Accogliendo il ricorso fatto da un gruppo di cittadini contro il Comune di Fano, la sentenza del sentenza 155/2025 del TAR delle Marche attraverso cui i giudici amministrativi hanno annullato l’ordinanza del Comune di Fano che imponeva la rimozione di un impianto fotovoltaico condominiale da 12,75 kW, realizzato sul tetto di un edificio in piazza G. Marconi, nel cuore della città.
Il caso è emblematico perché mette in discussione una regolamentazione urbanistica locale fondata su un criterio cromatico ritenuto troppo vago. L’impianto, non visibile dalla pubblica via e privo di elementi impattanti, era stato realizzato secondo le modalità dell’edilizia libera, in linea con quanto previsto dal D.P.R. 380/2001.
La contestazione da parte del Comune si basava esclusivamente sul colore dei pannelli, ritenuti “non simili ai coppi del centro storico”, secondo quanto previsto dall’art. 13-bis delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato del Centro Storico. Tale norma, introdotta nel 2019, stabiliva che i pannelli dovessero avere una colorazione coerente con quella delle coperture tradizionali, senza però specificare con precisione cosa si intendesse per “similare”.
Il TAR ha ritenuto tale previsione “eccessivamente indeterminata per poter fungere da parametro di legittimità sostanziale” e ha rilevato come la mancanza di un riferimento cromatico oggettivo abbia generato un margine interpretativo troppo ampio, attribuendo all’amministrazione comunale una discrezionalità priva di fondamento tecnico.
“In definitiva, la genericità eccessiva del criterio cromatico a monte, inidoneo ad indirizzare con ragionevole certezza l’investimento privato, ridonda in un potere ripristinatorio pubblico eccessivamente ampio, variabilmente dipendente dal giudizio di similarità di volta in volta espresso”, si legge nella sentenza.
Secondo il tribunale, non solo la nozione di “similarità” è indeterminata, ma anche il riferimento ai “coppi del centro storico” è privo di coerenza tecnica, in quanto non esiste un’unica tonalità standard. I giudici osservano infatti che: “Il colore rosso non pare affatto similare alla colorazione dei coppi esistenti sul tetto dell’immobile in rilievo […], che paiono verosimilmente di colorazione grigiastra, anche forse a causa del tempo e degli agenti atmosferici.”
Di conseguenza, l’ordinanza comunale e la relativa disposizione urbanistica sono state annullate. Il TAR ha richiamato il principio di legalità sostanziale, ricordando come le pubbliche amministrazioni debbano esercitare i propri poteri su basi normative chiare, oggettive e non arbitrarie.
Questa sentenza potrebbe costituire un precedente giuridico rilevante per tutte le installazioni fotovoltaiche in aree urbanistiche sottoposte a vincoli architettonici.
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