CER, le trattenute sugli incentivi GSE sono fuori campo Iva?

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Le trattenute che una Comunità energetica rinnovabile (CER) costituita come ente del terzo settore applica sugli incentivi GSE destinati agli associati, se servono solo a coprire i costi di gestione istituzionale, non sono considerate attività commerciale e sono fuori campo IVA.

La risposta n. 22/2026 dell’Agenzia delle Entrate nasce dal caso di un ETS iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) che gestisce CER come soggetto facilitatore e organizzatore, incassando dal GSE tariffa premio, contributo Arera e corrispettivo per la vendita dell’energia, da redistribuire agli autoconsumatori in base a un mandato senza rappresentanza.

L’ente si chiede se una trattenuta su questi incentivi, fatta per coprire i maggiori costi tecnici e amministrativi della CER, debba essere tassata come “prestazione specifica” commerciale e se sia soggetta a IVA.

Come indicato nel documento, l’Agenzia risponde che, se la trattenuta ha la sola funzione di mantenere l’equilibrio economico‑finanziario dell’ente e non remunera servizi aggiuntivi resi ai soci, non è un corrispettivo commerciale né un ricavo e non entra nel campo IVA.

Nel modello tipico, il GSE paga alla CER: tariffa premio sull’energia condivisa, contributo Arera e corrispettivo per l’energia immessa in rete. La CER, come “referente”, riceve queste somme per conto dei membri e poi le ripartisce, trattenendo una quota solo se le entrate istituzionali ordinarie (quote associative, contributi, donazioni) non bastano a coprire i costi di gestione della comunità. ì

La trattenuta produce lo stesso effetto che si avrebbe se la CER versasse tutto ai soci e poi chiedesse loro un conguaglio di quota associativa: non dà ai membri nessun servizio aggiuntivo o privilegio rispetto agli altri associati. Proprio perché manca lo “scambio” specifico  tra pagamento e servizio, l’Agenzia la qualifica come semplice modalità di copertura dei costi istituzionali, non come prezzo di un servizio.

Sul piano IVA, l’Agenzia afferma che questi importi sono fuori campo perché manca il requisito oggettivo dell’imposta: non c’è una cessione di beni o prestazione di servizi verso corrispettivo ai sensi degli articoli 2 e 3 del d.P.R. 633/1972. In pratica, la CER non deve emettere fattura IVA per la trattenuta legata a tali costi, proprio perché non si tratta di un vero “servizio” venduto al socio.

La risposta ribadisce quindi he il corrispettivo per la vendita di energia eccedente l’autoconsumo istantaneo, incassato dal GSE e girato ai membri tramite la CER, è fiscalmente rilevante in capo ai singoli associati, non alla comunità. La base imponibile per il socio è l’intero importo riconosciuto dal GSE per quell’energia, anche se la CER trattiene una parte per coprire le spese generali.

 

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