Concessione stradale e impianti FER: è applicabile l’art. 10 d.lgs. 190/2024 in caso di attraversamento con elettrodotti?

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L’art. 10 del D.Lgs. 190/2024 (c.d. TUR) disciplina il coordinamento delle concessioni di superfici e risorse pubbliche nell’ambito del procedimento autorizzativo unico per la costruzione e l’esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili e delle relative infrastrutture. La disposizione stabilisce, al primo comma, che:

«Qualora, ai fini della realizzazione degli interventi, sia necessaria la concessione di superfici e, ove occorra, di risorse pubbliche, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo».

Dalla lettura della norma pare emergere che il legislatore ha inteso presupporre all’avvio del procedimento autorizzativo unico di cui all’art. 9 (o al deposito della procedura autorizzativa semplificata di cui all’art. 8), la preventiva richiesta – ed il successivo rilascio da parte dell’amministrazione competente – della “concessione” relativa alla “superficie” necessaria alla “realizzazione degli interventi”.

Se ciò può valere, ad esempio, nei casi di utilizzo della superficie per l’installazione di impianti fotovoltaici o eolici su aree demaniali, in cui la superficie pubblica instata viene sottratta all’uso pubblico  e “riservata” al concessionario, ci si chiede se ciò valga anche qualora la “concessione” riguardi il mero attraversamento di una strada pubblica e/o aree demaniali con l’elettrodotto.

La questione assume rilevanza perché l’art. 10 del TUR introduce una specifica procedura ad evidenza pubblica preliminare (e comparativa tra eventuali più richiedenti la stessa “concessione”) al fine del rilascio della concessione, sia perché quest’ultima, in caso di effettivo conseguimento, ne implica la spendita (avvio dell’iter autorizzativo) entro un termine breve (30 giorni perentori) a pena di decadenza.

Si badi bene, la “concessione di superficie” ha caratteristiche differenti rispetto alla “concessione di attraversamento” dal momento che la prima è caratterizzata dall’uso esclusivo della superficie, riconosciuto in capo al concessionario laddove, invece, la concessione di attraversamento si limita costituire sul fondo una servitù negativa senza incidere sulle attività in superficie che possono essere svolte liberamente.

Occorre dunque chiarire se il legislatore abbia inteso includere nel rigido regime della “concessione di superficie”, delineato all’art. 10 citato, anche fattispecie tipiche ricorrenti nel settore delle rinnovabili, come la “concessione di attraversamento” con l’elettrodotto che, si è visto poc’anzi, ha caratteristiche differenti.

LA DIVERSA NATURA DELLA CONCESSIONE STRADALE DI ATTRAVERSAMENTO

Innanzitutto, si ritiene che l’occupazione di una strada pubblica con un elettrodotto non possa considerarsi ricompresa nella categoria della “concessione di superficie” nel senso indicato dal legislatore all’art. 10 citato, dal momento che:

  • il sedime stradale rimane nella piena disponibilità del demanio;
  • il privato non acquisisce un diritto di uso esclusivo della superficie, ma unicamente la facoltà di installare e mantenere un’opera che grava il bene pubblico con una servitù di elettrodotto, disciplinata dagli artt. 120 e ss. del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

La concessione stradale di attraversamento comporta, quindi, un uso particolare del bene demaniale, diverso e distinto dall’uso cui fa riferimento la “concessione di superficie”.

Ed infatti, giova ricordare che il legislatore disciplina l’attraversamento delle strade pubbliche con l’elettrodotto all’interno della normativa speciale contenuta nel Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992); in particolare, l’art. 25, comma 1, C.d.S. il quale stabilisce che:

«Non possono essere effettuati, senza preventiva concessione dell’ente proprietario, attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze con corsi d’acqua, condutture idriche, linee elettriche (…)».

Il successivo art. 26 attribuisce all’ente proprietario della strada la competenza a rilasciare le relative autorizzazioni e concessioni, mentre l’art. 27 dispone che le domande debbano essere corredate da documentazione tecnica e dall’impegno del richiedente a sostenere le spese di sopralluogo, istruttoria e manutenzione, previo deposito di eventuali cauzioni.

DALLA FERROVIA AL DEMANIO IDRICO: UN PRINCIPIO UNITARIO

Nell’ordinamento giuridico si trovano diversi riferimenti normativi specifici che disciplinano la concessione di attraversamento delle aree pubbliche con elettrodotto in modo differente dalla concessione di superficie.

Ne è un esempio l’art. 58 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 (Norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie), il quale stabilisce:

« Chiunque costruisce una strada un canale o un condotto d’acqua, un elettrodotto, gasdotto, oleodotto o qualunque altra opera di pubblica utilità che debba attraversare impianti ferroviari, compresi gli elettrodotti, o svolgersi ad una distanza che possa creare interferenze, soggezioni o limitazioni all’esercizio ferroviario deve ottenere la preventiva autorizzazione dell’azienda esercente che potrà condizionarla alla realizzazione di tutte le varianti ai piani costruttivi che riterrà necessarie per garantire la sicurezza delle opere e degli impianti e la regolarità dell’esercizio ferroviario.[..] ».

