Nexta Capital Partners: rassegna delle principali novità normative del mese di gennaio

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pv magazine Italia collabora con Giovanni Giustiniani, Senior Permitting & Environmental Consultant presso Nexta Capital Partners. Giustiniani passa in rassegna, attraverso due rubriche mensili, le principali novità normative e giurisprudenziali per il mondo del fotovoltaico. Pubblichiamo oggi la rubrica sugli sviluppi normativi di gennaio. 

SUMMARY

REGIONE VALLE D’AOSTA – DGR 16 gennaio 2026, n. 19 (“Approvazione dello schema di convenzione per l’abilitazione all’uso e l’interoperabilità della piattaforma SUER tra il Gestore dei Servizi Energetici – GSE e la Regione Autonoma Valle d’Aosta, ai sensi dell’articolo 1 del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 23 ottobre 2024, n. 368 e dei relativi allegati”)

REGIONE ABRUZZO – DGR 19 gennaio 2026 n. 23 (“Approvazione del documento “Linee guida per la produzione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di VIA””)

LEGISLAZIONE NAZIONALE – L 15 gennaio 2026, n. 4 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili (DL Aree idonee)”)

LEGISLAZIONE NAZIONALE L 2 dicembre 2025, n. 182 (“Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese”)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA LR 29 dicembre 2025, n. 18 (“Legge collegata alla manovra di bilancio 2026-2028”)

REGIONE VENETO DGR 30 dicembre 2025 n. 1541 (“Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale, con individuazione del relativo termine di conclusione”)

LEGISLAZIONE NAZIONALE L 30 dicembre 2025, n. 199 (“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”)

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REGIONE VALLE D’AOSTA – TESTO UNICO FER

DGR 16 gennaio 2026, n. 19 (“Approvazione dello schema di convenzione per l’abilitazione all’uso e l’interoperabilità della piattaforma SUER tra il Gestore dei Servizi Energetici – GSE e la Regione Autonoma Valle d’Aosta, ai sensi dell’articolo 1 del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 23 ottobre 2024, n. 368 e dei relativi allegati”)

La piattaforma SUER (“Sportello unico delle energie rinnovabili”) nasce con l’obiettivo di semplificare e uniformare su tutto il territorio nazionale l’applicazione delle procedure abilitative e autorizzative dettate dal d.lgs. n. 190/2024 (“Testo Unico FER”), anche mediante l’utilizzo di modulistica standard.

Per tale ragione, la piattaforma SUER è stata, inter alia, progettata per essere interoperabile con gli strumenti informatici relativi alla realizzazione di progetti di impianti da fonti rinnovabili operativi in ambito nazionale, regionale, provinciale o comunale.

In proposito, si ricorda che: (i) con Decreto n. 368 del 23 ottobre 2024, il MASE ha istituito la piattaforma SUER (piattaforma “realizzata e gestita dal GSE, che svolge anche attività di assistenza e di supporto a favore degli operatori e delle Pubbliche amministrazioni interessate”); (ii) con Decreto n. 441 dell’11 dicembre 2025, lo stesso MASE ha adottato i modelli unici per la presentazione degli interventi sottoposti a PAS e AU ai sensi, rispettivamente, degli articoli 8 e 9 del citato Testo Unico.

Per dar corso alla piena operatività della piattaforma SUER, il 19 dicembre 2025, il GSE ha quindi trasmesso a Regioni e Province autonome lo schema di “convenzione per l’abilitazione all’uso e l’interoperabilità della piattaforma SUER” (unitamente agli allegati); con la rubricata DGR n. 19/2026, la Regione Valle d’Aosta ha deliberato di approvare detto pacchetto contrattuale.

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REGIONE ABRUZZO – VIA

DGR 19 gennaio 2026, n. 23 (“Approvazione del documento “Linee guida per la produzione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di VIA””)

Ai sensi dell’art. 28, comma 1, del d.lgs. n. 152/06 (“Codice dell’ambiente”) “Il proponente è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA”.

Con la rubricata DGR n. 23/2026, “Al fine di garantire la massima chiarezza ed esaustività del quadro delle condizioni ambientali ed evitare l’insorgere di eventuali criticità nella fase di attuazione delle stesse da parte del proponente e nella fase di verifica dell’ottemperanza da parte dell’Autorità Competente”, la Regione Abruzzo ha approvato le Linee guida per la produzione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di VIA.

In quest’ottica, le Linee guida dettano una serie di Indicazioni metodologiche per la predisposizione del quadro prescrittivo, ovvero specificano i principi generali da rispettare nella predisposizione delle condizioni ambientali.

