pv magazine Italia ha avuto il piacere di capire da Felice Lucia di Jinko Power le cause e le conseguenze dell’interpello Mase (protocollo numero 191749 del 16 ottobre 2025), intervenuto sulla questione della responsabilità per la VIA per le rinnovabili. “L’interpello del 16 ottobre 2025 è stato il primo tentativo di offrire un criterio operativo unico in attesa del correttivo”. Secondo Lucia, il correttivo dovrà passare in Conferenza Stato-Regioni, probabilmente entro gennaio-marzo 2026, con pubblicazione in Gazzetta prevista per l’estate. “Fino all’approvazione del correttivo, l’interpello 191749 resta la guida interpretativa principale”.
Il nuovo interpello Mase (protocollo numero 191749 del 16 ottobre 2025) è intervenuto sulla questione della responsabilità per la VIA per le rinnovabili, cercando di risolvere le incoerenze tra l’allegato II del Testo Unico Ambientale (TUA), secondo cui gli impianti fotovoltaici sopra i 10 MW devono ricevere VIA nazionale, quindi dal Mase, e l’allegato IV (d-ter, d-quater, d-quinquies) secondo cui i progetti agrivoltaici sopra i 12 MW devono ottenere screening regionale, giusto? In altre parole gli impianti tra 10 e 12 MW possono essere contemporaneamente rientrare tra le competenze del governo centrale e del governo regionale, giusto? Da quanto tempo la situazione è così?
La sovrapposizione nasce dal D.Lgs. 190/2024, che ha aggiornato l’Allegato IV del Testo Unico Ambientale introducendo le nuove categorie d-bis, d-ter, d-quater, d-quinquies. Da quel momento, luglio 2024, convivono due regimi:
- l’Allegato II, che assegna la VIA nazionale al Mase per impianti fotovoltaici > 10 MW;
- l’Allegato IV, che attribuisce alle Regioni lo screening per gli impianti agrivoltaici ≥ 12 MW o fotovoltaici > 12–15 MW in aree idonee o industriali.
L’interpello del 16 ottobre 2025 è stato il primo tentativo di offrire un criterio operativo unico in attesa del correttivo.
“Quando un progetto rientra in categorie soggette a verifica di assoggettabilità, nulla impedisce al proponente di richiedere direttamente la VIA, ma l’autorità competente resta quella dello screening” dice il Mase con l’interpello 191749/2025. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire che la VIA volontaria è ammessa? E se uno non volesse passare dalla VIA?
Il Mase spiega che, se un progetto rientra in una categoria da verifica di assoggettabilità, il proponente può presentare direttamente la VIA completa, una sorta di VIA volontaria, alla stessa autorità che gestirebbe lo screening, quindi la Regione. È un modo per evitare passaggi duplici e conflitti di competenza con il Ministero: il procedimento resta regionale e la valutazione ambientale viene gestita in un’unica conferenza.
Chi sceglie la VIA regionale completa deve fare anche lo screening?
No. Screening e VIA sono percorsi alternativi, non consecutivi. Il proponente sceglie se sottoporre il progetto a verifica preliminare o se presentare subito lo studio di impatto ambientale; in entrambi i casi l’autorità resta regionale.
L’interpello poi chiarisce che l’agrivoltaico è una categoria autonoma, con logiche e impatti diversi dal FV a terra. Cosa vuol dire e quali potrebbero essere le conseguenze?
Il documento ammette, per la prima volta, che “fotovoltaico” e “agrivoltaico” non coincidono. L’agrivoltaico è considerato un sistema produttivo con co-esercizio dell’attività agricola, e quindi richiede un diverso approccio valutativo. Il correttivo al D.Lgs. 190/2024 riprenderà questa impostazione, definendo formalmente l’“impianto agrivoltaico integrato” come quello che garantisce continuità colturale, accessibilità meccanica e strutture sopraelevate e permeabili. È un passaggio importante, ma ancora da discutere in Conferenza Stato-Regioni, soprattutto per chiarire il ruolo dei sistemi “pastorali”.
