pv magazine Italia ha avuto il piacere di confrontarsi con Piero Viganò, partner di Advant Nctm Studio Legale. Abbiamo parlato del meccanismo di claw-back all’interno dell’Energy Release 2.0 e del Mercato Pluriennale PPA.
Il 27 giugno 2025 la Commissione europea ha trasmesso all’Italia una comfort letter in cui accoglie positivamente la versione rivista del meccanismo “Energy Release 2.0”. In caso di sovra-remunerazione, è previsto un meccanismo di claw-back: al termine dei contratti iniziali, i beneficiari potranno essere tenuti a restituire l’eventuale vantaggio residuo tramite l’estensione del contratto CfD a condizioni economiche limitate ai soli costi operativi e di manutenzione. Come reputate questa clausola?
Il meccanismo claw-back è previsto dalla comfort letter per le ipotesi in cui al termine del periodo di restituzione (20 anni dalla data di entrata in esercizio degli impianti), il GSE accerti, mediante l’applicazione della formula indicata dalla Commissione, che il valore netto attualizzato dei benefici ottenuti dai clienti finali energivori o aggregatori durante il periodo di anticipazione risulti superiore a quello restituito durante periodo di restituzione. In tal caso, il termine di durata del contratto di restituzione potrà essere esteso per un periodo ulteriore, al fine di consentire l’integrale restituzione del vantaggio economico residuo. Durante tale estensione, il prezzo di riferimento sarà significativamente ridotto rispetto al prezzo di cessione di Euro 65/MWh, in quanto limitato alla sola copertura dei costi operativi e di manutenzione dell’impianto.
Questa previsione introduce una importante novità che, se da un lato, potrebbe consentire di mitigare il rischio di sovraremunerazione, dall’altro lato, impone una valutazione attenta da parte dei soggetti produttori in relazione al flusso di cassa che potranno ottenere o non ottenere mediante l’accesso all’Energy Release 2.0.
In ogni caso, occorre attendere la pubblicazione del decreto da parte del MASE e delle relative regole operative del GSE, che avranno il compito di chiarire nel dettaglio i presupposti applicativi e le modalità di attuazione di tale meccanismo. Solo allora gli operatori potranno effettuare valutazioni informate sull’opportunità di adesione al meccanismo, tenuto conto del potenziale impatto sul ritorno economico complessivo dell’investimento.
Infatti, la formula descritta nella comfort letter, comunque interpretata, porta a risultati che appaiono illogici e non coerenti con l’obiettivo dello schema che è, ancora più alla luce della comfort letter, coinvolgere gli energivori in un meccanismo di supporto all’effettiva installazione di capacità addizionale da fonti rinnovabili che sembra però ben lontano dall’essere conseguibile.
In generale, potreste ricordare come sia stata inserita questa clausola? E perché? Ha a che fare con le regole UE sugli aiuti di stato?
Come già anticipato, sarà necessario attendere la pubblicazione del decreto ministeriale da parte del MASE e delle relative regole operative a cura del GSE. Ad ogni modo, appare ragionevole ritenere che l’introduzione di tale meccanismo sia finalizzata a prevenire distorsioni del mercato e della concorrenza, in particolare rispetto al rischio di una sovra-remunerazione degli operatori beneficiari. Nella prospettazione della Commissione, tale rischio si configurerebbe, ad esempio, qualora il prezzo di mercato dell’energia risultasse superiore al prezzo di cessione prefissato (pari a 65 €/MWh) durante il periodo di anticipazione – con conseguente conguaglio a favore del cliente finale energivoro da parte del GSE – e contestualmente inferiore durante il periodo di restituzione, determinando nuovamente un esborso da parte del GSE. In tale ipotesi, nella prospettazione che emerge dalla comfort letter, la controparte del GSE (anche se soggettivamente distinta grazie alla delega) si troverebbe a beneficiare di un duplice vantaggio economico, potenzialmente non giustificato. Appare però contrastante la conservata conclusione di due diversi CFD a due vie. Questo tipo di contratto è infatti diretto a perseguire il contrapposto obiettivo di assicurare anche al soggetto che investa nella realizzazione della capacità addizionale una protezione contro la volatilità del mercato a breve nell’ambito del periodo di durata del contratto medesimo.
