pv magazine Italia collabora con Giovanni Giustiniani, Senior Permitting & Environmental Consultant presso Nexta Capital Partners. Giustiniani passa in rassegna, attraverso due rubriche mensili, le principali novità normative e giurisprudenziali per il mondo del fotovoltaico. Pubblichiamo oggi la rubrica sugli sviluppi giurisprudenziali di gennaio, pubblicata lunedì invece quella sugli sviluppi normativi.
SUMMARY
T.A.R. Marche, Sez. I, sentenza 5 gennaio 2026, n. 5 – Sull’obbligo del Comune di motivare adeguatamente il provvedimento finale laddove ritenga di far proprio il parere negativo – ancorché obbligatorio ma non vincolante – della Soprintendenza
T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, sentenza 5 gennaio 2026, n. 28 – Sull’obbligo del Comune di valutare il progetto alla luce della specificità dei luoghi e dell’interesse pubblico alla produzione di energia green
T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, sentenza 14 gennaio 2026, n. 59 – Sul termine per l’esercizio dei poteri di interdizione e sulle condizioni per l’esercizio dei poteri di autotutela
T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, sentenza 20 gennaio 2026, n. 69 – Sull’obbligo del Comune di valutare in concreto la compatibilità dell’impianto con le peculiarità del contesto paesaggistico in cui verrà inserito
T.A.R. Sardegna, Sez. I, sentenza 20 gennaio 2026, n. 51 – Sul soccorso istruttorio e principio di autoresponsabilità
T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. V, ordinanza 16 gennaio 2026, n. 46 – Sulla natura e consistenza edilizia di un impianto fotovoltaico
T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. V, sentenza 20 gennaio 2026, n. 202 – Sull’obbligo del Comune di provvedere all’acquisizione d’ufficio dei necessari atti di assenso o all’indizione della conferenza di servizi
T.A.R. Sardegna, Sez. I, sentenza 22 gennaio 2026, n. 60 – Sull’illegittimità del “divieto assoluto di realizzazione degli impianti ricadenti nelle aree qualificate come non idonee” a valle della dichiarazione di incostituzionalità, con sentenza n. 184/2025, dell’art. 1, comma 5, della LR n. 20/2024
T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, sentenza 22 gennaio 2026, n. 1293 – Sull’obbligo della Commissione PNRR-PNIEC di istruire adeguatamente il progetto anche nel caso in cui sia stato incardinato al TAR un ricorso avverso l’inerzia dell’Amministrazione
Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 29 dicembre 2025, n. 10365 – Sul contrasto fra MIC e MASE “nella procedura di VIA per impianti di generazione da fonte rinnovabile” e sull’obbligo del Consiglio dei Ministri di fornire una chiara motivazione sulle “effettive ragioni” della “prevalenza” in sede di “soluzione del contrasto”
***
FOTOVOLTAICO | PAS – AREE IDONEE OPE LEGIS
T.A.R. Marche, Sez. I, sentenza 5 gennaio 2026, n. 5
Sull’obbligo del Comune di motivare adeguatamente il provvedimento finale laddove ritenga di far proprio il parere negativo – ancorché obbligatorio ma non vincolante – della Soprintendenza
“(…) Il ricorso va accolto, alla luce delle considerazioni che seguono.
Si deve premettere che, seppure la normativa previgente al D.Lgs. n. 190/2024 applicabile nel presente giudizio non contempla espressamente il principio dell’interesse pubblico prevalente (esplicitato invece nell’art. 3 del prefato D.Lgs. n. 190/2024), ugualmente si deve considerare che il legislatore, a partire dal 2020, ha ritenuto di imprimere alla produzione di energie elettrica da fonti rinnovabili una vigorosa accelerazione, il che è comprovato, per tutti, dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 199/2021. In particolare, rileva la differenziazione fra aree idonee e aree non idonee ai fini dello sviluppo del procedimento, ed in particolare la diversa rilevanza che in un caso e nell’altro riveste il parere dell’autorità preposta alla tutela dell’interesse paesaggistico. Come è noto, infatti, se l’impianto ricade in area classificata idonea ex lege, il parere della Soprintendenza è obbligatorio ma non vincolante.