Al riguardo, inter alia:

  1. Le motivazioni che hanno determinato la condizione ambientale, così come le finalità della stessa, non devono essere riportate nel testo della medesima, ma devono essere argomentate nel provvedimento o in altro documento istruttorio facente parte integrante del provvedimento”;
  2. Condizioni ambientali che richiedano approfondimenti dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale, dello Studio Preliminare Ambientale ovvero delle caratteristiche del progetto significative ai fini ambientali devono essere adeguatamente motivate nell’ambito del provvedimento e comunque riferirsi, ove pertinenti, a fasi progettuali successive a quella in base alla quale è emanato il provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA”;
  3. Non possono essere oggetto di condizioni ambientali soluzioni progettuali significativamente diverse da quella presentata dal proponente e poste alla base dello Studio di Impatto Ambientale o dello Studio Preliminare Ambientale laddove non sia acquisita in fase istruttoria adeguata documentazione che consenta la compiuta valutazione degli impatti ambientali. Diversamente, eventuali proposte progettuali alternative dovranno essere soggette ad un nuovo procedimento di valutazione ambientale”.

Inoltre, le Linee guida forniscono una terminologia omogenea da utilizzare nella descrizione della macrofase (e.g. ANTE – OPERAM) e della fase (e.g. progettazione esecutiva), nonché il contenuto minimo della prescrizione alla luce dei riferiti criteri generali.

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LEGISLAZIONE NAZIONALE – AREE IDONEE

In data 20 gennaio 2026 è stata pubblicata sulla GU Serie Generale n. 15 la Legge 15 gennaio 2026, n. 4, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili (DL Aree idonee)”.

Come noto, il DL Aree idonee ha dettato “Disposizioni urgenti per l’individuazione delle aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili e il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza” apportando diverse modifiche e integrazioni al d.lgs. n. 190/2024 (Testo Unico FER) (articolo 2).

In particolare, il nuovo articolo 11-bis del Testo Unico FER si è occupato dell’individuazione delle “Aree idonee su terraferma”; più in particolare, (a) della classificazione delle aree idonee cosiddette ope legis (comma 1); (b) della possibilità di installare impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in area agricola (comma 2); (c) dell’individuazione da parte delle Regioni e delle Province autonome di ulteriori aree idonee e dei criteri e dei principi da seguire in tal senso (commi 3 e 4).

È stata inoltre introdotta la definizione di impianto agrivoltaico (cfr. articolo 4, comma 1, lettera f), Testo Unico FER).

Per quanto di interesse, la Legge di conversione ha apportato, inter alia, le seguenti modifiche:

  • per poter usufruire della solar belt di 350 metri ai fini dell’idoneità dell’area, non occorre più che lo stabilimento industriale sia titolare di un’A.I.A., al contempo, tuttavia, l’attività agricola/zootecnica e quella inerente alla produzione di energia da impianti FER sono state espressamente escluse dal suo ambito di applicazione;
  • per l’installazione di un impianto agrivoltaico il proponente è tenuto a dotarsi di una dichiarazione asseverata – da allegare al progetto presentato in fase di autorizzazione e, comunque, da mettere a disposizione della PA nell’ambito delle attività di controllo – redatta da un professionista abilitato che attesti che l’impianto è idoneo a conservare almeno l’80% della produzione lorda vendibile;
  • è stato attribuito al Comune territorialmente competente un potere della durata di 5 anni (successivi alla realizzazione di un impianto agrivoltaico) volto a verificare la persistenza dell’idoneità del sito di installazione all’uso agro-pastorale, pena l’irrogazione di sanzioni specifiche;
  • è stata introdotta una disciplina transitoria: le nuove regole su aree idonee e regimi semplificati non si applicano alle procedure – anche ambientali – già in corso alla data di entrata in vigore del D.L. Aree idonee (i.e. alla data del 22 novembre 2025), purché a tale data sia stata già conclusa la verifica di completezza della documentazione.

La Legge di conversione è entrata in vigore il 21 gennaio 2026.

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LEGISLAZIONE NAZIONALE – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

In data 3 dicembre 2025 è stata pubblicata sulla GU Serie Generale n. 281 la Legge 2 dicembre 2025, n. 182 (“Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese) (“Legge Semplificazioni”).

L’art. 1 della Legge Semplificazioni ha ridotto il termine per l’annullamento d’ufficio dei provvedimenti amministrativi da dodici a sei mesi.

Ora, ai sensi dell’art. 21-nonies della L. n. 241/1990 “il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a sei mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato (per effetto del meccanismo del silenzio assenso, ndr), e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati”.

Per quanto di interesse, il termine per l’esercizio del potere di annullamento in autotutela di un’autorizzazione unica è stato quindi equiparato a quello previsto per il caso della procedura abilitativa semplificata ai sensi dell’articolo 8, comma 10, del d.lgs. n. 190/2024 (“Testo Unico FER”).

La Legge Semplificazioni è entrata in vigore il 18 dicembre 2025.

