pv magazine Italia ha sentito sei esperti, tra cui cinque avvocati, per capire le principali novità derivanti dal Testo Unico FER. L’articolo verrà pubblicato in puntate. Dopo aver parlato delle principali novità, degli impianti ibridi, della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), degli impianti su tetto, delle opere connesse, degli interventi di repowering, di BESS e idrogeno, di PAS e AU e di contributi compensativi. In questa puntata parliamo della risoluzione extragiudiziale delle controversie gestita da Arera e Acquirente Unico.
Cristina Martorana, partner di Legance, sottolinea la procedura sarà gratuita, digitale, con decisori terzi qualificati. Felice Lucia, country manager di Jinko Power Technology, ricorda che restano fuori le materie di merito ambientale, che continueranno a passare dai giudici amministrativi. Secondo Giovanni Battista De Luca, partner di Advant Ntcm, “è difficile pronunciarsi oggi sull’effettiva capacità di tale meccanismo di limitare le lungaggini del contenzioso, atteso che le decisioni di risoluzione stragiudiziale potranno comunque essere impugnate dinnanzi al TAR o con ricorso straordinario al PdR e, pertanto, essere oggetto di sindacato giurisdizionale.” Pina Lombardi, partner presso Chiomenti, sottolinea che dovrebbe essere un sistema alternativo, più accessibile soprattutto per gli impianti residenziali. “È tuttavia possibile che questo meccanismo – per le valutazioni che implica e per le conseguenze che ne discendono – possa produrre, nonostante le differenti aspettative, un effetto moltiplicativo, anziché deflattivo, del contenzioso”, ha detto Marcello Astolfi, managing partner presso Studio Legale Project-Lex. Feliciano Palladino, fondatore e managing director di NexAmm, conclude dicendo che resta determinante la concreta disciplina attuativa che Arera adotterà (tempistiche, standard dei decisori, regole di contraddittorio) e la capacità organizzativa di Acquirente Unico di gestire un flusso potenzialmente elevato di istanze.
L’Articolo 13 del correttivo introduce la possibilità di ricorrere alla risoluzione alternativa delle controversie. Si tratta della possibilità di risoluzione extragiudiziale delle controversie, gestita da Arera e Acquirente Unico. Potrà veramente ridurre ritardi e ricorsi? Quali gli ambiti di applicazione e cosa rimarrà fuori?
Martorana: Il vantaggio potrebbe rinvenirsi nel fatto che la procedura sarà gratuita, digitale, con decisori terzi qualificati. Il tutto senza che sia pregiudicato il ricorso ai tribunali amministrativi dato che le decisioni saranno impugnabili avanti al TAR. C’è un potenziale significativo in questo rimedio alternative, la cui portata al momento però non è dato di valutare.
Lucia: L’Art. 13 introduce un meccanismo di risoluzione alternativa delle controversie che consente di dirimere in via extragiudiziale ritardi, conflitti procedurali e contrasti interpretativi, sotto il coordinamento di Arera e Acquirente Unico. Può ridurre il ricorso al TAR per le questioni “ordinarie” di procedura. Restano però fuori le materie di merito ambientale (VIA, paesaggio, espropri), che continueranno a passare dai giudici amministrativi.
De Luca: La ratio dell’inserimento di un simile meccanismo si rinviene, evidentemente, nella deflazione del contenzioso. È stato, infatti, previsto un nuovo meccanismo di risoluzione delle controversie, la cui gestione è demandata all’Acquirente Unico, e che sarà oggetto di definizione da parte Arera con separati provvedimenti. Tale meccanismo dovrebbe trovare applicazione con riferimento ai regimi amministrativi connessi agli interventi sugli impianti rinnovabili, risolvendo vertenze relative, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all’accertamento circa la sussistenza di vincoli territoriali, la verifica della completezza della documentazione a corredo della PAS o dell’istanza di AU nonché l’applicazione della disciplina semplificata per gli interventi che insistano in aree idonee. Ad ogni buon conto, è difficile pronunciarsi oggi sull’effettiva capacità di tale meccanismo di limitare le lungaggini del contenzioso, atteso che le decisioni di risoluzione stragiudiziale potranno comunque essere impugnate dinnanzi al TAR o con ricorso straordinario al PdR e, pertanto, essere oggetto di sindacato giurisdizionale.
Lombardi: La principale novità “di sistema” del correttivo è l’introduzione di un meccanismo strutturato di risoluzione alternativa delle controversie: Arera definisce regole e ambiti delle procedure extragiudiziali, mentre Acquirente Unico gestisce piattaforma e operatività. Le decisioni possono essere impugnate al TAR o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (PdR), restando sempre possibile scegliere fin dall’inizio la via giurisdizionale. Secondo la relazione illustrativa, le controversie interessate sono quelle in cui è prevedibile un contenzioso rilevante, incluse quelle relative a impianti “domestici”, ad esempio nei casi di discussione sull’esistenza di vincoli che possano far rientrare un intervento dell’allegato A nella PAS. Per questi impianti la relazione sottolinea l’utilità di un sistema alternativo, più accessibile, in linea con l’obiettivo di favorire la produzione diffusa e l’autoconsumo da fonti rinnovabili. Rimangono escluse le questioni sostanziali complesse (come il merito tecnico-ambientale della VIA) e le controversie non tipizzate dal legislatore. Si segnala infine la modifica dell’art. 119 c.p.a., che estende il rito abbreviato anche alle controversie relative alle procedure e ai provvedimenti della PA riguardanti progetti di impianti da fonti rinnovabili.