(…) Ed è proprio questo il profilo principale che fa propendere il Collegio per l’accoglimento del ricorso.
Infatti, se è vero che il favor chiaramente dimostrato dal legislatore non implica che ogni istanza di rilascio del titolo autorizzativo per la realizzazione di un impianto debba essere accolta (…) e se è vero altresì che l’amministrazione procedente non è tenuta a elaborare un autonomo parere paesaggistico laddove intenda condividere quello negativo adottato dalla Soprintendenza (…), resta il fatto che il parere deve comunque essere adeguatamente motivato e deve tenere conto degli esiti dell’istruttoria. (…)
(In considerazione di ciò, ndr) esiste dunque nel provvedimento finale un evidente deficit motivazionale, avendo il Comune deciso di condividere un parere della Soprintendenza che, seppure dà conto dell’indiscutibile presenza di elementi critici, non spiega a sua volta la ragione per la quale un impianto che andrebbe a collocarsi in adiacenza di un’arteria stradale di categoria A ai sensi dell’art. 2 del Codice della Strada e nelle vicinanze di un’area produttiva introduca nel contesto paesaggistico un’alterazione così rilevante e intollerabile nel bilanciamento fra i contrapposti interessi. A questo va aggiunto che la documentazione fotografica versata in atti dalla ricorrente il 23 ottobre 2025 sembra smentire persino in punto di fatto l’esistenza di un qualsivoglia rilevante impatto visivo”.
***
FOTOVOLTAICO | PAS – AREE IDONEE OPE LEGIS
T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, sentenza 5 gennaio 2026, n. 28
Sull’obbligo del Comune di valutare il progetto alla luce della specificità dei luoghi e dell’interesse pubblico alla produzione di energia green
“(…) si applica l’art. 22, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 199/2021 a tenore del quale “(…) l’autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante..”
Dal che ne deriva che il Comune, contrariamente a quanto verificatosi in concreto, non si sarebbe dovuto limitare al mero richiamo, in parte motiva, al presupposto diniego di compatibilità paesaggistica ma avrebbe dovuto: (…) 2) compiere, autonomamente, valutazioni paesaggistiche alla luce delle caratteristiche dell’impianto proposto e delle peculiarità dell’area prescelta per l’intervento; valutazioni queste che nella specie sono mancate.
Né elementi di segno contrario, sotto quest’ultimo aspetto, possono trarsi dal richiamo per relationem agli assunti motivazionali posti a fondamento del diniego di compatibilità paesaggistica il quale risulta affetto dai medesimi vizi istruttori e motivazionali.
Si è chiarito, infatti, in giurisprudenza che il richiamo alle Linee guida del PTR, in materia di progettazione e localizzazione degli impianti FER, non può precludere a priori la qualificazione dell’area di impianto in termini di inidoneità stante anche la portata non vincolante delle stesse linee guida; occorrendo, invece, procedere, attraverso una valutazione della fattispecie alla luce della specificità dei luoghi e dell’interesse pubblico valorizzato anche dalle norme europee a promuovere le fonti di energia rinnovabili (cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 25.09.2024, n. 7780; TAR Puglia, Lecce, Sez. I., 10.02.2025, n.204; Cons. di Stato, Sez. IV, 6.11.2017, n. 5122).
Nella fattispecie in esame, il diniego si fonda su assunti motivazionali che non recano alcun riferimento concreto alla realizzabilità o meno dell’istanza, alla luce delle peculiarità progettuali dell’impianto e delle caratteristiche dell’area prescelta per la localizzazione dell’intervento di che trattasi.
Da quanto documentato in atti, la società ricorrente ha presentato osservazioni difensive da cui si evince che: (…) A ciò si aggiunga la documentata disponibilità della odierna ricorrente a porre in essere interventi funzionali alla mitigazione dell’impianto e alla riqualificazione dell’area (…).
Tali osservazioni non sono state concretamente riscontrate, da parte delle Amministrazioni resistenti che, di contro, si sono limitate ad opporsi alla realizzazione del progetto con motivazioni generiche e stereotipate, avulse da qualsiasi riferimento concreto alla proposta progettuale, integrata e modificata nei termini sopra richiamati”.
