La moratoria all’installazione di impianti rinnovabili nella provincia di Viterbo, introdotta con la delibera della Regione Lazio n. 171/2023, è illegittima poiché prescrive “limiti generali inderogabili che rendono particolarmente difficoltosa l’installazione di impianti fotovoltaici nella Provincia di Viterbo”. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato (CdS) con la sentenza 6434/2025 del 21 luglio.
La pronuncia del Collegio arriva a seguito del ricorso mosso dalla società Swe It 03 Srl, che si era vista negata a priori la valutazione ambientale di un progetto agrivoltaico da 9,97 MW nei Comuni di Valentano e Ischia di Castro (VT).
Fatto e ricorso
A maggio 2023 la società ha depositato istanza di avvio del procedimento di valutazione impatto ambientale (VIA). La Regione Lazio, a giugno, rigettava la richiesta della parte appellante presentata per l’attivazione della procedura di VIA in ragione della necessità di un “riequilibrio territoriale finalizzato a non aggravare ulteriormente i territori della Provincia di Viterbo che consenta, in relazione al principio di proporzionalità e sussidiarietà tra province, in ogni singola provincia lo sviluppo delle FER esclusivamente fino a un massimo del 50% del totale autorizzato espresso in MWp dell’intera Regione”, prevista dalla delibera 171/2023.
Dopo essersi visto respinto il primo ricorso da parte del TAR Lazio che l’ha ritenuto “irricevibile e in parte inammissibile”, la società appellante ha, quindi, impugnato la predetta sentenza del tribunale di fronte al Consiglio di Stato, contestando la declaratoria di irricevibilità.
Sentenza
Il CdS ha ritenuto fondato il ricorso in primis poiché la delibera n. 171/2023 contiene esclusivamente “indirizzi e criteri transitori per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili” e non preclude a priori e in astratto qualunque tipo di intervento sul territorio della Provincia di Viterbo.
Il Collegio ha tuttavia aggiunto che a stessa delibera è illegittima. Il provvedimento ha, infatti, “introdotto ostacoli alla realizzazione di impianti fotovoltaici sul suo territorio non previsti dal legislatore statale ed ha, senza averne il potere, autonomamente fissato criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa, criteri la cui fissazione spetta al legislatore nazionale”.
Il CdS, richiamando la sentenza 466/2025, ricorda che “la Regione non può frapporre ostacoli alla realizzazione di impianti fotovoltaici sul suo territorio non previsti dal legislatore statale”. La delibera che introduce una moratoria nel viterbese è quindi illegittima “avendo prescritto dei limiti generali inderogabili che rendono particolarmente difficoltosa l’installazione di impianti fotovoltaici nella Provincia di Viterbo”.
La sentenza sottolinea infine che l’amministrazione, nel pronunciarsi sull’istanza di rilascio del provvedimento autorizzativo, è tenuta “a valutare tutte le circostanze del caso concreto e a bilanciare gli opposti interessi nella consapevolezza però che il legislatore ha espresso un chiaro favor per la realizzazione degli impianti fotovoltaici, senza che possano legittimarsi “interessi tiranni” capaci di prevalere automaticamente su altri interessi meritevoli di pari considerazione”.
Poiché il provvedimento di rigetto dell’istanza di rilascio del provvedimento autorizzatorio unico è motivato esclusivamente, e quindi immotivatamente, con un rinvio alla predetta delibera n. 171, anche tale provvedimento è illegittimo e va annullato.
Pronunciandosi ad aprile su un altro ricorso, il TAR Lazio aveva stabilito che la moratoria alla costituzione di impianti nella provincia di Viterbo fosse contraria all’articolo 20 del decreto legislativo n. 199/2021 sulla promozione delle rinnovabili.
I presenti contenuti sono tutelati da diritti d’autore e non possono essere riutilizzati. Se desideri collaborare con noi e riutilizzare alcuni dei nostri contenuti, contatta: editors@nullpv-magazine.com.
Inviando questo modulo consenti a pv magazine di usare i tuoi dati allo scopo di pubblicare il tuo commento.
I tuoi dati personali saranno comunicati o altrimenti trasmessi a terzi al fine di filtrare gli spam o se ciò è necessario per la manutenzione tecnica del sito. Qualsiasi altro trasferimento a terzi non avrà luogo a meno che non sia giustificato sulla base delle norme di protezione dei dati vigenti o se pv magazine ha l’obbligo legale di effettuarlo.
Hai la possibilità di revocare questo consenso in qualsiasi momento con effetto futuro, nel qual caso i tuoi dati personali saranno cancellati immediatamente. Altrimenti, i tuoi dati saranno cancellati quando pv magazine ha elaborato la tua richiesta o se lo scopo della conservazione dei dati è stato raggiunto.
Ulteriori informazioni sulla privacy dei dati personali sono disponibili nella nostra Politica di protezione dei dati personali.