Consiglio di Stato: parere ambientale del governo e AU regionale non sono connesse in modo vincolante

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Con la sentenza n. 10354/2025, pubblicata il 29 dicembre, il Consiglio di Stato (CdS) chiarisce che la deliberazione del Consiglio dei Ministri (CdM) che chiude il dissenso tra amministrazioni nella valutazione di impatto ambientale (VIA) statale non è automaticamente connessa all’autorizzazione unica (AU) regionale quando quest’ultima si sia formata per silenzio-assenso.

La vicenda riguarda il progetto eolico “Phobos” di RWE Renewables Italia Srl, previsto tra Castel Giorgio e Orvieto (Terni), per 42 MW di potenza. Nel procedimento di VIA statale erano emersi pareri favorevoli con prescrizioni dell’Umbria, del Lazio e della Commissione tecnica Pnrr-Pniec del Mase e, al contempo, pareri negativi del ministero della Cultura (MIC) attraverso le strutture territoriali competenti. A fronte del dissenso tra i ministeri, il 27 giugno 2023 il CdM ha adottato la delibera n. 41, esprimendo giudizio positivo di compatibilità ambientale condizionato.

A seguito del parere del governo, i proprietari di un compendio immobiliare nell’area, insieme ad altri residenti, hanno impugnato davanti al TAR Umbria la deliberazione del CdM e gli atti presupposti favorevoli, contestando la tenuta della scelta localizzativa e del bilanciamento compiuto a valle dei pareri contrari del MIC, anche in relazione alla presenza di vincoli e alle fasce di rispetto rilevanti ai sensi della disciplina sulle aree non idonee.

RWE, oltre a difendere la deliberazione del CdM, ha si è appellata sostenendo che l’AU regionale si sarebbe formata per silenzio-assenso, una volta intervenuto il giudizio VIA favorevole e decorso inutilmente di 60 giorni senza un provvedimento espresso della Regione.

Il Collegio ha accolto l’impostazione di RWE, dichiarando formato il silenzio-assenso sull’istanza di AU presentata il 6 agosto 2021 e, per conseguenza, dichiara improcedibili i ricorsi di primo grado dei soggetti che avevano impugnato la sola deliberazione del CdM, rilevando che non era stato colpito in modo utile il titolo autorizzativo ormai formatosi. Inoltre, riporta la sentenza, le censure di merito contro la deliberazione del CdM sarebbero state comunque infondate.

La pronuncia da un lato esclude una connessione “caducante” automatica tra deliberazione del CdM (segmento VIA) e AU formatasi per silenzio-assenso: non basta colpire il primo atto per travolgere il secondo, specie quando il secondo deriva dall’inerzia dell’amministrazione competente. Dall’altro lato, la sentenza si colloca nel solco del principio, euro-unitario e interno, per cui la produzione di energia da fonti rinnovabili beneficia di una presunzione di prevalenza dell’interesse pubblico, da bilanciare nel caso concreto senza trasformarla in “interessi tiranni”, ma con un chiaro favor verso gli obiettivi di transizione.

Claudio Vivani, partner di Vivani & Associati che ha difeso RWE, ha così commentato la sentenza del CdS:

“Con la sentenza n. 10354/2025 il Consiglio di Stato ha formulato importanti principi in materia di connessione fra provvedimenti amministrativi per presupposizione, con riguardo ai rapporti fra la deliberazione del Consiglio dei Ministri e l’autorizzazione unica alla realizzazione di impianti FER formatasi per silenzio-assenso. In particolare, è stata esclusa la connessione strutturale e funzionale tra la suddetta delibera e l’autorizzazione formatasi per silentium (rilevando in modo decisivo l’inerzia dell’Amministrazione).

Il Consiglio di Stato ha anche ribadito nettamente il principio euro-unitario e interno per cui la produzione di energia rinnovabile rappresenta, in forza di una presunzione iuris tantum, interesse pubblico prevalente in forza dell’art. 3 regolamento UE 2022/2577 e ora dell’art. 1 della direttiva UE 2023/2413 (c.d. direttiva RED III) nonché dell’art. 3 del D. Lgs. 190/2024.

Una pronuncia magistrale, che contribuirà a chiarire molti punti essenziali del diritto delle energie rinnovabili.

Ritengo davvero che sia una sentenza importante, sia per i principi enunciati, sia per l’altissimo livello teorico-giuridico della motivazione”.

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