Astolfi: L’introduzione del meccanismo di risoluzione alternative delle controversie e la sua disciplina, di competenza di Arera, dovrebbe riguardare esclusivamente la regolamentazione di “meccanismi alternativi a carattere decisorio” – in pratica decisioni di competenza dell’Acquirente Unico S.p.A. – finalizzati alla risoluzione extragiudiziale di controversie aventi ad oggetto esclusivamente talune specifiche controversie. Tali controversie dovrebbero essere relativa alla fase del deposito di progetti in relazione alla verifica della loro completezza documentale, dell’accertamento di eventuali vincoli incidenti sull’area di progetto, della individuazione della procedura da seguire (Tabella A, B o C) anche in ragione della idoneità dell’area e della sua ricognizione tra le zone di accelerazione. A tutti gli effetti il provvedimento decisorio che verrà adottato dall’Acquirente Unico S.p.A. potrà poi essere impugnato davanti al TAR o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Tale provvedimento non dovrebbe quindi attenere alla valutazione del merito dei progetti presentati, che rimane di competenza degli Enti competenti, ma solo alla loro procedibilità nonché alla individuazione della procedura e della autorità competente. È tuttavia possibile che questo meccanismo – per le valutazioni che implica e per le conseguenze che ne discendono – possa produrre, nonostante le differenti aspettative, un effetto moltiplicativo, anziché deflattivo, del contenzioso. Ad ogni provvedimento dell’Acquirente Unico S.p.A. cui un proponente voglia opporsi, seguirà infatti un contenzioso dinnanzi al TAR o un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Il rischio è che, definita giudizialmente questa fase ed avviata infine la procedura autorizzativa, si debba tornare in tribunale per questioni di merito in sede di valutazione del progetto.
Palladino: Sulla capacità di ridurre ritardi e ricorsi, la risposta realistica è sì, ma entro un perimetro circoscritto. La previsione di una procedura alternativa decisoria, gratuita e svolta in via telematica, con termini di definizione stabiliti da Arera, introduce infatti un canale rapido per risolvere quelle frizioni istruttorie che spesso arrestano i procedimenti prima del confronto sul merito. In questo senso l’ADR è idonea a ridurre i ritardi “patologici” dovuti a divergenze su assetto procedurale o integrazioni documentali, evitando che tali contrasti sfocino immediatamente in ricorsi al TAR. Resta tuttavia determinante la concreta disciplina attuativa che Arera adotterà (tempistiche, standard dei decisori, regole di contraddittorio) e la capacità organizzativa di Acquirente Unico di gestire un flusso potenzialmente elevato di istanze. Gli ambiti di attivazione dell’ADR sono espressamente tipizzati e circoscritti a controversie procedurali: anomalie o impedimenti nella presentazione digitale di domande e allegati; conflitti sull’esatta ricognizione dei vincoli rilevanti ai fini del regime amministrativo (ad esempio quelli che determinano il passaggio dall’attività libera alla PAS); contestazioni sulla completezza della documentazione prodotta in PAS o AU; dispute sull’applicazione delle semplificazioni proprie delle aree idonee o delle zone di accelerazione; nonché, in modo centrale, questioni sulla corretta individuazione del titolo abilitativo applicabile (attività libera, PAS o AU). In sostanza, l’ADR serve a definire in tempi rapidi sia il corretto inquadramento procedurale dell’iniziativa sia la legittimità/ampiezza delle richieste istruttorie della PA. Restano invece estranee all’ADR tutte le questioni che investono il merito tecnico, ambientale o discrezionale dell’autorizzazione. Ne sono quindi esclusi gli esiti di VIA e VIncA nel loro contenuto valutativo, le determinazioni paesaggistiche sostanziali e, più in generale, le scelte tecnico-progettuali della Conferenza di servizi (prescrizioni, condizioni di esercizio, giudizi di compatibilità). Analogamente, non rientrano le controversie civilistiche o regolatorie di mercato (contratti, connessioni, indennizzi), salvo che si traducano in un vizio meramente procedurale riconducibile alle ipotesi tipizzate. In definitiva, l’art. 13 non introduce una via abbreviata sul contenuto autorizzativo, ma un presidio tecnico e rapido contro il contenzioso “di rito”: può quindi alleggerire in modo rilevante i blocchi pre-merito, senza però incidere sul contenzioso sostanziale legato a valutazioni ambientali, paesaggistiche o discrezionali della pubblica amministrazione.
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