pv magazine Italia avvia oggi la collaborazione con Giovanni Giustiniani, Senior Permitting & Environmental Consultant presso Nexta Capital Partners. Giustiniani passerà in rassegna, attraverso due rubriche mensili, le principali novità normative e giurisprudenziali per il mondo del fotovoltaico. Per iniziare pubblichiamo le rubriche riguardanti gli sviluppi dei mesi estivi. A regime, la rubrica prevede la pubblicazione a inizio mese di due articoli sul mese precedente.
REGIONE PUGLIA I TESTO UNICO FER
La DGR n. 933/2025 ha approvato le Linee Guida per il rilascio dell’AU e gli elenchi I (Contenuti minimi del progetto), II (Descrizione degli elaborati) e III (Documenti obbligatori per la conclusione del procedimento di AU).
Il livello di progettazione deve definire con precisione tutti gli elementi necessari per l’esecuzione dell’opera, inclusi gli aspetti tecnici, economici e amministrativi/gestionali, si dà non richiedere integrazioni che ne comportino uno snaturamento, una variazione della soluzione tecnologica in corso di procedimento o successive implementazioni tecnologiche/ingegneristiche impreviste e/o inattese per cause ascrivibili a lacune progettuali.
Il titolo può coprire su richiesta tutto il periodo di eventuale incentivazione dell’energia prodotta da parte del GSE fino a 20 anni a partire dall’entrata in esercizio commerciale dell’impianto, purché, quest’ultima intervenga entro e non oltre 18 mesi dalla data di fine dei lavori.
Le Linee guida non si applicano ai procedimenti in corso alla data del 15 luglio 2025.
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REGIONE CAMPANIA | AGRIVOLTAICO
Le LTA, conformemente alle linee guida ministeriali, hanno previsto specifici requisiti tecnico agronomici al fine di coordinare la scelta dei sistemi colturali e la progettazione degli impianti, per massimizzare il rendimento agricolo, nel contesto energetico prescelto, e minimizzare gli impatti ambientali.
Alle condizioni ivi esplicitate è consentita la realizzazione di impianti agrivoltaici anche sulle: “(a) aree (particelle) agricole interessate da impianti viticoli destinati alla produzione di vini a Denominazione di Origine (DOP (DOC/DOCG); (b) aree (particelle) agricole interessate da impianti olivicoli ricadenti all’interno delle zone di produzione degli Oli extravergine a Denominazione di Origine Protetta (DOP) della Campania, e/o della IGP “Olio Campania”, di cui ai rispettivi Disciplinari di produzione”.
Ai fini dei procedimenti autorizzatori, le LTA richiedono due relazioni: A. RELAZIONE TECNICA GENERALE DELL’AGRIVOLTAICO B. RELAZIONE AGRONOMICA AL PROGETTO DEL CAMPO AGRIVOLTAICO. Allegato alla relazione agronomica dovrà essere presentato “un preliminare di accordo di cooperazione tra il proponente e l’azienda agricolo/zootecnica” che opererà nel campo agrivoltaico. Il modello di preliminare di cui all’Allegato 2 delle LTA fornisce uno schema non vincolante ma modificabile secondo le esigenze dei soggetti cooperanti e le condizioni del contesto del campo agrivoltaico.
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PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO I AGRIVOLTAICO
Il DPP ha apportato alcune modifiche al vigente regolamento di esecuzione in materia di uso di energia da fonti rinnovabili. In particolare, è stato dedicato all’agrivoltaico l’intero art. 4-bis, rubricato, per l’appunto, “Impianti agrivoltaici”. Più in particolare.
Previa autorizzazione paesaggistica, l’installazione di impianti fotovoltaici è consentita “nel verde agricolo”, a condizione che le aree interessate soddisfino i seguenti requisiti: (a) siano posizionate ad un’altitudine non superiore a 75 metri sopra la quota del fiume Adige o Isarco; (b) siano adibite a coltivazione di mele, pere, ciliegie o susine nell’ambito di un’attività agricola, esercitata ininterrottamente negli ultimi 5 anni precedenti la domanda; (c) il terreno abbia una pendenza massima del 10 per cento.
Gli impianti agrivoltaici garantiscono la continuazione della coltivazione agricola su almeno il 70 per cento delle aree interessate; la resa della frutticoltura non deve diminuire, salvo eventi dannosi straordinari, di oltre il 30 per cento rispetto alla resa media dei 5 anni precedenti la presentazione della domanda.
L’altezza minima dei pannelli fotovoltaici, misurata dal piano di campagna al bordo inferiore dei moduli posizionati sulle strutture di sostegno, è di 2,10 metri. La percentuale della superficie complessiva coperta da pannelli non può superare il 40 per cento. La realizzazione di impianti agrivoltaici non è consentita all’interno di aree di particolare valore paesaggistico.
