Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha pubblicato di recente il nuovo regolamento per la classificazione delle violazioni e delle sanzioni applicabili nell’ambito dell’attività di controllo su impianti a fonte rinnovabile in esercizio.
Con questo aggiornamento di febbraio 2026, il GSE mette nero su bianco un impianto sanzionatorio più “a gradini” per i controlli sugli impianti, distinguendo in modo più netto tra violazioni gravi, che portano alla decadenza dagli incentivi e violazioni di minore gravità, che portano a decurtazioni proporzionali dal 10% al 25% degli incentivi, con un limite massimo del 50% in caso di più violazioni.
Le decurtazioni si applicano dalla data di decorrenza della convenzione con il GSE e per l’intero periodo di incentivazione, salvo i casi in cui sia individuabile un “periodo di non conformità” (in quel caso la decurtazione si limita a quel periodo).
Le nuove disposizioni possono essere applicate anche ai procedimenti amministrativi di annullamento in corso e ai procedimenti giurisdizionali pendenti.
Per procedimenti già in giudizio amministrativo, quindi pendenti o non definiti con sentenza passata in giudicato, il soggetto responsabile può presentare istanza per applicare il regime di decurtazione; però la richiesta equivale ad acquiescenza alla violazione e rinuncia all’azione giudiziale. Si tratta di una “exit strategy” per chi vuole chiudere la partita con un impatto economico misurabile, invece del rischio decadenza.
Incoraggiato il “ravvedimento”
Una delle leve più concrete introdotte è l’incentivo alla collaborazione: se il soggetto responsabile segnala spontaneamente la violazione prima di essere sottoposto a controllo, la decurtazione è dimezzata. Si tratta di una novità rilevante: in presenza di dubbi documentali, il “ravvedimento” può ridurre del 50% la perdita economica.
Decurtazioni
Per il fotovoltaico, i casi più tipici che passano a decurtazione sono:
- Un titolo autorizzativo/abilitativo tardivo rispetto a quanto dichiarato che porta ad una decurtazione del 20% limitata al periodo della violazione.
- Impianto “su edificio” non correttamente classificabile: se questa qualificazione ha inciso sulle regole di accesso agli incentivi, scatta la decurtazione del 10%, applicato però alla tariffa prevista per impianti a terra (quindi con riallineamento del regime). Per specifici decreti Conto Energia (richiamati nel testo): casi di entrata in esercizio non coerenti con quanto dichiarato porta ad una decurtazione del 20–25% a seconda dello schema incentivante.
- Serre fotovoltaiche: “tariffa a terra” se manca la coltivazione. Il Regolamento esplicita che se viene accertata mancata o parziale coltivazione di una o più serre in un complesso serricolo, il GSE può riconoscere la tariffa da fotovoltaico a terra invece di quella per serre, applicando la decurtazione solo sull’energia prodotta dall’impianto che insiste sulle serre non coltivate e solo sulle annualità in cui la mancanza è riscontrata.
- Moduli non certificati o certificazioni non valide: più “salvaguardia”, ma con regole stringenti. Il testo richiama e rende operativa la logica di salvaguardia prevista dall’art. 42 per i moduli non conformi: in determinate condizioni, invece della decadenza può applicarsi una decurtazione del 10% della tariffa base dalla decorrenza della convenzione (e dimezzata in caso di autodenuncia), con oneri documentali per dimostrare rispondenza sostanziale, funzionalità e sicurezza.
- Per impianti maggiori di 3 kW, quando la non conformità riguarda solo una porzione di impianto, il Regolamento introduce una tabella che lega la “porzione non conforme” alla “porzione sottoposta a decurtazione” con una logica a scaglioni fino al 100%.
Quindi, in pratica non sempre “paga” tutto l’impianto allo stesso modo, ma la penalizzazione può scalare in funzione dell’estensione del problema.
Quando resta la decadenza degli incentivi
Scatta ancora la decadenza in presenza di alcune condotte che restano incompatibili con la permanenza negli incentivi, tra cui:
- documenti/dati falsi determinanti per ottenere l’incentivo,
- ostacolo ai controlli,
- manomissioni,
- assenza/revoca del titolo autorizzativo,
- vantaggi indebiti in graduatoria,
- artato frazionamento se ha violato norme di accesso,
- componenti contraffatti o rubati (salve specifiche eccezioni di salvaguardia),
- violazioni del divieto di cumulo.
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