Sei punti di vista sul Testo Unico FER: contributi compensativi per Comuni

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pv magazine Italia ha sentito sei esperti, tra cui cinque avvocati, per capire le principali novità derivanti dal Testo Unico FER. L’articolo verrà pubblicato in puntate. Dopo aver parlato delle principali novità, degli impianti ibridi, della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), degli impianti su tetto, delle opere connesse, degli interventi di repowering, di BESS e idrogeno, di PAS e AU. In questa puntata parliamo di contributi compensativi.

Felice Lucia, country manager di Jinko Power Technology, spiega che il contributo compensativo è spesso obbligatorio e che la base di calcolo è il costo complessivo dell’opera. Giovanni Battista De Luca, partner di Advant Ntcm, sottolinea le nuove modalità per determinare gli importi da destinare al finanziamento del programma di compensazioni territoriali al Comune nel cui territorio verrà installato l’impianto.  Secondo Cristina Martorana, partner di Legance, e Pina Lombardi, partner presso Chiomenti, il contributo è obbligatorio per impianti superiori ad 1 MW con una forbice tra tra l’1% e il 3% per le PAS e l’1% e il 4% per le AU. Marcello Astolfi, managing partner presso Studio Legale Project-Lex, avvalla questa posizione, dicendo che la compensazione diventa un elemento obbligatorio dell’Autorizzazione Unica in quanto il provvedimento autorizzatorio deve contenere l’indicazione delle compensazioni territoriali o ambientali “stabilite in sede di conferenza di servizi”. “La conferma della natura non obbligatoria delle misure compensative in sede di Autorizzazione Unica implica che il Comune non dispone di un potere di veto sul rilascio del titolo”, dice invece Feliciano Palladino, fondatore e managing director di NexAmm.

Se non sbaglio viene anche menzionato un contributo compensativo (0,5–3%) da corrispondere ai Comuni. Sarà obbligatorio? Come si calcolerà e questo calcolo a chi sarà affidato?

Lucia: Sì, il contributo compensativo è previsto come obbligatorio in molte tipologie di procedimenti.
La base di calcolo è il costo complessivo dell’opera (Capex dell’impianto e delle sue infrastrutture). Diventa una voce strutturale del business plan e un fattore di negoziazione territoriale.

Martorana: Il contributo è obbligatorio per impianti superiori ad 1 MW. Ci sono delle amministrazioni che, già adesso, con riferimento alle compensazioni ambientali determinate nell’ambito dell’iter di AU, richiedono che il conteggio venga fatto da un soggetto terzo, in alcuni casi da scegliersi da professionisti (società) che dimostrano di avere esperienza di settore (in specie consulenti di mercato). Nella maggior parte delle volte, tuttavia, nella mia esperienza, il calcolo rimane lasciato nelle mani dell’autonomia negoziale. La novità è certamente legata alla valorizzazione dell’autoconsumo, quale componente da calcolare in deduzione.

Lombardi: Per i progetti in PAS, le compensazioni sono ora comprese tra l’1% (in precedenza 0,5%) e il 3% del valore economico della produzione attesa sull’intera vita utile dell’impianto, al netto dell’autoconsumo; mentre per gli impianti in AU la forbice è tra l’1% e il 4% (in precedenza 3%), calcolata sulla medesima base. Condivido il fatto che l’obbligatorietà di tali misure sembra essere espressamente sancita a livello normativo e confermo la stessa esperienza nella prassi di mercato.

