Circolare 27/2025 dell’Agenza delle Dogane e dei Monopoli: focus sulla contabilità dei flussi energetici

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La circolare 27/2025 dell’Agenza delle Dogane e dei Monopoli ha introdotto semplificazioni in materia di tenuta delle contabilità dei flussi energetici per le officine di produzione di energia elettrica di cui all’art. 52, comma 3, lett. b) del TUA. pv magazine Italia ne ha parlato con Andrea Rovera, consigliere di Italia Solare.

La circolare 27/2025 dell’Agenza delle Dogane e dei Monopoli ha introdotto semplificazioni in materia di tenuta delle contabilità dei flussi energetici per le officine di produzione di energia elettrica di cui allart. 52, comma 3, lett. b) del TUA. Se non sbaglio solo per quelle che non generano carico di imposta, giusto? Cosa vuol dire non essere soggetti ad accisa sull’energia elettrica prodotta? Quali sono le categorie che rientrano?

In generale essere “non soggetti ad accisa” significa che l’energia, per legge e per le caratteristiche tecniche/di uso, non è tassata come previsto dagli artt. 52 e seguente del TUA. Le principali categorie che rientrano sono:

  • Energia prodotta da impianti alimentati solo da fonti rinnovabili fino a 20 kW (difatti non si rientra nella categoria di officina elettrica);
  • Energia prodotta da impianti che autoconsumano energia nei limiti previsti, ivi compresi anche gli aerei, le navi e le automobili, nonché le produzioni dell’Esercito;
  • Energia acquistata impiegata in riduzione chimica, processi elettrolitici, mineralogici o metallurgici, nonché usi in processi industriali dove il costo dell’energia incide per oltre il 50% sul prodotto finale, ci sono una ventina di codici ATECO.
  • Energia venduta nel caso di configurazioni impiantistiche rientranti nella categoria dei sistemi semplici di produzione e consumo (SSPC), ivi inclusi i sistemi efficienti d’utenza (SEU), come da delibera ARERA 578/2013

In questo caso specifico si fa riferimento a impianti da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni ubicati nel medesimo sito di produzione.

In generale, può spiegare quali sono i soggetti che possono beneficiare maggiormente di questo aggiornamento?

Tutti i soggetti che hanno una licenza di officina elettrica rientrante nella casistica e i professionisti che li seguono. In particolare in tutte le regioni in cui la vidimazione dei registri da parte della Dogana non fosse già stata abolita localmente e la cui cadenza fosse effettivamente annuale.

A partire dal 1° aprile 2025, la Direzione Territoriale dell’Agenzia delle Dogane di Veneto e Friuli-Venezia Giulia ha precisato, con una nota interna, che la vidimazione dei registri dei contatori degli impianti di produzione di energia elettrica ad uso proprio di potenza pari o maggiore di 20 kW non è più un obbligo. Sulla stessa linea si è mossa anche la Direzione dell’Emilia-Romagna e successivamente quella delle Marche. Non tutti gli uffici di queste regioni, però, hanno recepito il cambiamento: quello di Verona, ad esempio, continua a richiedere la vidimazione, proprio perché la Direzione ha abolito l’obbligo, ma lasciato la facoltà del singolo ufficio. Alcune Direzioni avevano già previsto cadenza biennale o triennale.

Nell’ambito del processo di semplificazione iniziato già nel 2015 con la delibera Arera 595/2014, in cui si aboliva l’obbligo di invio delle dichiarazioni di consumo al GSE, questo è sicuramente un ulteriore passo avanti, anche se il vero nodo resta la Dichiarazione di consumo che dal 2026 passa da cadenza annuale a cadenza semestrale (quindi raddoppia), in cui resta ancora da chiarire il quadro normativo per chi gestisce impianti fotovoltaici. Non è ancora chiaro se gli impianti, esenti dal versamento dell’accisa, saranno comunque tenuti a presentare la nuova dichiarazione di consumo semestrale.

Le associazioni di categoria hanno già sollecitato chiarimenti all’Agenzia delle Dogane, ma non è ancora stata fornita una risposta ufficiale.

Se non sbaglio la circolare specifica che l’energia elettrica non ceduta alla rete deve essere autoconsumata in uso esente all’interno del medesimo sito di produzione della stessa impresa di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni. Cosa vuol dire?

Vuol dire semplicemente che l’energia prodotta può essere consumata esclusivamente solo dalla stessa azienda, nello stesso luogo/sito in cui è prodotta per fini produttivi, e quindi tecnicamente non anche per usi residenziali/abitativi, escluse quindi case, appartamenti, alloggi aziendali, foresterie, che dovranno avere un loro POD separato.

Gli esercenti che rispettano le condizioni sottolineate potranno tenere il registro in modalità non vidimata, sia su supporto elettronico sia cartaceo, nel rispetto delle modalità contabili già definite dallUfficio delle Dogane (UD) competente. Cosa vuol dire tenere il registro in modalità non vidimata? Cosa implica e quali sono i risparmi in termini di tempo?

Tenere il registro in “modalità non vidimata” significa poter compilare e conservare il registro di produzione (anche elettronico) senza la preventiva vidimazione da parte dell’Ufficio delle Dogane. Quindi non serve più presentare il registro fisico per il timbro/sigillo di convalida su ciascuna pagina prima del suo uso.

Il risparmio pratico è notevole: si elimina una procedura amministrativa annuale che comportava tempistiche, consegna fisica/documentale e attese; rimane comunque l’obbligo di annotazione mensile, conservazione e messa a disposizione per eventuali controlli.

Intravede possibili rischi?

L’unico rischio vero e proprio è l’errata applicazione delle condizioni di esenzione (ad esempio presenza anche parziale di generatori non rinnovabili e/o alimentazione della casa del custode), ovvero pensare di essere esente dalla vidimazione quando in realtà resta obbligatoria.

Ogni altro errore od omissione si potrebbe avere anche con la vidimazione, sia nella tenuta del registro, che con ritardi o mancate comunicazioni nei confronti dell’Ufficio Dogane o sovrapposizione di registri per impianti misti o per utenze multiple.

La lettura però rimane appunto mensile e rimane l’obbligo di “denunciare all’UD competente qualsivoglia variazione all’assetto impiantistico entra trenta giorni dalla data in cui gli eventi si sono verificati”, come anche gli obblighi di sottoporre a verificazione periodica i sistemi di misura fiscali installati e di conservare il registro e la documentazione per cinque anni. Quali sono i rischi in caso di mancato rispetto di tali prescrizioni?

Permangono gli 11 obblighi fondamentali che l’ADE elenca e che partono dal tenere il registro in maniera diligente insieme a tutta la documentazione. Ovviamente il mancato rispetto di tali obblighi può comportare sanzioni amministrative pecuniarie, contestazioni di tipo penale per irregolarità o omissioni, e chiaramente possibili recuperi d’imposta dovuta.

Le nuove istruzioni si applicano ai registri da scritturarsi nel corso del prossimo esercizio finanziario. Come si fa a rientrarvi?

Se il soggetto proprietario ha un impianto da fonti rinnovabili consumata nel medesimo sito di produzione dall’impresa, vi rientra automaticamente. Potrà quindi in autonomia chiudere il registro vidimato alla fine dell’anno finanziario e aprire un nuovo registro non vidimato per il seguente anno finanziario.

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