DL Transizione 5.0, come arriva il testo alla Camera dopo la fiducia del Senato

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Martedì 13 l’Assemblea della Camera dei Deputati esaminerà il disegno di legge n. 1718 trasmesso dal Senato. Il testo riguarda la conversione in legge del DL 175/2025, ovvero il DL Transizione 5.0 e Aree idonee.

Ieri il Senato ha posto la fiducia al testo, approvando in VIII Commissione Ambiente alcuni emendamenti che lo modificano. In particolare, di interesse per il fotovoltaico, risultano alcuni interventi sull’articolo 2 inerente le aree idonee che introducono, tra gli altri, un regime transitorio per i progetti in itinere, più tempo alle province autonome per individuare le aree idonee e l’eliminazione dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) per le aree industriali.

Relativamente all’atto, la Camera ha inoltre pubblicato la scheda di lettura.

La conversione in legge dovrà avvenire entro il 20 gennaio e, dato il calendario, è probabile che alla Camera non verranno adottate ulteriori modifiche. Di seguito vengono spiegati e sinteticamente riportati gli emendamenti approvati al Senato.

Emendamenti confermati e emendamenti ritirati

L’emendamento 2.5 (Petrucci, FdI) interviene sul decreto legislativo 190/2024 (Testo unico FER) introducendo la figura del “commissario speciale per la gestione dei procedimenti autorizzatori” tra le “amministrazioni procedenti” previste dal decreto per impianti rinnovabili in aree della Difesa.

L’emendamento 2.27 (De Carlo, FdI) prevede che, per l’installazione di impianti agrivoltaici, il proponente si doti della dichiarazione asseverata redatta da un professionista abilitato che attesti l’idoneità a conservare almeno l’80% della produzione lorda vendibile.

“La dichiarazione va allegata al progetto, resta disponibile per le attività di controllo”, ha aggiunto Felice Lucia, ingegnere esperto di fotovoltaico.

L’emendamento 2.27 (De Carlo, FdI) estende il regime sanzionatorio del Testo unico FER anche agli impianti agrivoltaici che non garantiscono la continuità colturale o pastorale prevedendo, inoltre, che nei cinque anni successivi alla realizzazione il comune territorialmente competente verifichi la persistente idoneità del sito.

Il gruppo di emendamenti 2.60 e seguenti (2.61 – 2.62 – 2.65 – 2.66 – 2.67 – 2.70 – 2.71 – 2.72 – 2.117 – 2.118 – 2.119 – 2.185 – 2.186 – 2.196 – 2.197 – 2.198 – 2.199 – 2.200) dispone che venga garantito “l’opportuno coinvolgimento degli enti locali” da Regioni e province autonome in fase di individuazione delle aree idonee.

Il 2.75 (De Carlo, FdI) prevede che venga sentito anche il ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf), oltre al MEF, nei casi di coinvolgimenti dei beni demaniali a destinazione agricola.

Gli emendamenti 2.83 e seguenti (2.84 – 2.85 – 2.86 – 2.87 – 2.88 – 2.89 – 2.91 – 2.92 – 2.93 – 2.94 – 2.95 – 2.96 – 2.97 – 2.98 testo 2 – 2.99 – 2.100 – 2.101 – 2.102 – 2.103 – 2.104 – 2.105 – 2.106 – 2.107 – 2.108 – 2.109 – 2.110 – 2.152 – 2.42 – 2.79) eliminano il riferimento all’autorizzazione integrata ambientale (AIA) come requisito per individuare le aree industriali idonee all’installazione di impianti FER.

“È stato eliminato il riferimento all’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) come criterio qualificante, e viene così neutralizzato il cosiddetto “effetto loop”: un impianto FER non può più qualificare come industriale l’area e rendere idonee quelle limitrofe in modo automatico”, ha detto Lucia.

L’emendamento 2.183 (Unterberger, SVP) concede alle province autonome più tempo per individuare le aree idonee, ovvero 180 giorni invece dei 120 dato alle Regioni.