Palladino: Il capitolo compensazioni è quello che farà discutere più di tutti in conferenza di servizi. Nel quadro previgente, il D.Lgs. 190/2024 prevedeva, per gli impianti soggetti a PAS di potenza superiore a 1 MW, l’obbligo di allegare all’istanza un programma di compensazioni territoriali a favore del Comune in misura compresa tra il 2% e il 3% dei proventi, mentre, per gli impianti in Autorizzazione Unica, contemplava solo la facoltà di definire misure compensative in Conferenza di servizi senza predeterminazione percentuale, con conseguente perdurante applicazione dei criteri di quantificazione e proporzionalità dell’Allegato 2 al DM 10 settembre 2010. Il correttivo 178/2025 non ribalta l’impianto complessivo, ma aggiorna la cornice percentuale di compensazioni e chiarisce meglio alcuni aspetti. Per quanto riguarda la PAS, la cornice percentuale delle compensazioni viene ricondotta a una soglia minima più bassa, mantenendo la logica per cui, sopra soglia, la compensazione è parte integrante dell’istanza; per i progetti sottoposti ad Autorizzazione Unica, invece, sia il TU sia il correttivo mantengono un approccio diverso: le compensazioni restano una determinazione della Conferenza di servizi (quindi non sono automatiche né obbligatorie per legge), ma possono essere stabilite all’interno di un range più ampio rispetto al passato (1–4% del valore economico della produzione attesa, al netto autoconsumi). La conferma della natura non obbligatoria delle misure compensative in sede di Autorizzazione Unica implica che il Comune non dispone di un potere di veto sul rilascio del titolo: la mancata previsione di compensazioni, ovvero il rifiuto dell’ente di sottoscrivere la relativa convenzione, non costituiscono di per sé ragione legittima di diniego dell’AU né possono essere addotti come autonomo motivo ostativo al rilascio del titolo, dovendo l’eventuale determinazione compensativa essere rimessa (anche nel quantum) alla valutazione complessiva e motivata della Conferenza di servizi.

De Luca: Il Correttivo prevede nuove modalità per determinare gli importi da destinare al finanziamento del programma di compensazioni territoriali al Comune nel cui territorio verrà installato l’impianto. Come noto, infatti, l’operatore è chiamato a redigere un programma di compensazioni territoriali in caso di impianti superiori ad 1 MW. Il precedente impianto normativo prevedeva genericamente che la percentuale fosse calcolata sulla base dei “proventi comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell’energia elettrica prodotta annualmente dall’impianto” senza, tuttavia, chiarire il perimetro di tale locuzione (e.g., se si trattasse, ad esempio, di proventi annui, di proventi sulla produzione di energia oppure di utile dell’impresa). Per l’effetto delle modifiche introdotte dal Correttivo nel caso di progetti sottoposti al regime di PAS, si passa dal previgente “programma di compensazioni territoriali al comune interessato non inferiore al 2 per cento e non superiore al 3 per cento dei proventi” alle nuove soglie, non inferiori all’1% e non superiori al 3%, assumendo come benchmark il “valore della produzione attesa durante la vita utile dell’impianto, al netto del valore dell’energia eventualmente autoconsumata”. Lo stesso vale per quanto riguarda i progetti soggetti al regime dell’Autorizzazione Unica con la differenza che la soglia percentuale massima è stata elevata al 4%.

Astolfi: La nuova lettera d) del comma 10 dell’art. 9 del d.lgs 190/2024 introduce un criterio più chiaro per le compensazioni ambientali e territoriali. La compensazione diventa un elemento obbligatorio dell’Autorizzazione Unica in quanto il provvedimento autorizzatorio deve contenere l’indicazione delle compensazioni territoriali o ambientali “stabilite in sede di conferenza di servizi”, e queste devono rispettare un intervallo compreso fra l’1% e il 4% del valore economico della produzione attesa, al netto dell’energia autoconsumata. La percentuale non è più un elemento a discrezione del proponente, né un accordo parallelo con gli enti territoriali, ma una misura che la conferenza deve determinare in modo motivato e che, una volta inserita nell’AU, diventa vincolante. Nel caso di interventi in PAS che comportino il raggiungimento di una soglia di potenza superiore a 1 MW è previsto a carico del proponente la presentazione di un programma di compensazioni territoriali al comune interessato non inferiore all’1% e non superiore al 3% “del valore economico della produzione attesa durante la vita utile dell’impianto, al netto del valore dell’energia eventualmente autoconsumata”. La norma attuale chiarisce definitivamente cosa si debba intendere per “proventi” e, proprio grazie a questa precisazione, fornisce un criterio molto più solido, meno interpretabile e soprattutto uniforme. Per anni il termine “proventi” è stato un terreno ambiguo: non era chiaro se ci si riferisse ai ricavi lordi, ai margini, al valore dell’energia immessa, al valore della potenza, o ad altre grandezze economiche. Quanto al calcolo, il decreto non affida a un soggetto specifico, come il GSE o Terna, la quantificazione del valore economico su cui applicare la percentuale. La stima è dunque rimessa al proponente, che dovrà presentare alla conferenza un valore attendibile della produzione attesa sull’intera vita utile dell’impianto. A partire da quella base numerica, la conferenza di servizi stabilirà la percentuale e approverà la cifra finale.

 

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