***
AGRIVOLTAICO | PAS
T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, sentenza 14 gennaio 2026, n. 59
Sul termine per l’esercizio dei poteri di interdizione e sulle condizioni per l’esercizio dei poteri di autotutela
“L’art. 6, comma 4, del d.lgs. 28/2011, vigente ratione temporis, stabilisce – anche in ragione del rinvio alle previsioni di cui al comma 2 del medesimo articolo – che “l’attività di costruzione deve ritenersi assentita” se il Comune non notifica all’interessato “l’ordine motivato di non effettuare il previsto intervento” nel termine di giorni trenta dalla presentazione della dichiarazione che attesta la compatibilità del progetto.
Nel caso di specie, la predetta dichiarazione è stata presentata in data 24.7.2024 ed integrata in data 8.8.2024, a seguito di specifica richiesta.
Da parte sua il Comune ha comunicato i motivi ostativi al perfezionamento della PAS solamente in data 14.11.2024, oltre il termine di 30 giorni stabilito dall’art. 6, comma 4, del d.lgs. 28/2011. Di qui l’illegittimità della determinazione dirigenziale n. 71 del 6.2.2025, recante il diniego della PAS, essendo stata adottata dal Comune allorquando erano venute meno le condizioni per l’esercizio del potere di interdizione, stante il perfezionamento della fattispecie di cui all’art. 6, comma 4, del d.lgs. 28/2011: (…) (Tar Campania Napoli, Sez. VII, 12.5.2025, n. 3706).
Parimenti illegittima è la nota dirigenziale in data 24.2.2025, con cui l’Amministrazione ha ritenuto di esercitare i propri poteri di autotutela, dal momento che, con il predetto provvedimento, l’Ente si è limitato a richiamare i profili di illegittimità indicati nella determinazione dirigenziale n. 71 del 6.2.2025, senza svolgere la necessaria valutazione degli interessi pubblici di riferimento, e comunque in mancanza della comparazione delle relative ragioni di tutela con gli interessi imprenditoriali della ricorrente: “7.9. Ne consegue che, già sotto tale profilo, emerge l’illegittimità dell’atto impugnato posto che il legislatore non ha attribuito all’Amministrazione poteri inibitori e di controllo e, dunque, quand’anche lo si qualificasse come provvedimento di “autotutela impropria” – come ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa nell’ambito della p.a.s. – non presenterebbe le condizioni previste dall’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990 (tale provvedimento dovrebbe, infatti, ricollegare il ritiro dell’atto: all’originaria illegittimità del titolo abilitativo in questione, nonché ad un interesse pubblico effettivo ed attuale alla sua rimozione, che non può consistere nel mero ripristino della legalità violata, e che deve essere comparato con gli interessi secondari e con le posizioni giuridiche soggettive acquisite dai destinatari dell’atto cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 03/09/2024, sentenza n. 7367). Ebbene, nella specie, l’atto impugnato – come emerge ictu oculi dalla mera lettura dello stesso – nella motivazione non presenta alcuna ponderazione degli interessi in gioco ed è fondato esclusivamente sul mero ripristino della legalità violata (..)”.
***
FOTOVOLTAICO | PAS
T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. V, ordinanza 16 gennaio 2026, n. 46
Sulla natura e consistenza edilizia di un impianto fotovoltaico
“Il ricorso è sostenuto da sufficiente fumus boni iuris, tenuto conto in particolare: 1) della generale idoneità delle aree aventi destinazione agricola a ospitare “impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile” (art. 20, comma 1 bis, d.lgs. n. 199/2021); 2) della dubbia riconducibilità degli impianti fotovoltaici in oggetto al novero degli “impianti produttivi” la cui realizzazione in sotto-zona E2 è preclusa dall’art. 45 delle NTA al PRG; 3) dell’istituto del soccorso procedimentale di cui all’art. 8, comma 6, d. lgs. n. 190/2024, atto a sanare eventuali carenze documentali; 4) dell’irrilevanza volumetrica dell’impianto in progetto, il quale si estende solo in superficie senza sviluppare cubatura in senso tecnico (T.A.R. Bolzano, sez. I, 09/08/2010, n. 240); (…)”.