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LEGISLAZIONE NAZIONALE | DECRETO INFRASTRUTTURE
In data 20 luglio 2025 è entrata in vigore la Legge 18 luglio 2025, n. 105 (legge di conversione del D.L. 21/05/2025, n. 73), recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, recante misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l’ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l’attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all’Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti” (“Decreto Infrastrutture”).
L’art. 13 (Disposizioni in materia di accelerazione degli investimenti nel settore delle energie rinnovabili), comma 1, del Decreto Infrastrutture, apporta diverse modifiche all’articolo 12 del Testo Unico FER (Zone di accelerazione e disciplina dei relativi regimi amministrativi), ciò “al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi riguardanti l’energia da fonti rinnovabili delineati dal PNIEC per l’anno 2030, nonché l’attuazione della Riforma 1 della Missione 7 del PNRR”.
In attuazione di quanto previsto dalla Direttiva RED III, l’articolo 12 del Testo Unico FER ha introdotto in Italia la disciplina delle cc.dd. Zone di accelerazione per le energie rinnovabili, aree (terrestri, marine, etc) designate come particolarmente adatte per l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
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REGIONE MARCHE – PREC 2030 | VAS
Il PREC 2030 è lo strumento di pianificazione attraverso il quale la Regione Marche ha individuato le potenzialità tecniche di sviluppo delle fonti rinnovabili sul territorio regionale, al fine di perseguire l’obiettivo regionale assegnato dallo Stato con DM 21 giugno 2024, corrispondente a 2,3 GW di incremento di potenza di energia rinnovabile da installare al 2030 rispetto al 2020, in adempimento alla normativa comunitaria e nazionale e al Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (“PNIEC”).
Nello specifico, il PREC 2030:
- definisce gli obiettivi per tipologia di fonte e di area (industriale, urbana, agricola), quantificando la superficie di territorio necessaria. Nella stima tiene conto dei vincoli ambientali e paesaggistici allo scopo di conciliare le politiche di tutela dell’ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili;
- non fornisce precise indicazioni sulla localizzazione o sulle caratteristiche degli impianti e relativa dimensione: le scelte di localizzazione degli impianti, seppure potranno essere influenzate dal Piano, rimangono riservate all’iniziativa privata, in linea con il principio costituzionale della libera iniziativa economica (cfr. art. 41 della Costituzione);
- nel delineare gli obiettivi e le strategie, prevede un elevato utilizzo delle superfici coperte, in particolare delle aree urbane e industriali. Stima in 0,23 per cento la quota di superficie agricola utilizzata (“SAU”) necessaria per lo sviluppo dell’agrivoltaico avanzato in zona agricola pianeggiante.
Inoltre, il PREC 2030 individua le aree industriali come aree di accelerazione. Il PREC è da sottoporre a VAS. L’obiettivo della VAS è quello di individuare lo scenario attraverso il quale sia possibile perseguire gli obiettivi del Piano ex DM 21 giugno 2024. La relativa istanza è stata presentata il 28 luglio 2025.
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REGIONE PIEMONTE
TESTO UNICO FER – SISTEMI DI ACCUMULO
L’art. 46 della LR n. 9/2025 ha modificato l’art. 3, comma 1, della LR n. 23/2002, introducendo la lettera b-bis), che prevede altresì in capo alle Province e alla Città Metropolitana di Torino, già competenti al rilascio dell’AU per gli impianti FER, la competenza autorizzativa per le tecnologie differenti dagli impianti di produzione di energia ma necessarie per garantire i servizi necessari alla stabilità e alla sicurezza del sistema elettrico e, in parte, allo sviluppo delle fonti rinnovabili.
La documentazione indicata dalle Linee guida costituisce il contenuto minimo per la predisposizione dell’istanza e l’avvio del procedimento autorizzativo, fermo restando che, nel corso dello stesso procedimento, potranno essere richieste da parte dell’Autorità procedente, così come dagli altri soggetti convocati in conferenza di servizi, integrazioni e chiarimenti inerenti ad aspetti specifici, in base alla tipologia di intervento e alle eventuali problematiche e necessità emerse durante la conferenza ex L. n. 241/1990.
Per gli interventi ivi disciplinati non sono richieste valutazioni ambientali ai sensi del Codice dell’ambiente (D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.), salvo che le opere di connessione non rientrino nelle suddette procedure. Le istanze sono accompagnate dal versamento degli oneri istruttori determinati nella misura dello 0,03% calcolato sul valore complessivo dell’investimento.
Tutte le informazioni di dettaglio possono essere acquisite contattando la Struttura provinciale competente.
VIA
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REGIONE VALLE D’AOSTA |AREE IDONEE – TESTO UNICO FER
La L.R. n. 24/2025 reca disposizioni volte all’individuazione delle superfici e aree idonee (e non) all’installazione di impianti FER e alla definizione della disciplina dei relativi regimi amministrativi.
