pv magazine Italia ha sentito sei esperti, tra cui cinque avvocati, per capire le principali novità derivanti dal Testo Unico FER. L’articolo verrà pubblicato in puntate. Dopo aver parlato delle principali novità, degli impianti ibridi, della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), degli impianti su tetto, delle opere connesse, degli interventi di repowering, di BESS e idrogeno. In questa puntata parliamo di PAS e AU.
Felice Lucia, country manager di Jinko Power Technology, si aspetta un minor “uso “estensivo della PAS, più centralità dell’AU e/o Paur”. In merito alla AU, oltre alla riduzione del termine per l’esecuzione del decreto di esproprio da 2 a 1 anno (presente anche nella norma sulla PAS), Cristina Martorana, partner di Legance, rileva “la specifica della non doverosità delle garanzie finanziarie per la dismissione e le compensazioni in caso di impianti realizzati su superfici edificate o su strutture di copertura ricadenti nei parcheggi”. Secondo Pina Lombardi, partner presso Chiomenti, per l’AU, lascia perplessi la scelta di prevedere una espressa ipotesi di decadenza del titoli in caso di mancata prestazione delle garanzie finanziarie entro il termine stabilito nel provvedimento unico. Marcello Astolfi, managing partner presso Studio Legale Project-Lex, riporta che l’aspetto più rilevante sotto il profilo del permitting riguarda gli interventi in aree idonee / zone di accelerazione che oggi sono considerati (ope legis) non contrastanti con strumenti urbanistici adottati e compatibili con quelli vigenti. Feliciano Palladino, fondatore e managing director di NexAmm, rileva che, per la PAS, il correttivo non cambia la logica di fondo ma rende più chiari alcuni aspetti che hanno creato qualche attrito con le amministrazioni in questi primi mesi di applicazione del Testo Unico. Giovanni Battista De Luca, partner di Advant Ntcm, conclude dicendo che “appare una grande novità la norma che conferma che i contratti preliminari rappresentano titolo idoneo a dimostrare la legittima disponibilità dell’area, ai fini dell’AU e della PAS”.
Cosa cambia invece per PAS e AU?
Lucia: La PAS viene “ristretta” a interventi più specifici (tetti complessi, potenze minori fino a 1 MW, modifiche puntuali), con requisiti tecnici e documentali più precisi. L’AU consolida il suo ruolo di procedura principale per gli impianti di scala: la VIA preliminare, il chiarimento sulle opere connesse e tempi più definiti la rendono il canale naturale per utility scale e progetti complessi. In sintesi, meno uso “estensivo” della PAS, più centralità dell’AU e/o Paur.
Martorana: Per quanto riguarda la PAS, oltre a quanto detto non ci sono altre grosse novità da segnalare. In merito alla AU, oltre alla riduzione del termine per l’esecuzione del decreto di esproprio da 2 a 1 anno (presente anche nella norma sulla PAS), rileviamo la specifica della non doverosità delle garanzie finanziarie per la dismissione e le compensazioni in caso di impianti realizzati su superfici edificate o su strutture di copertura ricadenti nei parcheggi. Strutture che se non esistenti andranno realizzate ricorrendo al Testo unico edilizia.
Lombardi: Per la PAS oltre agli interventi di modifica principali già citata merita una menzione l’inserimento della possibilità di estendere il termine per le integrazioni su richiesta del proponente. Per l’AU lascia infine perplessi la scelta di prevedere una espressa ipotesi di decadenza del titoli in caso di mancata prestazione delle garanzie finanziarie entro il termine stabilito nel provvedimento unico (che non può essere comunque superiore a centoventi giorni dalla data di rilascio dello stesso).