***
AGRIVOLTAICO | PAS
T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, sentenza 20 gennaio 2026, n. 69
Sull’obbligo del Comune di valutare in concreto la compatibilità dell’impianto con le peculiarità del contesto paesaggistico in cui verrà inserito
“La motivazione fornita nel provvedimento impugnato si limita ad osservare che, in relazione ai profili paesistici, sono state rilevate “importanti criticità”, con formula del tutto generica che ha omesso di esplicitare le ragioni per le quali le esigenze di tutela del paesaggio, genericamente inteso, debbano essere ritenute preminenti rispetto a quelle sottese alla realizzazione degli impianti FER. Secondo la giurisprudenza, non è infatti sufficiente ai fini dell’adempimento dell’onere motivazionale “il mero richiamo ad una generale valenza paesaggistica dell’area ed occorrendo invece una puntuale motivazione in ordine alla specifica relazione dell’impianto all’interno del contesto in cui esso è collocato” (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 22/1/2024 n. 667).
Il Consiglio di Stato si è ripetutamente espresso nel senso che la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili costituisce un’attività di interesse pubblico che contribuisce anch’essa non solo alla salvaguardia degli interessi ambientali, ma, sia pure indirettamente, anche a quella dei valori paesaggistici (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 2983 del 2021). D’altra parte, ogni nuova opera ha una qualche incidenza sul paesaggio “di tal che il giudizio di compatibilità paesaggistica non può limitarsi a rilevare l’oggettività del novum sul paesaggio preesistente, posto che in tal modo ogni nuova opera, in quanto corpo estraneo rispetto al preesistente quadro paesaggistico, sarebbe di per sé non autorizzabile” (Consiglio di Stato, 1201/2016, sent. 3696/2020, sent. 5325/2025).
Alla luce di quanto osservato, l’onere motivazionale gravante sull’Amministrazione non può ritenersi assolto neppure mediante il richiamo al verbale della conferenza di servizi, posto che il generico rilievo ivi contenuto secondo cui “la proposta progettuale presenta molte criticità in quanto interviene su un campo agricolo coltivato” è del tutto svincolato dalla necessaria valutazione della compatibilità dell’impianto con le peculiarità del contesto paesaggistico”.
***
AGRIVOLTAICO | PAS – INERZIA
T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. V, sentenza 20 gennaio 2026, n. 202
Sull’obbligo del Comune di provvedere all’acquisizione d’ufficio dei necessari atti di assenso o all’indizione della conferenza di servizi
“Sussiste l’obbligo del Comune, in forza del principio sancito in linea generale dall’art. 2 della legge 241/1990 e s.m.i., di provvedere all’acquisizione d’ufficio degli atti di assenso di competenza delle altre amministrazioni interessate al procedimento o all’indizione di apposita conferenza dei servizi ai sensi degli artt. 14 e ss. della L. n. 241/1990, in relazione alla procedura di P.A.S. avviata dalla parte ricorrente con la suddetta istanza (…), anche in vista dell’eventuale inibizione dell’attività di costruzione ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 28/2011.
Va, di conseguenza, dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato sulla istanza della ricorrente e ulteriore diffida all’indizione della conferenza di servizi, con correlata declaratoria dell’obbligo del medesimo ente di adottare una determinazione esplicita e conclusiva sull’istanza di che trattasi. A tal fine appare congruo assegnare, per l’adempimento, il termine di giorni centoventi dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza”.
***
FONTI FER | VIA – PRINCIPI GENERALI
T.A.R. Sardegna, Sez. I, sentenza 20 gennaio 2026, n. 51
Sul soccorso istruttorio e principio di autoresponsabilità
“Come correttamente evidenziato dalla difesa erariale, nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale la completezza e l’esaustività della documentazione progettuale costituiscono presupposti essenziali per la stessa ammissibilità dell’istanza, che dà avvio a un procedimento caratterizzato da un elevato tasso di discrezionalità tecnica, finalizzato alla valutazione preventiva degli effetti dell’opera proposta sull’ambiente.