Tra le aree idonee al fotovoltaico la Regione ha individuato anche le zone omogenee di tipo D “Parti del territorio comunale destinate ad attività̀ industriali”, come individuate dai PU vigenti ai sensi della LR 6 aprile 1998, n. 11. È vietata l’installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra nelle aree agricole individuate dall’art. 20, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 199/2021, fatte salve le eccezioni ivi previste.
Nel caso in cui una superficie o area ricada, contemporaneamente, in una delle superfici o aree idonee e in una superficie o area non idonea, la stessa è da ritenersi come ordinaria. All’interno delle superfici e delle aree idonee è ammessa l’installazione di impianti fotovoltaici ed eolici pure in assenza di conformità con i PRG comunali per quanto riguarda le destinazioni d’uso, gli interventi edilizi e i parametri e indici di sottozona.
Nel dare attuazione “ai principi e alla disciplina” del D. Lgs. n. 190/2024, è stato previsto che per quel che concerne il regime amministrativo dell’autorizzazione unica la Regione applica il procedimento autorizzatorio unico di cui all’art. 9 di detto decreto legislativo.
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REGIONE TOSCANA | TESTO UNICO FER – ZONE DI ACCELERAZIONE
L’Informativa intende avviare formalmente il percorso di individuazione delle zone di accelerazione così come definite dall’art. 12 del D. Lgs. n. 190/2024 e ss.mm.ii.
“Ai sensi del suddetto art. 12 le zone di accelerazione sono individuate nell’ambito delle aree idonee di cui all’articolo 20, c. 8, (del D. Lgs. n. 199/2021, ndr) ovvero le aree individuate ex lege dalla disposizione nazionale.
Su tali aree già insistono forme di semplificazione, così come individuate ai sensi dell’art- 22 del Dlgs 199/2021, che prevedono in particolare che l’autorità competente in materia paesaggistica si esprima con parere obbligatorio non vincolante. Rispetto a tale semplificazione, laddove un intervento ricada in zona di accelerazione, ai sensi dell’art. 12 dello stesso Dlgs 190/2024, non vi sono ulteriori elementi nel caso di piccoli e medi impianti (di cui agli allegati A e B del Dlgs 190/2024) già oggi esclusi della VIA. La semplificazione aggiuntiva vale invece per gli impianti di cui all’allegato C) (.. non si applicano le procedure di valutazione ambientale …), a talune condizioni.
Il medesimo art. 12 prevede che ciascuna regione e provincia autonoma adotti un Piano di individuazione delle zone di accelerazione terrestri comprensive delle aree individuate ai sensi del c. 7-bis che costituiscono il contenuto minimo inderogabile del Piano medesimo ovvero le aree industriali.
Il presente Piano individua zone di accelerazione per gli impianti fotovoltaici. Per le altre tipologie di impianti da FER infatti, si ritengono sufficienti le semplificazioni di cui al Dlgs 199/2021 art. 22. Le ulteriori semplificazioni per le zone di accelerazione (esclusione dalle procedure di valutazione di impatto ambientale) non risultano genericamente compatibili con il patrimonio ambientale, artistico e paesaggistico della Regione Toscana. Si ritiene infatti la VIA strumento fondamentale per valutare la ricaduta ambientale, paesaggistica, economico-sociale dei grandi impianti da FER, con particolare riferimento agli impianti eolici”.
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REGIONE MARCHE | TESTO UNICO FER – VIA
La DGR n. 1201/2025 ha adeguato la disciplina regionale di riferimento e relativi allegati alle previsioni in materia di VIA dettate dal Testo Unico FER (“D. Lgs. n. 190/2024”).
Non sono sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al Titolo III della Parte Seconda del Codice dell’ambiente (“D. Lgs. n. 152/2006”) i progetti afferenti gli interventi: (i) di cui agli allegati A e B del Testo Unico FER; (ii) progetti di cui all’allegato C del testo de quo “che insistono nelle zone di accelerazione (…) e che contemplano le misure di mitigazione stabilite in sede di valutazione ambientale strategica dei medesimi piani”.
Qualora gli interventi di cui all’allegato C del Testo Unico FER siano soggetti alle valutazioni ambientali di competenza regionale, queste ultime sono compiute all’interno del procedimento autorizzatorio unico ex articolo 9.
Il procedimento autorizzatorio unico eventualmente avviato contestualmente alle procedure di valutazione ambientale non può essere concluso prima del rilascio del provvedimento di esclusione dalla VIA o del provvedimento favorevole di VIA; eventuali condizioni ambientali contenute nel provvedimento di esclusione dalla VIA o nel provvedimento di VIA sono recepite nell’autorizzazione unica.
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Nexta Capital Partners è un produttore indipendente di energia rinnovabile che sviluppa, costruisce, finanzia e gestisce impianti in diverse aree geografiche e che, con un approccio integrato e una strategia di crescita di lungo periodo, crea valore sostenibile per investitori e stakeholder, contribuendo alla carbon neutrality.
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