La Provincia autonoma di Bolzano ha approvato la possibilità di installare impianti fotovoltaici e collettori solari termici galleggianti su specchi d’acqua artificiali. La misura, approvata dalla Giunta provinciale il 6 marzo su proposta dell’assessore provinciale all’Energia e alla Protezione dell’ambiente Peter Brunner, integra il regolamento di esecuzione della Legge provinciale “Territorio e paesaggio” in materia di uso dell’energia da fonti rinnovabili, emanato nel 2020.
“Si tratta di un’ulteriore possibilità di produrre energia elettrica dal fotovoltaico, in linea con gli obiettivi del Piano Clima Alto Adige 2040”, ha commentato Brunner, sottolineando l’intento di valorizzare superfici non agricole né urbanizzate.
Gruber ha dichiarato che l’attenzione verso il fotovoltaico galleggiante nasce dall’osservazione delle esperienze già avviate con successo in altri Paesi. “Questi esempi mostrano come l’utilizzo di superfici d’acqua possa rappresentare un’opzione interessante per la produzione di energia rinnovabile senza ulteriore consumo di suolo. In Alto Adige il tema è stato approfondito anche attraverso uno scambio con l’agenzia energetica provinciale Alperia, che partecipa a un progetto di ricerca più ampio volto a valutare la possibilità di realizzare un impianto di questo tipo nel territorio provinciale”.
Parlando di luoghi, “nell’ambito di questo progetto di ricerca viene presa in considerazione l’area della Val Venosta”, ha affermato Gruber, il quale precisa che al momento si tratta però di una fase di studio e valutazione: eventuali decisioni su un bacino specifico o su una realizzazione concreta dipenderanno dagli esiti delle analisi tecniche, ambientali e paesaggistiche.
Il provvedimento
È consentita l’installazione di pannelli fotovoltaici e collettori solari termici su specchi d’acqua artificiali, come bacini di accumulo per l’innevamento artificiale, l’irrigazione o gli usi idroelettrici, laghi artificiali, purché la superficie dell’acqua sia di almeno 500 metri quadrati. I pannelli possono essere installati su un massimo del 50 per cento della superficie dell’acqua.
L’installazione di pannelli è consentita anche su corpi idrici fortemente modificati con una superficie di almeno 20 ettari, a condizione che i pannelli siano installati su una superficie non superiore al 10 per cento della superficie dell’acqua e coprano un massimo di tre ettari.
È inoltre prevista la possibilità di integrare moduli anche lungo i canali artificiali destinati all’idroelettrico, purché sia garantita la corretta integrazione paesaggistica.
Al termine della vita utile, gli impianti dovranno essere completamente rimossi, nel rispetto delle prescrizioni ambientali. Restano comunque esclusi i biotopi protetti e i monumenti naturali, dove l’installazione rimane vietata.
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