Il Consiglio di Stato (CdS) ha accolto l’appello promosso dalla Battaglio Gestioni Spa affermando che, relativamente alla comunicazione di fine lavori, è rilevante la data di invio della raccomandata e, di conseguenza, non è determinante il giorno di ricezione. Nel caso di specie, una volta provato l’invio della comunicazione entro il termine stabilito, “alcun altro onere di natura probatoria poteva essere preteso”.
Con la sentenza n. 7991/2025 del 13 ottobre, il CdS ha pertanto annullato il provvedimento con cui il Gestore dei servizi energetici (GSE) nel 2016 aveva disposto la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti del Secondo Conto Energia (DM 19 febbraio 2007) e ha determinato la riammissione agli incentivi originariamente riconosciuti all’appellante.
Fatto e diritto
Battaglio Gestioni, proprietaria di un impianto da 349,68 kW nel Comune di Massafra (TA) ha presentato a dicembre 2010 istanza per accedere al Secondo Conto Energia e, a giugno 2011, ha domandato il riconoscimento della tariffa per “impianto architettonicamente integrato – b3/1”. Lo stesso mese il GSE ha ammesso l’impianto all’incentivo per poi, in fase di verifica, contestare la tardiva comunicazione di fine lavori al gestore di rete e, con un provvedimento di dicembre 2016, disporre la decadenza dagli incentivi.
La società ha allora inizialmente impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo regionale (TAR) Lazio il provvedimento di decadenza e altri atti correlati deducendo, tra gli altri, eccesso di potere, violazioni dei principi di collaborazione, economicità e divieto di aggravamento e violazioni delle regole applicative dei Conti Energia. Ha poi proposto motivi aggiunti di ricorso e chiesto il riesame dei requisiti rigettato dal GSE a marzo 2021. Il TAR, con sentenza n. 9243/2023, ha dichiarato in parte inammissibile e per il resto respinto il ricorso introduttivo e i tre ricorsi per motivi aggiunti.
Con appello (RG 6695/2023) Battaglio Gestioni ha chiesto al CdS la riforma della sentenza, articolando cinque motivi che ripropongono le precedenti censure e ulteriori profili introdotti da leggi nel frattempo entrate in vigore. All’udienza pubblica del 30 settembre, la causa è stata trattenuta in decisione e la sentenza del Collegio è stata pubblicata il 13 ottobre.
Sentenza
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello, giudicando che risulta provata la tempestiva comunicazione di fine lavori al gestore di rete entro il termine fissato per 31 dicembre 2010 in virtù delle raccomandate inviate il 30 dicembre 2010 e della documentazione di Enel Distribuzione che attesta protocollo di arrivo (3 gennaio 2011). Smentendo, dunque, la premessa del GSE secondo cui l'”Allegato P” sarebbe stato trasmesso solo il 27 gennaio 2011 e che “non risulterebbe alcuna comunicazione di fine lavori relativa all’impianto in oggetto presentata in data antecedente al 31 dicembre 2010”.
In merito, la sentenza precisa che “a differenza di quanto sostenuto dal GSE, ai fini della tempestività dell’adempimento non può che rilevare la data di invio della raccomandata, dovendosi ritenere non decisiva la data di ricezione della medesima”.
“A tal fine, infatti, la raccomandata potrebbe essere ricevuta dal destinatario anche a distanza di molte settimane dall’invio (ad esempio per problemi logistici legati al servizio postale), senza che ciò possa essere imputabile in alcun modo al mittente”, aggiunge il Collegio secondo cui “ciò sarebbe di per sé sufficiente all’annullamento della decadenza disposta dal GSE”.
Quanto alla considerazione secondo cui agli atti mancherebbe la prova dell’avvenuta consegna al Gestore di rete delle raccomandate, la sentenza evidenzia che, sotto un profilo generale, il GSE non poteva addossare all’appellante l’onere probatorio relativo alla data di ricezione delle raccomandate, “potendo farsi carico esso stesso, in quanto Ente procedente, di acquisire ogni informazione e documentazione necessarie alla completezza della propria istruttoria, posto che detta documentazione era in possesso di altri Enti dai quali sarebbe stata facilmente reperibile”.
I documenti depositati in giudizio dimostrano, secondo il Collegio, che la raccomandata è stata inviata da una società incaricata (E2E Srl) dalla ditta appellante della realizzazione dell’impianto in esame e che comunque, al di là dell’identità del soggetto che ha materialmente inviato la raccomandata, il contenuto della dichiarazione di fine lavori “è chiaramente riferito (e riferibile) all’impianto della società appellante, identificabile sotto molteplici elementi (denominazione, potenza nominale, ubicazione)”.
In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, l’appello deve essere accolto e così come il ricorso di primo grado con conseguente annullamento degli atti impugnati.
L’accoglimento del primo motivo del ricorso determina la riammissione agli incentivi originariamente riconosciuti all’appellante e, “in considerazione della peculiarità della controversia”, sussistono “giuste ragioni di equità” per compensare le spese di lite.
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