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REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA – TESTO UNICO FER

LR 29 dicembre 2025, n. 18 (“Legge collegata alla manovra di bilancio 2026-2028”)

Con LR n. 18/2025 la Regione Friuli-Venezia Giulia ha ulteriormente allineato le sue disposizioni regionali in materia di energia al d.lgs. n. 190/2024 (“Testo Unico FER”).

Ora (espressamente), ai sensi dell’art. 16 della LR n. 19/2012 (“Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti”) gli interventi ricadenti nell’Allegato A del Testo Unico FER sono assoggettati al regime dell’attività libera, mentre quelli ricadenti nel successivo Allegato B sono assoggettati al regime della procedura abilitativa semplificata. Al contempo, è stato espunto dal citato articolo l’elenco delle previgenti tipologie impiantistiche sottoposte al regime della comunicazione di inizio lavori al Comune territorialmente competente.

Con LR n. 7/2025 (“Disposizioni multisettoriali”) la Regione è già intervenuta sulla LR n. 19/2012, introducendo alcune modifiche in linea con le previsioni del Testo Unico FER. In predetta occasione, come noto, l’Amministrazione regionale: (i) ha previsto l’applicazione dell’articolo 9 del Testo Unico FER alle istanze presentate a partire dal 5 giugno 2025; (ii) ha optato per il procedimento unico in luogo del PAUR, fermo restando “il coinvolgimento dei cittadini e dei portatori di interessi diffusi tramite i Comuni il cui territorio è interessato dal progetto dell’impianto, in un processo di comunicazione e di informazione preliminare all’avvio dei procedimenti autorizzatori e abilitativi relativi alla realizzazione degli impianti di potenza superiore a 1 MW” (art. 5, comma 1, lettera i), LR cit.).

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REGIONE VENETO – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

DGR 30 dicembre 2025 n. 1541 (“Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale, con individuazione del relativo termine di conclusione”)

In Regione Veneto, ad oggi, è stato verificato che il numero complessivo dei procedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale è pari a 573. Una parte significativa delle recenti novità procedimentali è riconducibile all’aggiornamento della disciplina in materia ambientale (cfr. LR n. 12/2024).

Ulteriori novità derivano, inter alia, dall’adozione del d.lgs. n. 190/2024 “che attribuisce alla Regione le funzioni di autorizzazione unica per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte eolica e fotovoltaica, nonché per gli impianti di accumulo elettrochimico o di accumulo elettrico termomeccanico in modalità stand-alone (c.d. BESS)”.

Ad esito della ricognizione compiuta”, con la rubricata DGR n. 1541/2025 è stato quindi approvato l’elenco aggiornato dei procedimenti amministrativi – pari come detto a 573 – di competenza della Giunta regionale, nonché indicato il relativo termine di conclusione (anche per i procedimenti di AU, PAUR e Screening (cfr. Allegato A)).

Rispetto ai procedimenti per i quali non è stato stabilito alcun termine (dalla legge statale, dalla legge regionale o dalla DGR in parola), rimane vigente il termine di 90 giorni. I procedimenti avviati anteriormente alla data del 9 gennaio 2026 – d’ufficio o mediante la presentazione di un’istanza di parte – dovranno essere conclusi nei termini previsti dalle disposizioni previgenti.

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LEGISLAZIONE NAZIONALE – TESTO UNICO FER

In data 30 dicembre 2025 è stata pubblicata sulla GU Serie Generale n. 301 la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028” (“Legge di Bilancio 2026”)).

L’art. 1, comma 467, rubricato “Misure in materia di rinnovamento e potenziamento degli impianti da fonti rinnovabili”, della Legge di Bilancio 2026 ha integrato l’articolo 14 del d.lgs. n. 190/2024 (“Testo Unico FER”) inserendo il comma 10-ter.

La novella ha previsto che:

  1. gli interventi di revisione della potenza relativi a impianti esistenti, abilitati o autorizzati insistenti su aree di demanio civico in assenza di sdemanializzazione sono consentiti previa sdemanializzazione delle medesime aree;
  2. tali interventi “non comportano incremento di consumo di suolo rispetto a quello occupato dall’impianto interessato dall’intervento”;
  3. per la realizzazione di tali interventi “l’indennità di esproprio relativa ai terreni di demanio civico è determinata ai sensi delle vigenti disposizioni ed è corrisposta al comune titolare dei diritti di uso civico per essere versata su apposito capitolo di bilancio”.
  4. Resta fermo il rispetto della normativa a tutela dei beni culturali e del paesaggio.

Per la parte di interesse, la Legge di Bilancio 2026 è entrata in vigore il 1° gennaio 2026.

Nexta Capital Partners è un produttore indipendente di energia rinnovabile che sviluppa, costruisce, finanzia e gestisce impianti in diverse aree geografiche e che, con un approccio integrato e una strategia di crescita di lungo periodo, crea valore sostenibile per investitori e stakeholder, contribuendo alla carbon neutrality.

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