In tale contesto, la richiesta di integrazioni documentali non può essere utilizzata per supplire a carenze sostanziali del quadro progettuale, né può tradursi in un meccanismo idoneo a determinare un ingiustificato rallentamento del procedimento o a incidere negativamente sulle esigenze di trasparenza e di partecipazione che presidiano la procedura di VIA.
La giurisprudenza ha osservato che nei procedimenti amministrativi in cui sono in gioco preminenti interessi pubblici, quale quello in esame, “il principio di autoresponsabilità deve intendersi in maniera particolarmente rigorosa e cogente (almeno in relazione agli elementi aventi carattere sostanziale): sicché non è consentito al privato la produzione di istanze e documenti aventi “quanto meno un contenuto minimo””, successivamente integrabile (come, invece, sostenuto dalla Società ricorrente), bensì è onere del richiedente presentare istanze e documentazione il più possibile conformi al modello legale (…) che permetta ai competenti organi dell’Amministrazione di esprimere, con altrettanto rigore e convinzione, il proprio qualificato parere tecnico (cfr. T.A.R. Puglia Lecce, Sez. III, Sent.,16/01/2018, n. 60).
Il ricorso al soccorso istruttorio incontra, quindi, un limite nel principio di autoresponsabilità del proponente, il quale è tenuto a fornire sin dall’avvio del procedimento tutti gli elementi necessari a consentire una compiuta valutazione di compatibilità ambientale dell’intervento. Tale esigenza è particolarmente avvertita nei procedimenti di VIA, che postulano la disponibilità, fin dalle fasi iniziali, di un quadro informativo chiaro, coerente e attendibile, anche in funzione della tutela della partecipazione dei soggetti interessati.
Ne consegue che talune lacune documentali di carattere sostanziale non risultano emendabili mediante successive integrazioni, ove incidano sulla stessa possibilità di effettuare la valutazione ambientale richiesta.
Il procedimento di VIA, infatti, non è strutturato come una sede di progressiva costruzione del progetto, ma come un momento di verifica della sua compatibilità ambientale sulla base di un assetto progettuale già definito, tale da consentire una valutazione consapevole e informata anche da parte dei soggetti portatori di interessi pubblici e diffusi”.
***
AGRIVOLTAICO | PAUR
T.A.R. Sardegna, Sez. I, sentenza 22 gennaio 2026, n. 60
Sull’illegittimità del “divieto assoluto di realizzazione degli impianti ricadenti nelle aree qualificate come non idonee” a valle della dichiarazione di incostituzionalità, con sentenza n. 184/2025, dell’art. 1, comma 5, della LR n. 20/2024
“Tanto il ricorso principale, quanto i motivi aggiunti evidenziano, in sintesi, l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per aver fatto essi diretta applicazione dell’art. 1, comma 5 della l.r. n. 20 del 2024, ove dispone che “È vietata la realizzazione degli impianti ricadenti nelle rispettive aree non idonee così come individuate dagli allegati A, B, C, D, E e dai commi 9 e 11”. (…)
In tal senso, al Collegio basta rilevare come la Corte costituzionale, con la sentenza n. 184 del 16 dicembre 2025, sul ricorso proposto in via principale dal Presidente del Consiglio dei Ministri, abbia dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 1, comma 5 della l.r. n. 20 del 2024 (…) che introduce(va) un divieto assoluto di realizzazione degli impianti ricadenti nelle aree qualificate come non idonee, in quanto l’inidoneità non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico.
La Corte costituzionale ha, in tal senso, “chiarito che, nel nuovo contesto dei principi fondamentali della materia, il potere, previsto dall’art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 199 del 2021, di individuare con legge regionale le aree idonee, è stato accordato alle regioni anche con riguardo alle aree non idonee, con la precisazione, però, che l’inidoneità non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico (sentenza n. 134 del 2025). (…)”.
Ora, da tale passaggio, si desume che la non idoneità dell’area non può determinare l’adozione di un provvedimento definitivo di improcedibilità dell’istanza presentata dalla ricorrente, come fatto dalla Regione, in forza dell’art. 1, comma 5 della medesima l.r. n. 20 del 2024, essendo quest’ultimo stato espunto con efficacia ex tunc dall’ordinamento dalla sentenza n. 184 del 2025 della Corte costituzionale.
