.
L’art. 1, comma 3, del citato decreto prevede invece che “Le regioni e gli enti locali si adeguano ai principi di cui al presente decreto entro il termine di centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Nelle more dell’adeguamento di cui al primo periodo, si applica la disciplina previgente. In caso di mancato rispetto del termine di cui al primo periodo, si applica il presente decreto (…)”.
A mente di quanto precede, la Regione Emilia- Romagna ha quindi ritenuto di aggiornare la disciplina per la pubblicazione della PAS sul Bollettino Ufficiale regionale al fine di renderla coerente con le riferite previsioni, disponendo, in quest’ottica:
- di approvare un modello di avviso al pubblico che contenga tutti gli elementi di pubblicità ex lege previsti nel rispetto della normativa in materia di privacy; ·
- di approvare il format della lettera di trasmissione dell’avviso da pubblicare;
- che nell’avviso sia indicato l’Ufficio dell’Ente competente presso cui è possibile consultare tutta la documentazione prodotta al fine di rendere maggiormente efficace la portata della norma;
- che la pubblicazione, essendo prevista da una norma di legge, sia senza oneri a carico del richiedente.
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REGIONE UMBRIA – TESTO UNICO FER I MODULISTICA
Con deliberazione n. 165 del 5 marzo 2025 la Giunta Regionale ha aggiornato la modulistica per la presentazione delle istanze di Autorizzazione Unica alla Regione e della Procedura Abilitativa Semplificata al Comune interessato, relativamente alle fonti energetiche solare ed eolica.
Successivamente, il servizio regionale competente ha provveduto a predisporre la modulistica relativa alle procedure autorizzative d abilitative afferenti le ulteriori tipologie di impianti, quali idroelettrici, a biomasse/biogas/gas di discarica/gas residuati dai processi di depurazione/biometano, geotermoelettrici, solari termodinamici, pompe di calore, solari termici, cogenerazione, generatori di calore, elettrolizzatori, nonché sistemi di accumulo (accumulo elettrochimico, accumulatore elettrico termomeccanico). Sono stati inoltre elaborati i modelli di istanza di Autorizzazione Unica, da allegare alle istanze di P.A.U.R., per tutte le sopra elencate tipologie di impianti, nel caso gli stessi siano assoggettati a VIA regionale.
Con deliberazione n. 883 del 10 settembre 2025 la Giunta Regionale ha quindi aggiornato la modulistica approvata con DGR. n. 165/2025 estendendola a tutte le tipologie di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili previsti agli allegati B (PAS) e C (AU) del D. Lgs. n. 190/2024, inclusi i sistemi di accumulo.
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REGIONE PUGLIA | PEAR 2030
Il PEAR recepisce i più recenti obiettivi di pianificazione energetica a livello comunitario e nazionale al fine di promuovere il processo di transizione energetica e di decarbonizzazione, tenendo conto dell’attuale produzione di energia elettrica da FER regionale e assicurando altresì il rispetto delle specificità territoriali e paesaggistiche regionali e la coerenza con le scelte e gli obiettivi della Strategia di sviluppo sostenibile regionale.
La politica energetica del PEAR si fonda su quattro direttrici fondamentali: “puntare prioritariamente sulla riduzione dei consumi energetici; minimizzare il consumo di suolo e gli impatti paesaggistici dei nuovi impianti; decarbonizzare il sistema di produzione di energia elettrica; porre i cittadini e le comunità pugliesi al centro della transizione energetica”.
Il Piano ha un orizzonte temporale proiettato al 2030.
La politica regionale persegue inoltre lo sviluppo e l’implementazione dell’utilizzo dell’idrogeno e, atteso l’importante e crescente contributo della Regione Puglia alla sicurezza energetica nazionale quale esportatore di energia elettrica da FER, non pianifica sul territorio alcuna produzione di energia tramite tecnologie nucleari.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA – FER VIA | MODULISTICA
I progetti FER rappresentano attualmente la maggioranza dei procedimenti oggetto di valutazione ambientale, da qui l’esigenza di dover verificare in un unico documento sintetico le caratteristiche tecniche e progettuali degli impianti proposti, la coerenza e conformità dei progetti con la disciplina nazionale e regionale vigente in materia di FER e la presenza degli approfondimenti specialistici indispensabili al fine dell’avvio delle istanze di valutazione ambientale.
Con la DPG n. 1791/2025 la Regione ha quindi aggiornato la modulistica presente sul sito web tematico “Valutazioni ambientali e autorizzazioni” afferente le schede relative alle (i) Caratteristiche e requisiti Impianto fotovoltaico/agrivoltaico (scheda A); (ii) Caratteristiche e requisiti Impianto eolico (scheda B), ciò “in un’ottica di semplificazione e al fine di agevolare e migliorare la qualità dei servizi resi all’utenza, per consentire una facile compilazione da parte dei proponenti e favorire l’accelerazione e il miglioramento dell’attività istruttoria da parte della struttura regionale e delle strutture Arpae coinvolte”.
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Nexta Capital Partners è un produttore indipendente di energia rinnovabile che sviluppa, costruisce, finanzia e gestisce impianti in diverse aree geografiche e che, con un approccio integrato e una strategia di crescita di lungo periodo, crea valore sostenibile per investitori e stakeholder, contribuendo alla carbon neutrality.
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