Sei punti di vista sul Testo Unico FER: opere connesse

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pv magazine Italia ha sentito sei esperti, tra cui cinque avvocati, per capire le principali novità derivanti dal Testo Unico FER. L’articolo verrà pubblicato in puntate. Dopo aver parlato delle principali novità, degli impianti ibridi, della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e degli impianti su tetto, in questa puntata parliamo di opere connesse.

Emergono, dalle risposte degli esperti, due possibili letture: che l’intervento normativo ha fatto chiarezza o che la disciplina sulle opere connesse potrebbe cambiare in modo significativo durante la conversione in legge del decreto 175.

Giovanni Battista De Luca, partner di Advant Ntcm, ha detto che le opere connesse sono state ora definite. Felice Lucia, country manager di Jinko Power Technology, sottolinea che adesso è chiaro quali opere possono essere ricomprese nell’AU. Simile la posizione di Feliciano Palladino, fondatore e managing director di NexAmm. “Di contro, viene ridotto ad un anno (si ritiene anche per le opere connesse) il termine per l’esecuzione del decreto di esproprio (ovvero l’immissione in possesso),” ha aggiunto Marcello Astolfi, managing partner presso Studio Legale Project-Lex. Cristina Martorana, partner di Legance, sospende ogni giudizio ed ogni ragionamento e/o conclusione fino al 21 gennaio 2026. Pina Lombardi, partner presso Chiomenti, sottolinea infatti che la conversione in legge sarà necessaria per capire cosa cambierà per le opere connesse perché “l’abrogazione dell’art. 22 del D.Lgs. 199/2021 non è stata sostituita da alcuna precisazione”.

Cosa cambia per le opere connesse?

De Luca: Le opere connesse hanno ricevuto finalmente una loro definizione: esse sono intese come “opere di connessione dell’impianto alla rete elettrica di distribuzione ovvero alla rete di trasmissione nazionale necessarie all’immissione nelle predette reti dell’energia prodotta o accumulata, nonché le opere di connessione alla rete di distribuzione del gas naturale o di idrogeno per gli impianti di produzione di biometano o di idrogeno, fatta eccezione per gli interventi edilizi”. Gli interventi edilizi sono gli interventi e le opere assoggettate al regime di attività di edilizia libera, CILA o interventi subordinati a permessi di costruire o a SCIA. In altre parole, il Governo ha circoscritto le opere che possono essere autorizzate congiuntamente all’impianto di riferimento, ai sensi del TU FER

Lucia: Il correttivo introduce una distinzione più chiara tra:

  • opere connesse all’impianto;
  • infrastrutture indispensabili;
  • opere edilizie “esterne”, che richiedono titoli separati.
Questo chiarisce quali opere possono essere ricomprese nell’AU (ad es. viabilità interna, cavidotti, cabine) e quali no, riducendo il margine di contenzioso su espropri e inquadramento urbanistico.

Palladino: Un’altra correzione che va letta in chiave anti-contenzioso è quella sulle opere connesse. Nel TU originario le opere connesse erano richiamate, ma senza una definizione puntuale: questa lacuna lasciato adito a dubbi su cosa fosse incluso automaticamente nel titolo autorizzativo. Il correttivo qualifica espressamente come opere connesse non solo quelle elettriche, ma anche le connessioni alle reti gas e idrogeno per impianti dedicati, fatta eccezione per gli interventi edilizi veri e propri, che rimangono ancora esclusi. Tradotto: meno dubbi su cosa rientra automaticamente nel titolo autorizzativo e meno rischio di dover aprire procedimenti edilizi separati per infrastrutture di rete.

Martorana: Al momento, a mio avviso, non cambia niente. La mia risposta sarà potenzialmente completamente diversa nel momento in cui sarà convertito in legge il decreto 175, ma visto che il procedimento di conversione è in corso, sospendo ogni giudizio ed ogni ragionamento e/o conclusione fino al 21 gennaio 2026.

Lombardi: Concordo: il correttivo non modifica la situazione. La reale valutazione andrà fatta dopo la conversione del DL 175 sulle aree idonee, poiché l’abrogazione dell’art. 22 del D.Lgs. 199/2021 (che al comma 1-ter estendeva la disciplina semplificata anche alle infrastrutture interrate di connessione ovunque ubicate) non è stata sostituita da alcuna precisazione. Saranno poi necessarie ulteriori valutazioni dopo il D.L. sulla risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche, dato che la bozza prevede rilevanti modifiche al regime autorizzativo di tali opere, almeno per la rete di trasmissione nazionale, sia sulla competenza (al gestore di rete) sia sulla disciplina applicabile.

Astolfi: La definizione di “opere connesse” viene chiarita in modo esplicito e contiene ora il riferimento alle diverse tecnologie: sono considerate tali tutte le “opere di connessione dell’impianto alla rete elettrica di distribuzione ovvero alla rete di trasmissione nazionale necessarie all’immissione nelle predette reti dell’energia prodotta o accumulata, nonché le opere di connessione alla rete di distribuzione del gas naturale o di idrogeno per gli impianti di produzione di biometano o di idrogeno…” E soprattutto il correttivo precisa che queste opere rientrano nel perimetro del procedimento FER, salvo il caso in cui si tratti di interventi edilizi per come definiti dalla nuova lettera f-ter ovvero “le opere soggette al regime di cui agli articoli 6, 6-bis, 10, 22 o 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380” Ciò comporta che uno sviluppatore non dovrà più seguire procedure separate per ogni componente accessoria dell’impianto. Se l’opera è necessaria all’esercizio o alla connessione dell’impianto è considerata parte dell’intervento ed autorizzata nell’ambito del procedimento unico. Di contro, viene ridotto ad un anno (si ritiene anche per le opere connesse) il termine per l’esecuzione del decreto di esproprio (ovvero l’immissione in possesso).

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