Aree idonee, il TAR Palermo ribadisce: la mancata classificazione non equivale a inidoneità

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Con la sentenza n. 732 del 20 marzo 2026, il TAR Palermo ha precisato che le “aree idonee” rappresentano uno strumento di semplificazione amministrativa per lo sviluppo di tutte le fonti di energia rinnovabile – incluso il fotovoltaico – e non un limite territoriale esclusivo alla loro realizzazione.

La decisione nasce da un ricorso di proprietari agricoli contro il decreto VIA positivo (n. 150 del 6 giugno 2025) con cui la Regione Siciliana ha autorizzato un parco eolico da 30 MW proposto da RWE Renewables Italia, composto da cinque aerogeneratori da 6 MW, più opere di connessione in provincia di Agrigento, in un’area a prevalente vocazione agricola. Nel mirino dei ricorrenti c’erano la gestione del parere negativo della Soprintendenza, la competenza dell’Assessorato ambiente e la presunta “non idoneità” dell’area rispetto all’art. 20 del d.lgs. 199/2021.

Il TAR respinge la tesi secondo cui l’area sarebbe “non idonea” solo perché non rientra tra quelle qualificate come idonee ex lege e perché interessata da fasce di rispetto. Richiamando l’art. 20 d.lgs. 199/2021 e precedenti giurisprudenziali, il Collegio ribadisce che l’articolo individua aree idonee ex lege alla realizzazione di “impianti da fonti rinnovabili”, la mancata inclusione in tali aree non comporta automaticamente che il sito sia “non idoneo” e fuori dalle aree idonee non scatta un divieto, ma si applica la disciplina ordinaria, con istruttoria completa e bilanciamento degli interessi.

Anche se il caso concreto è eolico, la base normativa e il linguaggio usato dal TAR sono generali e riferiti agli “impianti da fonti rinnovabili”. Anche per gli operatori del fotovoltaico questa sentenza è chiave: i territori in cui la pianificazione delle aree idonee è incompleta o restrittiva, questa pronuncia rafforza la linea secondo cui “fuori area idonea” non equivale a “vietato”.

La sentenza conferma anche che il parere della Soprintendenza reso oltre termine nella VIA ha natura endoprocedimentale e può essere superato dal meccanismo del silenzio‑assenso tra amministrazioni. Viene legittimato l’assetto in cui un’“autorità ambientale unica” regionale, con l’organo politico a firmare l’atto finale, conclude i procedimenti VIA/VAS/VINCA/AIA. Chi vuole contestare un via libera dovrà quindi portare elementi concreti su carenze istruttorie o errori tecnici, non solo un dissenso generico sul valore paesaggistico o agricolo del sito.

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