Astolfi: Sia la PAS sia l’Autorizzazione Unica vengono rese più ordinate e più prevedibili, senza però stravolgere la struttura del Testo Unico FER. Con riferimento alla PAS l’aspetto più rilevante sotto il profilo del permitting riguarda gli interventi in aree idonee / zone di accelerazione che oggi sono considerati (ope legis) non contrastanti con strumenti urbanistici adottati e compatibili con quelli vigenti. La conformità urbanistica d’ora in avanti sarà esclusivamente richiesta per gli interventi localizzati nelle restanti aree. Viene chiarito, inoltre, quale sia il Comune competente quando l’impianto coinvolge più territori, e viene rafforzata l’idea che la PAS debba essere utilizzata non solo per gli interventi di cui all’allegato B, ma anche per quegli interventi ricompresi nell’attività libera che necessitano di specifici atti edilizi o che ricadono su determinati vincoli, come quelli sismici, paesaggistici o idrogeologici. Con riferimento all’AU una delle novità più importanti, come già anticipato, riguarda il rapporto con la VIA: la verifica di assoggettabilità non potrà più procedere in parallelo all’AU, ma dovrà svolgersi prima dell’avvio del procedimento, con un limite temporale massimo di 90 giorni una volta verificata la completezza della documentazione. Un altro elemento di semplificazione riguarda il titolo edilizio: quando l’impianto comporta opere edilizie, il relativo titolo non deve più essere acquisito in un procedimento separato, ma confluisce direttamente nell’AU, evitando duplicazioni e percorsi paralleli.
Palladino: Per la PAS il correttivo non cambia la logica di fondo ma rende più chiari alcuni aspetti che hanno creato qualche attrito con le Amministrazioni in questi primi mesi di applicazione del Testo Unico. Viene innanzitutto stabilito che gli interventi in PAS collocati in aree idonee o zone di accelerazione sono ex lege compatibili con gli strumenti urbanistici, così da sterilizzare contestazioni urbanistiche in istruttoria. Viene rafforzato il contenuto minimo dell’istanza: oltre al titolo di disponibilità dell’area (ammessa anche tramite preliminari), il proponente deve allegare, se necessari, CILA/SCIA edilizie e dimostrare il rispetto delle NTC; inoltre, se servono permessi edilizi, questi vanno acquisiti prima di presentare la PAS. Infine, cambiano alcuni termini: si allunga il termine concesso per acquisire atti di assenso dei vincoli e per rispondere a richieste istruttorie (30 giorni prorogabili) e si estende da 1 a 2 anni la finestra per avviare/realizzare l’intervento, escludendo dal computo eventi di forza maggiore. Per l’Autorizzazione Unica il correttivo interviene soprattutto sull’integrazione ambientale e sulla scansione dei termini. La novità cardine è che la verifica di assoggettabilità a VIA, se necessaria, deve precedere l’avvio dell’AU, eliminando i classici stop-and-go in corso d’opera. Inoltre l’AU viene esplicitamente “caricata” anche della VIncA, quando occorre, e il correttivo mette un tetto alle sospensioni dei termini: fino a 60 giorni per la sola VIncA e fino a 120 giorni complessivi se VIA e VIncA coesistono. Sul contenuto del provvedimento finale si aggiunge l’obbligo di includere, quando serve, il vincolo preordinato all’esproprio/dichiarazione di pubblica utilità e di disciplinare in modo analitico dismissione e garanzie finanziarie.
De Luca: Appare una grande novità la norma che conferma che i contratti preliminari rappresentano titolo idoneo a dimostrare la legittima disponibilità dell’area, ai fini dell’AU e della PAS. Inoltre, tra i principali emendamenti con riferimento alla PAS, oltre alle compensazioni ambientali di cui parleremo più nel dettaglio tra poco, segnaliamo:
– la previsione secondo cui gli interventi ricadenti in aree idonee o di accelerazione e soggetti a PAS (o ad attività libera) vengono automaticamente considerati compatibili con gli strumenti urbanistici;
– l’innalzamento da 10 a 12 MW della soglia per l’applicazione del suddetto regime agli impianti solari fotovoltaici, ubicati in aree idonee ai sensi dell’art. 11-bis del TU FER (Allegato B, Sezione I del TU FER) così da rendere il testo coerente con quanto già previamente previsto dall’art. 13 in materia di esenzione di tali progetti dalle procedure ambientali.
Con riferimento all’AU, segnaliamo tra le principali novità (oltre alle compensazioni ambientali di cui parleremo più nel dettaglio tra poco):
– l’inclusione della VincA nell’ambito del procedimento (e provvedimento) unico;
– la VIA non può essere acquisita fuori dal procedimento unico;
– la durata minima dell’efficacia dell’AU è pari a cinque anni (prima erano quattro);
– l’AU reca il vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità.
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