pv magazine Italia ha sentito sei esperti, tra cui cinque avvocati, per capire le principali novità derivanti dal Testo Unico FER. L’articolo verrà pubblicato in puntate. Dopo aver parlato delle principali novità, degli impianti ibridi e della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), questa quarta puntata analizza i cambiamenti per gli impianti su tetto.
Feliciano Palladino, fondatore e managing director di NexAmm, e Felice Lucia, country manager di Jinko Power Technology, sottolineano che gli impianti su tetti con eternit e in aree ad alto rischio idrogeologico e sismico non potranno essere più realizzati in edilizia libera, ma richiederanno la PAS. Pina Lombardi, partner presso Chiomenti, ha detto che i cambiamenti sono comunque marginali. Marcello Astolfi, managing partner presso Studio Legale Project-Lex, ha poi commentato sostenendo che la PAS rimane una procedura snella, con termini certi e una limitata discrezionalità amministrativa. Cristina Martorana, partner di Legance, ha poi aggiunto che il rallentamento andrebbe a tutto vantaggio di una maggiore bancabilità dell’iniziativa. Giovanni Battista De Luca, partner di Advant Ntcm, ha concluso dicendo che tale opportunità potrebbe influire “in maniera positiva sul raggiungimento degli obiettivi 2030”.
Per gli impianti su tetto, aumenteranno i casi di PAS, giusto? Questo per tetti con eternit o in aree con rischio sismico, giusto? Cosa vuol dire praticamente? Che conseguenze potremmo riscontrare per gli impianti su tetto? Si potrebbe palesare per esempio un rallentamento a livello nazionale?
Lombardi: Mi sembra che la tipologia di interventi realizzabili sui tetti in attività libera e PAS sia rimasta la stessa. Probabilmente un impatto (anche in termini tempistiche autorizzative) su tale tipologia di interventi potrebbe derivare dalla precisazione introdotta dal correttivo sulla necessità di acquisire preliminarmente i titoli per la realizzazione di interventi edilizi (laddove necessari) e dall’introduzione di alcune restrizioni rispetto al regime dell’Attività Libera in presenza di vincoli che comporterebbero l’applicazione del regime della PAS.
Lucia: Sì, per tetti con eternit, in aree sismiche (quasi tutto il territorio nazionale) o con interventi strutturali rilevanti aumenterà l’uso della PAS al posto dell’edilizia libera. In pratica, molti interventi che prima passavano in modo estremamente snello tramite edilizia libera richiederanno un titolo abilitativo e un’istruttoria comunale. Questo migliora il controllo tecnico, ma nei territori con uffici sottodimensionati il rischio è un rallentamento significativo soprattutto per gli impianti industriali e agricoli di taglia medio-piccola.
Palladino: Il correttivo al Testo Unico riformula l’art. 7, comma 2, chiarendo ed estendendo le ipotesi in cui un intervento, pur ricompreso nell’Allegato A, non può essere realizzato in attività libera e deve invece seguire la PAS. Un profilo di particolare rilievo applicativo è l’espresso richiamo ai vincoli connessi alla pubblica incolumità: fra questi il rischio idrogeologico e, con maggiore nettezza rispetto al 2024, il rischio sismico. Ne segue che coperture in aree a pericolosità sismica elevata, o che richiedano verifiche e/o adeguamenti strutturali, non possono più rimanere nel perimetro dell’edilizia libera. Lo stesso vale per le coperture in eternit, dove la bonifica obbligatoria e i relativi interventi edilizi/strutturali costituiscono condizioni ostative all’attività libera e determinano il passaggio a PAS. Il meccanismo opera ex lege, riducendo la discrezionalità territoriale nel confine tra edilizia libera e procedura semplificata; ciò implica che le Regioni dovranno adeguare la modulistica, ma la disciplina, essendo statale e auto-esecutiva, è immediatamente applicabile.
Astolfi: Il correttivo riscrive il comma 2 e stabilisce che gli interventi dell’Allegato A, (tra cui gli interventi su tetto), saranno soggetti al regime di PAS se ricadono:
- su beni o aree tutelate,
- su vincoli sismici, idrogeologici, vulcanici,
- oppure interferiscono con la tutela della pubblica incolumità.
Il Testo Unico FER del 2024 aveva generato l’aspettativa che la maggior parte degli impianti su tetto potesse procedere attraverso modelli autorizzativi semplificati, purché non vi fossero incrementi volumetrici o modifiche sostanziali dell’edificio. Il correttivo chiarisce invece che questa impostazione non è sostenibile quando l’installazione si innesta su elementi edilizi critici o all’interno di territori soggetti a specifiche misure di sicurezza o protezione. Quanto al timore di un rallentamento, è opportuno sottolineare che la PAS rimane una procedura più snella, con termini certi e una limitata discrezionalità amministrativa, peraltro, preferibile anche per gli operatori in quanto in grado di conferire all’intervento un titolo autorizzativo certo.
Martorana: Posso rispondere con una provocazione? Fosse per me eliminerei l’edilizia libera. Quanto al rischio rallentamento, non saprei, ma se l’istanza è ben istruita, assumendo l’esistenza di vincoli, il rallentamento andrebbe a tutto vantaggio di una maggiore bancabilità dell’iniziativa.
De Luca: Gli impianti FTV di potenza inferiore a 10 MW i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di edifici su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto sono assoggettati al regime di PAS sin dall’entrata in vigore del TU FER. Numerose sono, infatti, state le aziende che – spinte dalla possibilità di accedere anche a bonus, incentivi e detrazioni fiscali – hanno scelto di sostituire l’amianto con i pannelli fotovoltaici. Chiaramente, applicandosi il regime della PAS, in caso di rischio sismico, sarà necessario presentare gli elabori progettuali necessari per l’ottenimento degli atti di assenso necessari. Ad ogni buon conto, non ravvediamo sotto questo profilo un concreto rallentamento del sistema: viceversa, riteniamo che tale opportunità possa influire in maniera positiva sul raggiungimento degli obiettivi 2030 e, in generale, sulla transizione energetica.
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