Sicché i provvedimenti impugnati, con il ricorso principale e i motivi aggiunti, sono illegittimi, poiché la Regione non può far discendere dall’inidoneità dell’area la conseguenza della assoluta irrealizzabilità del progetto.
È invece necessario che la sua fattibilità venga verificata in concreto nel procedimento amministrativo, senza automatismi e pur non potendo ricorrere alla procedura semplificata applicabile per gli impianti da realizzarsi su area idonea”.
Sull’operatività delle suesposte conclusioni pure nel caso in cui l’area sia in parte idonea, ma prevalga l’inidoneità ai sensi dell’art. 1, comma 7, della LR n. 20/2024, vedi anche: T.A.R. Sardegna, Sez. I, sentenza 16 gennaio 2026, n. 14
***
FONTI FER | VIA – INERZIA – DINIEGO
T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, sentenza 22 gennaio 2026, n. 1293
Sull’obbligo della Commissione PNRR-PNIEC di istruire adeguatamente il progetto anche nel caso in cui sia stato incardinato al TAR un ricorso avverso l’inerzia dell’Amministrazione
“(…) Il ricorso è parzialmente fondato nei termini di seguito precisati.
Va subito evidenziato che, come emerge dalla lettura del parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, la conduzione del procedimento è risultata condizionata dall’iniziativa giudiziale intrapresa dalla ricorrente onde rimediare alla perdurante inerzia della (PA, ndr). La Commissione, infatti, ha precisato che “gli stringenti termini perentori posti dal ricorso al TAR in itinere hanno consentito unicamente un’esame allo stato degli atti depositati, dell’istanza di (VIA, ndr) di cui trattasi”. (…)
In secondo luogo, e anche prescindere da quanto sopra, un tale modello di comportamento è manifestamente contrario ai principi della collaborazione e della buona fede cui sono informati i rapporti tra il cittadino e (PA, ndr) (art. 1, co. 2-bis, l. n. 241/90), (…) e viola in ultimo il diritto costituzionale di difesa, disincentivando il privato dall’esperimento dei rimedi giurisdizionali apprestati dall’ordinamento avverso l’inerzia per il timore di non vedere la propria istanza istruita in modo puntuale ed esaustivo.
In questa premessa fatta dalla Commissione vi è, in effetti, chiaramente implicata una costrizione istruttoria: affermare che in conseguenza dei tempi imposti dal ricorso avverso il silenzio è consentito esclusivamente un esame degli atti palesa all’evidenza che, ove non vi fosse stata tale esigenza di celerità, il procedimento sarebbe stato gestito diversamente (…).
Pertanto, quando la Commissione afferma che “la complessiva documentazione progettuale allegata all’istanza presenta numerose carenze relative a rilevanti aspetti la cui incompleta o assente trattazione inficia la possibilità di una compiuta valutazione della compatibilità degli impatti per diverse componenti ambientali ovvero conduce ad un giudizio negativo”, ovvero che “l’inadeguata e/o incompleta trattazione e carenze documentali nel SIA e della documentazione specialistica non [consentirebbero] di valutare esaustivamente la compatibilità del progetto (…)”, in realtà non fa che mettere in luce le proprie carenze nel governo del procedimento (…).
La suddetta condotta vizia irrimediabilmente il provvedimento conclusivo, in quanto costituisce un precipuo obbligo a carico dell’amministrazione l’adozione di ogni misura per l’adeguato svolgimento dell’istruttoria (cfr. art. 6, l. n. 241/90), obbligo cui nel caso di specie l’Autorità è, invece, palesemente venuta meno.
Sono, pertanto, fondati i motivi secondo e quarto ((…)), atteso che ciascuna delle carenze riscontrate avrebbe potuto eventualmente essere colmata tramite un’opportuna attività istruttoria o mediante una semplice richiesta di chiarimenti. D’altra parte, in molti casi i rilievi della Commissione sono decontestualizzati (…) o generici (…) e comunque tali da poter essere superati previa integrazione degli studi e dei documenti presentati”.