Un altro esempio si rinviene nella Regione Sicilia, dove all’art. 11 della L.R. 15 maggio 2013, n. 9, al comma 6-bis, è previsto: «al rilascio delle concessioni di attraversamento ed occupazione del demanio idrico per qualsiasi uso, comprese le linee elettriche e gli impianti elettrici, provvedono gli uffici del Genio civile competenti per territorio».

Come si è potuto notare, nessuna delle disposizioni richiamate poc’anzi contempla lo svolgimento di una procedura di partecipazione ad evidenza pubblica ai fini del rilascio della concessione di attraversamento con elettrodotto.

IL RUOLO SISTEMATICO DELL’ART. 120 R.D. 1775/1933

Il quadro normativo sugli attraversamenti degli elettrodotti trova il suo fondamento storico nell’art. 120 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, che vieta di autorizzare condutture elettriche destinate ad attraversare fiumi, torrenti, strade pubbliche, ferrovie, zone demaniali marittime, aeroporti e altri beni pubblici senza il previo pronunciamento delle autorità competenti.

Tale disposizione, considerato l’importanza delle condutture elettriche prevede il coinvolgimento degli enti titolari del bene demaniale interessato, chiamato a rilasciare il nulla osta di attraversamento, pur non contemplando alcuna procedura ad evidenza pubblica ma solo la necessità di sottoscrivere, a tali fini,  l’“atto di sottomissione”, per cui il soggetto beneficiario si obbliga al rispetto delle prescrizioni ed al ripristino dello stato dei luoghi.

Infatti: “Le condutture elettriche che debbono attraversare zone dichiarate militarmente importanti, fiumi, torrenti, canali miniere e foreste demaniali, zone demaniali marittime e lacuali, strade pubbliche, ferrovie, tramvie, funicolari, teleferiche, linee telegrafiche o telefoniche di pubblico servizio o militari, linee elettriche costruite dall’Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio delle linee ferroviarie da essa esercitate [.] non possono essere autorizzate in nessun caso se non si siano pronunciate in merito le autorità interessate”.

Si tratta dunque di una disposizione che ha anticipato la logica oggi trasfusa nelle norme settoriali (Codice della Strada, D.P.R. 753/1980 sul demanio ferroviario, regolamenti regionali sul demanio idrico cit.), tutte accomunate dall’esigenza di garantire il passaggio della “conduttura elettrica” su aree demaniali attraverso un regime concessorio semplificato, diverso dal regime della concessione di superficie, di cui all’art. 10 del d.lgs. 190/2024.

LA SOLUZIONE INTERPRETATIVA

Dalla disamina del quadro normativo si evince che le linee elettriche e le relative infrastrutture possono essere collocate lungo o in attraversamento delle strade pubbliche o ferrovie o altri immobili demaniali, solo previo il rilascio di una concessione dall’ente proprietario, con contestuale sottoscrizione di un atto di sottomissione che vincola il richiedente al rispetto delle prescrizioni e agli oneri di ripristino.

Si tratta invero di una concessione di attraversamento, ben diversa dalla concessione di superficie di cui all’art. 10 del TUR, in quanto, il bene demaniale non viene privato dell’uso principale cui è destinato (ad es, in caso di strada pubblica, la circolazione stradale) ma viene ulteriormente sfruttato per il passaggio interrato o in superficie di una conduttura elettrica.

Perciò, in tutti quei casi in cui una legge speciale regola la concessione di attraversamento di aree pubbliche con una “conduttura elettrica”, dovrebbe applicarsi la procedura speciale ivi definita con conseguente esclusione della procedura di cui all’art. 10 del D.Lgs. 190/2024.

IMPLICAZIONI PER GLI OPERATORI DEL SETTORE

L’esclusione dell’art. 10 D.Lgs. 190/2024 dalla fattispecie dell’attraversamento stradale con un elettrodotto consente di delimitare con maggiore certezza i confini del procedimento autorizzativo unico o del procedimento autorizzativo semplificato. Gli operatori delle rinnovabili dovrebbero dunque richiedere le concessioni a concessione stradale ai sensi degli artt. 25-27 C.d.S. (mutatis mutandis per le concessioni insistenti sugli altri beni demaniali), senza transitare dal regime dell’art. 10 TUR, che resta confinato alle ipotesi di concessione di superficie.

Tale distinzione, lungi dall’essere meramente formale, ha rilevanti ricadute pratiche: da un lato evita un inutile aggravamento procedimentale nell’iter concessorio, dall’altro tutela l’uso pubblico delle infrastrutture viarie, mantenendo ferma la potestà regolatoria dell’ente proprietario della strada.

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