L’emendamento 2.216 (De Carlo, FdI) prevede che le superfici agricole utilizzabili (SAU) in aree agricole (variabili dallo 0,8% al 3% del totale dell’area) siano comprensive della superficie su cui insistono impianti agrivoltaici. Le Regioni e le province autonome possono inoltre disporre che le aree idonee ricadenti in zona agricola contribuiscano al calcolo della percentuale.

Gli emendamenti 2.251 e seguenti (2.252 – 2.253 – 2.259 – 2.260 – 2.261 – 2.262 – 2.263 – 2.265 – 2.275 – 2.306 – 2.307 – 2.319 – 2.323 – 2.324 – 2.325 – 2.326 – 2.327 – 2.328 – 2.329 – 2.331 – 2.0.1 – 2.0.2 – 1.0.1 – 2.77 – 2.78 – 2.82 – 2.134 – 2.182 – 2.237) prevedono una clausola di salvaguardia, ovvero un regime transitorio affinché i progetti con iter già avviato all’entrata in vigore del decreto possano proseguire secondo la disciplina previgente.

Inoltre, nei casi di “elevato valore agricolo dell’area”, la Regione o la provincia autonoma territorialmente competenti possono ricorrere al “rimedio in opposizione” (articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 24).

Secondo Lucia, si tratta di uno sviluppo di significativa importanza.

“Le nuove disposizioni sulle aree idonee non si applicano ai procedimenti: abilitativi o autorizzatori, comprese le procedure di VIA, per i quali risulti già conclusa la verifica di completezza documentale. È inoltre prevista la possibilità, per Regioni e Province autonome, di ricorrere all’opposizione procedimentale ex art. 14-quinquies L. 241/1990 nei casi di aree agricole di elevato valore”, ha detto Lucia.

L’ingegnere poi spiega che sono stati ritirati gli emendamenti 2.283 e 2.285 (Minasi e altri), che avrebbero esteso le semplificazioni anche alle opere di connessione (linee, cabine, stazioni). “Per ora resta da chiarire se le semplificazioni si applicano solo all’impianto e le infrastrutture di rete resterebbero soggette a iter ordinario”.

Infine, l’emendamento 2.0.1000 del Governo, introduce l’articolo 2-bis che dispone “modifiche in materia di golden power”.

Commenti a caldo

Positivi i primi commenti su LinkedIn.

Michele Mencarelli, AD di MC Energy GTS, ha sottolineato che, di fatto, gli emendamenti al DL 175 cambiano in meglio il quadro per il fotovoltaico industriale. Mencarelli suggerisce che è stata ripristinata la Solar Belt (350 m dagli stabilimenti industriali).

“Il messaggio per operatori e investitori è chiaro: la fase di site selection e l’impostazione tecnica e documentale dei progetti diventano ancora più decisive. In un contesto normativo sempre più selettivo, anticipare i profili critici è la vera leva competitiva”, ha invece commentato Feliciano Palladino, fondatore e managing director di NexAmm.

DL 175/2025: background

Lucia ricorda comunque che la Camera può comunque ancora modificare il testo, reintrodurre semplificazioni sulle connessioni e chiarire competenze Stato-Regioni.

A dicembre Italia Solare aveva chiesto una proroga di almeno tre mesi per il Piano Transizione 5.0.

Secondo quanto scritto a novembre da Marcello Astolfi dello studio legale Project-Lex, le novità principali introdotte dal D.L. 175/2025 sono: la riduzione delle aree idonee rispetto alla normativa previgente; il riconoscimento dell’agrivoltaico come una categoria differente rispetto agli impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra; l’impossibilità per le regioni di prevedere divieti generali e astratti all’installazione di impianti a fonti rinnovabili; l’obbligo per le regioni di individuare ulteriori aree idonee; l’attivazione dei poteri sostitutivi, per impedire le inerzie o gli eccessi regionali.

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