Sei punti di vista sul Testo Unico FER: interventi di repowering

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pv magazine Italia ha sentito sei esperti, tra cui cinque avvocati, per capire le principali novità derivanti dal Testo Unico FER. L’articolo verrà pubblicato in puntate. Dopo aver parlato delle principali novità, degli impianti ibridi, della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), degli impianti su tetto e delle opere connesse. In questa puntata parliamo di interventi di repowering.

L’art. 9-bis introduce semplificazioni per revisioni di potenza ≤15% con termini ridotti (40 giorni vs 120) in caso di interventi anche di repowering. “Sul repowering arriva una modifica che il settore chiedeva da tempo”, ha detto Feliciano Palladino, fondatore e managing director di NexAmm. La modifica, in termini di riduzione dei termini autorizzativi, riguarda solo interventi su impianti esistenti oggetto di AU. Se l’aumento di potenza è più consistente il progetto semplicemente non rientra nella procedura semplificata e seguirà l’iter ordinario dell’AU, sottolinea Marcello Astolfi, managing partner presso Studio Legale Project-Lex. “Resta però fermo che, se per l’impianto originario è stata svolta la VIA, occorre comunque svolgerne una nuova, limitata agli effetti dell’aumento di potenza”, spiega Pina Lombardi, partner presso Chiomenti. Secondo Cristina Martorana, partner di Legance, non è necessariamente un disincentivo ai pannelli performanti, ma favorisce approcci graduali di ammodernamento tecnologico. Simile la posizione di Giovanni Battista De Luca, partner di Advant Ntcm. “In concreto, gli operatori sono spinti a ottimizzare senza stravolgere”, ha concluso Felice Lucia, country manager di Jinko Power Technology.

Cosa cambierà per gli interventi di repowering? Da quanto capisco è introdotta una semplificazione per il repowering per impianti fino a 300 MW, ma solo per un aumento della potenza installata fino al 15%. Questo vuol dire, per esempio, che ci sarà un incentivo ad evitare pannelli troppo performanti?

Lombardi: La modifica, in termini di riduzione dei termini autorizzativi, riguarda solo interventi su impianti esistenti oggetto di AU. Resta però fermo che, se per l’impianto originario è stata svolta la VIA, occorre comunque svolgerne una nuova, limitata agli effetti dell’aumento di potenza. Non è del tutto chiaro come ciò si traduca sul piano procedurale, ma va ricordato che rimane disponibile la valutazione preliminare ambientale di cui all’art. 6, comma 9-bis, del Codice dell’ambiente. Detto questo, una lettura sistematica dell’ordinamento (incluse le norme sulle modifiche ai fotovoltaici, non pienamente coordinate e fonte di dubbi applicativi) avrebbe forse suggerito l’esclusione della VIA, anche considerando il nuovo cap del 15%, che trovo privo di ratio esplicitata e difficilmente condivisibile. Sul piano pratico, più che orientare verso moduli meno performanti, questa impostazione rischia di favorire una frammentazione degli interventi.

Martorana: Corretto. L’art. 9-bis introduce semplificazioni per revisioni di potenza ≤15% con termini ridotti (40 giorni vs 120) in caso di interventi anche di repowering che non possano essere fatti in edilizia libera o PAS, alle condizioni rispettivamente previste, e in quel caso, a prescindere dalla potenza risultante. Questo potrebbe incentivare upgrade incrementali piuttosto che sostituzione radicale con tecnologie più performanti. Non è necessariamente disincentivo ai pannelli performanti, ma favorisce approcci graduali di ammodernamento tecnologico.

De Luca: Esatto, il nuovo art. 9-bis introduce un procedimento accelerato per gli interventi di repowering su impianti aventi una potenza complessiva fino a 300 MW, purché la potenza installata non superi il 15% di quella originaria. Non credo che ci sarà un incentivo di questo tenore: semplicemente, è stato previsto un iter semplificato che per questa tipologia di interventi.

Palladino: Sul repowering arriva una modifica che il settore chiedeva da tempo. Prima del correttivo, il repowering seguiva le regole generali dell’Allegato C e dell’AU: niente corsia dedicata, e valutazioni ambientali spesso impostate sull’impianto complessivo. Il correttivo introduce un’accelerazione se l’aumento di potenza resta entro il 15%: termini dimezzati e valutazioni ambientali concentrate solo sull’incremento. È un incentivo procedurale, non tecnologico: non invita a mettere moduli meno performanti, ma a progettare upgrade che massimizzino il rapporto tra incremento del rendimento atteso e velocità di permitting.

Astolfi: L’articolo 9-bis, prevede un iter agevolato per gli interventi che generano un incremento di potenza non superiore al 15%, con applicazione agli impianti fino a 300 MW (e 50 MW per il geotermico). Per questa tipologia di interventi i termini previsti dal comma 4 e 5 dell’art. 9 del d.lgs 190/2024 (acquisizione pareri) sono ridotti alla metà e il termine per la conclusione della conferenza dei servizi è ridotto a 40 giorni. La ratio della norma è chiara ovvero accelerare la durata degli interventi che comportano un aumento della potenza ancorchè limitata. La norma non intende penalizzare la tecnologia più avanzata, ma delimitare con chiarezza l’ambito della procedura “accelerata prevista per interventi “minori” che non alterino la natura dell’impianto né comportino impatti nuovi e significativi sul territorio. Se l’aumento di potenza è più consistente il progetto semplicemente non rientra nella procedura semplificata e seguirà l’iter ordinario dell’AU.

Lucia: Il repowering viene semplificato per impianti fino a 300 MW se l’aumento di potenza non supera il 15% e non si amplia l’area occupata: in questi casi non serve un nuovo iter autorizzativo completo.
In concreto, gli operatori sono spinti a ottimizzare senza stravolgere:

  • se uso moduli estremamente performanti rischio di superare il +15% e perdere la semplificazione;
  • quindi c’è effettivamente un incentivo a scegliere soluzioni tecnologiche che massimizzino rendimento e layout restando entro la soglia.

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