Spiega su LinkedIn che il nuovo bug è legato alle opere di connessione e Allegato II-bis: anche gli impianti in PAS (art. 13 TUFer) dovrebbero essere esclusi da VIA, ma se la connessione è superiore ai 100 kV e con una lunghezza totale superiore ai 3 km, l’Allegato II-bis del TUA li riporta in VIA nazionale. Spiega che oggi le Regioni applicano una lettura funzionale: se l’elettrodotto è indispensabile e non autonomo, segue l’impianto (PAS/screening); se è autonomo o serve più utenze, scatta la VIA nazionale. Ipotizzando che una regione voglia bloccare progetti, potrebbe sostenere l’autonomia del progetto e quindi richiedere VIA nazionale? Dove sta il cosiddetto “bug dell’Allegato II-bis”?
Sì, il problema è ancora aperto. L’Allegato II-bis del TUA prevede la VIA nazionale per elettrodotti > 100 kV e > 3 km, mentre il D.Lgs. 190/2024 stabilisce che le opere connesse indispensabili seguano la stessa procedura dell’impianto principale. Le Regioni oggi applicano un criterio funzionale:
- se la connessione serve solo l’impianto, resta nello screening regionale;
- se è autonoma o multi-utenza, scatta la competenza statale. Il correttivo dovrebbe sanare definitivamente questa incongruenza introducendo il principio di “indispensabilità” come criterio di prevalenza.
Spiega poi che il correttivo in lavorazione al Mase dovrà, il prossimo anno, riallineare le soglie tra i 10 e i 12 MW, distinguendo chiaramente fotovoltaico puro dall’agrivoltaico integrato. Come potrebbe procedere? Quali potrebbero essere i tempi?
Il testo, già accompagnato da relazione tecnica e illustrativa, punta a:
- riallineare le soglie di potenza, spostando la competenza statale da > 10 MW a ≥ 12 MW o solo per impianti > 300 MW;
- istituzionalizzare la VIA regionale per le categorie dell’Allegato IV;
- chiarire il regime delle opere di connessione;
- introdurre una definizione univoca di agrivoltaico integrato.
Il provvedimento dovrà passare in Conferenza Stato-Regioni, probabilmente entro gennaio-marzo 2026, con pubblicazione in Gazzetta prevista per l’estate.
Quali altri punti dovranno essere chiariti?
Il correttivo dovrà:
- risolvere il vuoto normativo 10–12 MW;
- integrare formalmente VIA, VAS e PAUR in un unico flusso procedurale;
- armonizzare VPIA e VIncA con le nuove zone di accelerazione;
- coordinare le definizioni di agrivoltaico e fotovoltaico con i bandi FER X e le linee MASAF-MASE 2025.
E nel frattempo? Quali sono i rischi in caso di mancato intervento? Suggerisce ricorsi, giusto? Ma quali potrebbero essere i tempi? Quali sono le alternative per gli operatori?
Fino all’approvazione del correttivo, l’interpello 191749 resta la guida interpretativa principale.
Le Regioni possono applicarlo per dichiarare la propria competenza sulla VIA.
Tuttavia, l’assenza di una norma formale può ancora generare contenziosi e tempi incerti per i progetti sopra i 10 MW.
Gli operatori oggi adottano tre strategie:
- presentare una VIA volontaria regionale;
- formalizzare una pre-consultazione con la Regione per fissare la competenza;
- documentare l’indispensabilità delle opere di connessione.
La linea generale è chiara: in attesa della riforma, la competenza funzionale resta regionale e la VIA tende a integrarsi sempre più nel procedimento autorizzativo unico.
Altri punti? Una valutazione finale?
Il correttivo al D.Lgs. 190/2024 non rivoluzionerà la VIA, ma ne consoliderà l’evoluzione naturale: passaggio da un modello centralizzato a uno funzionale e territoriale, dove la valutazione ambientale diventa parte integrante del permitting regionale. La discussione in Conferenza Stato-Regioni sarà il momento chiave per dare stabilità definitiva a questo equilibrio.
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