***
FONTI FER | VIA – PRINCIPI GENERALI
Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 29 dicembre 2025, n. 10365
Sul contrasto fra MIC e MASE “nella procedura di VIA per impianti di generazione da fonte rinnovabile” e sull’obbligo del Consiglio dei Ministri di fornire una chiara motivazione sulle “effettive ragioni” della “prevalenza” in sede di “soluzione del contrasto”
“In punto di diritto, il Collegio evidenzia che il Consiglio dei Ministri, che ai sensi dell’art. 5 comma 2 lettera c bis) della l. 400/1988 va a decidere “questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla definizione di atti e provvedimenti”, componendo quindi il relativo contrasto, è titolare di un ampio potere di bilanciamento degli interessi coinvolti, che esercita secondo discrezionalità altrettanto ampia, ma non secondo arbitrio: non può decidere senza parametri, ma deve motivare con una scelta evidence based.
In altri termini la Presidenza, nella deliberazione di soluzione del contrasto deve pur sempre motivare, dando conto del relativo percorso logico seguito, la scelta fatta; la scelta stessa è sindacabile dal Giudice amministrativo di legittimità entro i noti limiti del sindacato sulla discrezionalità, ovvero quando risulti abnorme, ovvero intrinsecamente illogica, ovvero contraddittoria rispetto agli elementi di fatto acquisiti al procedimento.
Applicando questi criteri interpretativi al caso di specie, si deve concludere che la delibera impugnata è illegittima, non avendo il Consiglio esercitato in modo corretto la relativa discrezionalità, nei termini che seguono. La contraddittorietà della delibera, in sintesi estrema, discende dal fatto per cui il contrasto fra il parere della Commissione VIA, che è sostanzialmente favorevole, ed il parere del Ministero della cultura viene risolto a favore di quest’ultima amministrazione senza che si spieghino le effettive ragioni di questa prevalenza.
Il Consiglio riconosce che secondo la Commissione VIA gli impatti ambientali del progetto, anche sotto il profilo degli impatti cumulativi, sono analizzati in modo sufficientemente approfondito e che quindi il progetto è autorizzabile (…).
A fronte di ciò, la motivazione del parere del MIC, che all’esito il Consiglio condivide senz’altro, non contiene in realtà elementi atti a sorreggere questa decisione. Un primo dato pacifico in causa è che l’impianto non interessa direttamente aree vincolate, dal momento che i progetti di valorizzazione della via Appia e dell’ager Venusinus ovvero Ofantinus, citati entrambi nel parere, non si sono allo stato tradotti in alcunché di concreto.
Nemmeno decisivo è poi il rilievo per cui l’impianto ricade nelle cd. bufferzone dei centri storici di Lavello e di Venosa, dal momento che ciò non rappresenta una preclusione assoluta a realizzare progetti del tipo per cui è causa, ma esprime solo la necessità di una congrua motivazione: (…)”.
Nexta Capital Partners è un produttore indipendente di energia rinnovabile che sviluppa, costruisce, finanzia e gestisce impianti in diverse aree geografiche e che, con un approccio integrato e una strategia di crescita di lungo periodo, crea valore sostenibile per investitori e stakeholder, contribuendo alla carbon neutrality.
I presenti contenuti sono tutelati da diritti d’autore e non possono essere riutilizzati. Se desideri collaborare con noi e riutilizzare alcuni dei nostri contenuti, contatta: editors@nullpv-magazine.com.






Inviando questo modulo consenti a pv magazine di usare i tuoi dati allo scopo di pubblicare il tuo commento.
I tuoi dati personali saranno comunicati o altrimenti trasmessi a terzi al fine di filtrare gli spam o se ciò è necessario per la manutenzione tecnica del sito. Qualsiasi altro trasferimento a terzi non avrà luogo a meno che non sia giustificato sulla base delle norme di protezione dei dati vigenti o se pv magazine ha l’obbligo legale di effettuarlo.
Hai la possibilità di revocare questo consenso in qualsiasi momento con effetto futuro, nel qual caso i tuoi dati personali saranno cancellati immediatamente. Altrimenti, i tuoi dati saranno cancellati quando pv magazine ha elaborato la tua richiesta o se lo scopo della conservazione dei dati è stato raggiunto.
Ulteriori informazioni sulla privacy dei dati personali sono disponibili nella nostra Politica di protezione dei dati personali.