Energy Release, Nunziante Magrone: possibile che conduca ad esiti più sorprendenti del Fer X Transitorio

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Edoardo De Carlo, partner presso Nunziante Magrone, spiega a pv magazine Italia la storia del correttivo sull’Energy Release, ricordando che toccherà adesso a Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica (Mase) e GSE aggiornare le regole operative e i modelli contrattuali, così che già all’inizio del 2026 si possa procedere intanto all’erogazione dell’energia rinnovabile a prezzo calmierato. De Carlo sottolinea il ruolo dell’art. 6-bis nel correttivo all’Energy Release pubblicato di recente dal Mase, la possibilità di un premio negativo, e la possibilità di “vantaggi residui” alla scadenza del contratto di restituzione. “Non vedo motivi per dubitare che entro la fine dell’anno si potrà procedere alla firma dei contratti di anticipazione. Un primo beneficio per gli energivori – quello di approvvigionarsi di energia rinnovabile a prezzo calmierato – sarà dunque pressoché immediato. Più complesso stimare ora i tempi di gara, vista anche l’assenza delle regole operative. Rimandiamo la previsione a fine novembre”, ha concluso De Carlo.

Può raccontarne la storia dell’Energy Release? Perché è stato necessario questo correttivo?

Partiamo con il ricordare che il meccanismo dell’Energy Release era stato previsto dal D.L. 181/2023 quale strumento per promuovere l’autoproduzione di energia rinnovabile da parte dei clienti finali energivori, a forte rischio di delocalizzazione, attraverso la cessione a quest’ultimi di energia rinnovabile a prezzi equi. Era quindi seguito il decreto Mase n. 268 del 23.07.2024, che disegnava un meccanismo nel quale gli energivori potevano manifestare l’interesse a vedersi assegnata anticipatamente dal GSE l’energia da fonti rinnovabili a prezzo calmierato obbligandosi quindi e restituire il vantaggio ricevuto mediante la realizzazione di nuovi impianti o il ripotenziamento di quelli già esistenti. In nessuna fase si aveva una selezione competitiva dei beneficiari.

All’indomani dell’adozione del meccanismo da parte del Mase, la Commissione Europea ha tuttavia chiesto chiarimenti al Governo Italiano ritenendo dubbia la compatibilità di tale strumento con le norme sugli aiuti di Stato e con il principio di concorrenza nel mercato elettrico interno. Sono seguiti vari incontri tra esponenti della Commissione e del Governo Italiano all’esito dei quali il Governo ha presentato alla Commissione una serie di emendamenti che hanno convinto la stessa della conformità del meccanismo, così ripensato, con il diritto unionale. Ne è seguita la comfort lettera della Commissione del 27 giugno 2025 che ha avallato le misure proposte. Il DM 204 del 29 luglio 2025 è dunque intervenuto in funzione “correttiva” del decreto 268/2024, per dare seguito alla suddette proposte e rendere il meccanismo conforme alle regole europee.

Ottenuto l’ok della Corte dei Conti, il decreto è stato quindi pubblicato in Gazzetta (lo scorso 28 ottobre) ed è ora, finalmente, efficace. Toccherà adesso a Ministero e GSE aggiornare le regole operative e i modelli contrattuali (di anticipazione e restituzione), così che già all’inizio del 2026 si possa procedere intanto all’erogazione dell’energia rinnovabile a prezzo calmierato.

Dopo l’approvazione da parte della Corte dei Conti, il testo aggiornato in funzione delle interlocuzioni con la Commissione europea ha introdotto l’art. 6-bis e quindi una gara pubblica, trasparente e non discriminatoria, gestita dal GSE, per selezionare i soggetti che realizzeranno nuova capacità da fonti rinnovabili. Che ruolo avrà questa gara pubblica? Quali i vantaggi e gli svantaggi?

Il ruolo della gara, che interessa la cosiddetta fase due del meccanismo, quella cioè di restituzione dell’energia rinnovabile in precedenza anticipata mediante un meccanismo di contratto per differenza a due vie con il GSE, è quello di garantire che l’accesso alla misura non sia automatico (cioè riservato ai soli energivori assegnatari dell’anticipazione di energia propria della fase uno) ma avvenga in modo competitivo e veda gli stessi energivori “sfidarsi” con i produttori di impianti FER per aggiudicarsi la possibilità di realizzare la nuova capacità.

Si intende così contemperare l’effetto incentivante della fase di restituzione (che passa per l’acquisto da parte del GSE dell’energia prodotta dai nuovi impianti a prezzo fisso) con una forma di stimolo all’efficienza verso chi, impresa energivora o terzo delegato o produttore, produrrà e restituirà l’energia. La gara prevederà infatti che gli interessati propongano un premio (€/MWh) che sono disposti a ricevere o addirittura a pagare (il correttivo prevede esplicitamente la possibilità di offerte negative) per realizzare la nuova capacità di generazione da FER. Gli aggiudicatari saranno quelli che avranno proposto il premio più competitivo (potenzialmente anche negativo) e che, per l’effetto, stipuleranno i contratti di restituzione in cambio della possibilità di realizzare l’impianto che in parte sarà utilizzato per la restituzione a prezzo predefinito.