La ratio della comfort letter dovrebbe quindi essere di correggere una simile dinamica, ma, promuovendo allo stesso tempo la realizzazione di capacità addizionale. Come detto, tuttavia, pare che il fine sotteso alla stessa non possa essere concretamente raggiunto, aprendo scenari di potenziale illegittimità che dovranno essere attentamente valutati nella redazione del decreto e delle regole applicative.
Ma la recente revisione della regolamentazione sugli aiuti di stato a livello europeo non cambia le valutazioni fatte?
Non incide perché le indicazioni della comfort letter della Commissione Europea sono tese ad assicurare che l’Energy Release 2.0 sia, in quanto incentivo per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, di per se’ compatibile con la disciplina europea (sia vigente che previgente) degli aiuti di Stato. In tale contesto, i nuovi limiti stabiliti dalla recente disciplina in materia di aiuti di Stato alle misure incentivanti in favore dei clienti finali energivori non avrebbero rilevanza in quanto l’Energy Release 2.0 – proprio grazie al meccanismo di claw-back sopra descritto e da introdursi proprio grazie alle modifiche rese necessarie dalla Comfort Letter – cesserebbe di essere un meccanismo di supporto per i clienti finali energivori.
Potreste descrivere i rischi e le criticità per il mercato dei PPA derivanti dal Consultation Document no. 1/2025 e, in particolare, dalla creazione del MPPA?
L’integrazione del nuovo MPPA [Mercato Pluriennale PPA] nel mercato elettrico potrebbe rendere difficoltosa la partecipazione per gli IPP [Independent Power Producers]. I requisiti e gli oneri (anche in termini professionali) per partecipare al mercato elettrico e, quindi al MPPA, potrebbero essere un ostacolo per le SPV [Special Purpose Vehicle] che normalmente detengono gli impianti di produzione. Consentire una partecipazione indiretta delle SPV per il tramite della relativa holding di controllo porterebbe invece portare ad una sostanziale propagazione dei rischi di inadempimento di una delle SPV alle altre con conseguente esclusione dal mercato per tutti gli impianti di produzione in contrasto con le esigenze degli istituti finanziari a cui si debba ricorrere nell’ambito di finanziamenti su base project.
Questo limite potrebbe essere superato laddove fosse ammessa la partecipazione tramite utenti qualificati cui più produttori dovrebbero dare mandato, similmente a come avviene per il mercato del dispacciamento gestito da Terna o per il Capacity Market, ma anche in questo caso dovrebbero essere valutati i rischi derivanti dall’aggregazione.
Analoghe valutazioni potrebbero essere svolte anche in merito alla partecipazione al MPPA da parte dei clienti finali energivori.
Anche il prezzo di riserva desta diversi dubbi. Da ultimo, la standardizzazione dei contratti, anche nel caso in cui le negoziazioni intervengano OTC [Over The Counter], potrebbe costituire un ulteriore e forse determinante ostacolo nel caso, non infrequente, in cui le parti necessitino di una disciplina di dettaglio di alcune circostanze e rischi, come normalmente avviene nella negoziazione di contratti complessi come i Long Term PPA.
Le osservazioni devono essere inviate entro e non oltre il 18 Luglio 2025. Voi state lavorando ai vostri feedback per molti clienti? Quali sono i clienti più sensibili al tema?
Alcuni operatori ci hanno coinvolto per inviare proposte di modifica e integrazione del documento di proposta di modello di funzionamento del mercato per la negoziazione dei contratti PPA (MPPA) predisposto dal GME, in particolare IPP e clienti finali energivori che non sono abituati ad operare direttamente sul mercato elettrico.
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