Silenzio assenso e fotovoltaico, il TAR Palermo annulla le prescrizioni illegittime

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A volte delle prescrizioni contenute in un titolo autorizzativo o ambientale, faticosamente ottenuto dagli operatori, ne menomano fortemente l’utilità. Una recente sentenza, la giustizia amministrativa ha annullato alcune prescrizioni illegittime ed affermato incidentalmente anche l’operatività del silenzio assenso orizzontale.

Queste le parole dell’avvocato Andrea Sticchi Damiani a margine della sentenza 735/2026. “E’una sentenza di sistema “che traccia un percorso netto”, ottenuta dal team coordinato dall’avvocato Daniele Chiatante e Michele Mettola di Nexta Capital Partners.

Il TAR Palermo ha accolto il ricorso di Monreale Solar S.r.l., società veicolo del gruppo Nexta Capital Partners, contro le prescrizioni inserite nel decreto di Valutazione di impatto ambientale (VA) che avevano comportato lo stralcio di una parte rilevante di un progetto fotovoltaico di 93,51 MW a Monreale, in provincia di Palermo. Secondo quanto riportato dai resoconti pubblici della decisione, il Tribunale ha ritenuto che, rispetto all’atto di competenza dell’autorità paesaggistica, si fosse formato il silenzio assenso, con conseguente inefficacia delle prescrizioni collegate.

La pronuncia, ottenuta da Monreale Solar, assume rilievo ben oltre il singolo caso perché tocca due nodi centrali nei procedimenti autorizzativi delle rinnovabili: il peso dei termini procedimentali e la qualità della motivazione paesaggistica quando questa incide, in modo sostanziale, sulla configurazione finale di un impianto.

“Il Tribunale ha ritenuto che si fosse formato il ‘silenzio assenso’ in relazione all’atto di competenza dell’autorità paesaggistica, con la conseguente inefficacia delle relative prescrizioni. Inoltre, il TAR ha rilevato anche nel merito l’illegittimità delle prescrizioni impugnate, sottolineando che, nel settore delle fonti di energia rinnovabile, grava sull’autorità competente l’onere di fornire una motivazione specifica e puntuale circa la concreta incompatibilità dell’intervento con i valori paesaggistici tutelati”, dichiarano dallo Studio Legale Andrea Sticchi Damiani.

 

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