La gara, quindi, idealmente stimolerà la concorrenza tra operatori, impedendo distorsioni del mercato. I partecipanti dovranno infatti lavorare molto sull’efficienza e sul contenimento dei costi e non è azzardato immaginare che ad aggiudicarsi una buona porzione della capacità di generazione potrebbero essere i produttori di energia che svolgono esclusivamente questa attività e che, per risorse e know-how, hanno maggiore familiarità con i meccanismi competitivi.

L’articolo 6-bis, comma 2 spiega che la procedura è aperta ai clienti energivori, anche in forma aggregata nonché ai soggetti terzi dagli stessi delegati, limitatamente ad offerte non superiori alla quota di energia oggetto del contratto di anticipazione dai medesimi sottoscritto nonché a tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 3, siano essi clienti energivori, anche in forma aggregata, nonché soggetti terzi dagli stessi delegati, per le eventuali quantità offerte in eccesso rispetto alla quota di energia oggetto del contratto di anticipazione dai medesimi sottoscritto, o produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili. Quali le novità?

Mentre in precedenza si prevedeva che ciascun energivoro o terzo delegato ammesso alla fase uno dovesse automaticamente restituire, nella fase due, quanto ricevuto in anticipazione, ora tali soggetti potranno (ma non dovranno) partecipare ad una gara per l’aggiudicazione della nuova capacità e potranno farlo non soltanto in relazione alla quota di energia loro anticipata ma anche, qualora in possesso di tutte le autorizzazioni alla costruzione e all’esercizio dell’impianto (che dovrà rispettare determinati requisiti ambientali e tecnologici), per quote in eccesso. Inoltre, potranno partecipare alla gara anche i produttori di energie rinnovabili, che dunque potranno accedere alla fase due dell’Energy Release, ovviamente per le quote che gli energivori o i loro delegati non dovessero aggiudicarsi.

Due le conseguenze: in primo luogo, non vi sarà più assegnazione diretta del beneficio agli energivori che anzi potranno scegliere di non concorrervi. Il decreto prevede che, in questo caso, si presumerà che gli energivori abbiano presentato un’offerta pari al valore minimo possibile e, per la quantità di energia elettrica che non si fossero aggiudicati, regoleranno la loro posizione pagando (o ricevendo) un corrispettivo basato sul prezzo marginale d’asta. In secondo luogo, vi saranno più soggetti legittimati a partecipare alla gara (i produttori). Di nuovo, si punta a stimolare la competitività e a trasferire almeno parte del beneficio ai produttori di energie rinnovabili, che potranno trovarsi a realizzare la nuova capacità rinnovabile in luogo degli energivori.

Al comma 6 si legge che, “ai fini della formazione della graduatoria, il GSE ordina le offerte ricevute in senso crescente fino a concorrenza del valore dell’energia elettrica corrispondente al volume di energia elettrica aggiudicato nell’ambito delle procedure di cui all’articolo 4. Risultano aggiudicate tutte le offerte caratterizzate da un valore inferiore o pari a quello dell’ultima offerta accettata”. Che possibili effetti potrebbe avere sulle offerte e in generale sul livello di competitività della procedura?

Mi permetta una breve premessa: in altre procedure competitive, penso al FerX transitorio ma anche al Macse, si è assistito alla formazione di prezzi molto al di sotto delle aspettative, a motivo di offerte particolarmente al ribasso. In quei contesti si è avuta la prova tangibile di come i produttori di energia privilegino la prospettiva di entrate costanti nel tempo, anche se a prezzi bassi, piuttosto che l’esposizione alle fluttuazioni del mercato. Il motivo è chiaro: la stabilità dei ricavi nel tempo, realizzata nei casi citati attraverso un meccanismo di incentivo che garantisce un prezzo costante nel lungo termine, assicura la remunerazione dell’investimento e ne agevola la finanziabilità.

Nel caso dell’Energy Release, il prezzo di anticipazione e di restituzione è predeterminato in misura fissa. La gara sarà sull’ammontare del premio che le imprese chiederanno di ricevere o si offriranno di corrispondere (in quest’ultimo caso, se negativo). Peraltro, il decreto correttivo insiste molto sul fatto che il premio possa essere negativo. L’impressione è che il Mase abbia previsto che in gara si avranno offerte negative, dunque con l’impegno del soggetto che restituirà l’energia a corrispondere un premio al GSE pur di costruire l’impianto e accedere alla possibilità di restituire l’energia elettrica allo stesso GSE al prezzo fisso già stabilito. In questo scenario, l’offerta di un premio negativo da parte del partecipante rappresenterebbe, sebbene in forma indiretta, un ribasso sul prezzo, poiché il partecipante pagherebbe una somma up-front pur di accedere al meccanismo del prezzo calmierato, anche al costo di rinunciare a parte del proprio margine. È possibile, quindi, che la gara conduca ad esiti in linea, se non più sorprendenti, di quelli del Fer X Transitorio.

In termini di durata e restituzione, quali le maggiori novità?

Il Mase si è preoccupato con il correttivo di rimediare anche all’altra maggiore criticità individuata dalla Commissione rispetto allo schema originario, vale a dire l’assenza di un meccanismo (cosiddetto di claw-back) che evitasse che, al termine del periodo di restituzione dell’energia, il beneficiario potesse aver ottenuto una remunerazione “eccessiva” o un vantaggio economico non giustificato (sovra-remunerazione), rispetto agli obiettivi di ordine pubblico di sostenere e promuovere la realizzazione di nuova capacità di generazione di elettricità da fonti rinnovabili.

Nello specifico, il nuovo decreto conferma, da un lato, la durata ventennale del contratto di restituzione dell’energia, dall’altro introduce, però, una complessità aggiuntiva per evitare l’eventuale sovra-remunerazione. Viene infatti definita una modalità di calcolo del “vantaggio residuo” alla scadenza del contratto, in base alla quale, se al termine dei 20 anni risulta che il beneficiario (o il soggetto incaricato) ha conseguito un beneficio economico non restituito (cioè l’energia anticipata non sia stata interamente “ripagata”) allora vi saranno due possibilità. La prima, il contratto di restituzione è automaticamente esteso per un ulteriore periodo (massimo altri 20 anni e prezzo di vendita dell’energia calibrato sui soli costi di esercizio e manutenzione) fino a che non risulti integralmente recuperato il vantaggio residuo. La seconda, il titolare, a propria discrezione, potrà liquidare immediatamente il vantaggio residuo, saldando “in un’unica soluzione”. Chiaramente il claw-back imporrà l’aggiornamento dei piani finanziari degli impianti di nuova costruzione o ripotenziamento. Un’ulteriore variabile quindi nella gara che prossima indizione.

Le regole operative e gli schemi contrattuali dovranno essere aggiornati entro 60 giorni, su proposta del GSE. Considera possibili dei ritardi in questo caso?

Recentemente il GSE ha dato prova di grande reattività nell’implementazione dei meccanismi incentivanti. Più difficoltosa è apparsa la messa a punto delle norme, proprio come nel caso dell’Energy Release, rispetto al quale, tuttavia, il quadro regolatorio è ora definito e una parte del lavoro è già stata svolta (regole operative e modelli contrattuali), seppur in costanza della precedente normativa. Ragionevole pensare quindi che non ci saranno significativi scostamenti rispetto alle tempistica annunciata.

La prima procedura competitiva dovrebbe essere pubblicata nei primi mesi del 2026. Quali poi le tempistiche? Insomma, in generale, quando si aspetta che i clienti energivori potranno veramente beneficiare della misura?

Considerando che il Mase ha previsto l’approvazione delle regole operative e degli schemi contrattuali aggiornati entro la metà di novembre, non vedo motivi per dubitare che entro la fine dell’anno si potrà procedere alla firma dei contratti di anticipazione. Un primo beneficio per gli energivori – quello di approvvigionarsi di energia rinnovabile a prezzo calmierato – sarà dunque pressoché immediato. Più complesso stimare ora i tempi di gara, vista anche l’assenza delle regole operative. Rimandiamo la previsione a fine novembre!

Altre considerazioni?

Come spesso accade, le principali preoccupazioni riguardano i tempi di autorizzazione degli impianti. Qualora questi eccedessero i 36 mesi a causa della lentezza delle procedure, le imprese energivore si troverebbero senza il beneficio dell’anticipazione e senza quello derivante dalla produzione del nuovo impianto (almeno quelle che decidessero di realizzarlo). Vero che c’è una clausola di salvezza [art. 4, co. 1, lett. c)i]; tuttavia, per l’impresa energivora uscire dal meccanismo di anticipazione senza lo “scudo” della fase due significherebbe tornare esposta al prezzo di mercato, proprio quello dal quale l’Energy Release cerca di offrire una copertura. Aggiungo che in generale il meccanismo dell’Energy Release, specie nei casi delle imprese energivore che affideranno a soggetti terzi la realizzazione dei nuovi impianti, è destinato a dare nuovo impulso alla diffusione dei PPA, che potranno essere utilizzati per regolare in favore dell’impresa energivora anche il trasferimento dell’energia non soggetta a restituzione.

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