Nexta Capital Partners: rassegna delle principali novità giurisprudenziali del mese di luglio

Share

pv magazine Italia avvia oggi la collaborazione con Giovanni Giustiniani, Senior Permitting & Environmental Consultant presso Nexta Capital Partners. Giustiniani passerà in rassegna, attraverso due rubriche mensili, le principali novità normative e giurisprudenziali per il mondo del fotovoltaico. Per iniziare pubblichiamo le rubriche riguardanti gli sviluppi dei mesi estivi. A regime, la rubrica prevede la pubblicazione a inizio mese di due articoli sul mese precedente.

FOTOVOLTAICO | VIA

Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 7 luglio 2025, n. 5889

Sulla natura del procedimento di VIA

In diritto, va premesso che la V.i.a. è un procedimento complesso nel quale, pur se l’impatto è valutato rispetto all’incidenza ambientale e paesaggistica di una determinata infrastruttura o opera sull’ambiente circostante, si valorizza e si tiene conto anche delle implicazioni sociali, economiche e produttive correlate all’opera stessa (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. II, 7 settembre 2020, n. 5380; Sez. V, 21 maggio 2018, n. 3034; Sez. V, 11 luglio 2016, n. 3059; Sez. IV, 24 marzo 2016, n. 1225; Sez. V, 31 maggio 2012, n. 3254; Sez. IV, 22 gennaio 2013, n. 361), sicché come è stato condivisibilmente statuito “non si è perciò in presenza di un mero atto (tecnico) di gestione ovvero di amministrazione in senso stretto, trattandosi piuttosto di un provvedimento con cui viene esercitata una vera e propria funzione di indirizzo politico – amministrativo con particolare riferimento al corretto uso del territorio (in senso ampio), attraverso la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei (contrapposti) interessi, pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico – sociale) e privati” (Cons. Stato, Sez. IV, 15 aprile 2021 n. 3112; Sez. II, 07 settembre 2020, n. 5380; Sez. V, 9 aprile 2015, n. 1805).

Dalla disamina della giurisprudenza (internazionale e nazionale) emerge, dunque, la natura ampiamente discrezionale delle scelte effettuate con il giudizio di compatibilità ambientale, giustificate alla luce dei valori primari ed assoluti coinvolti (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 14 marzo 2022, n. 1761; Corte Giust., 25 luglio 2008, c-142/07; Corte Cost., 7 novembre 2007, n. 367, cui si rinvia a mente del combinato disposto degli artt. 74, co.1, e 88, co. 2, lett. d), c.p.a.).

Facendo applicazione dei suesposti principi alla vicenda per cui è causa, va rilevato come il motivo in esame, per come concretamente formulato, non faccia emergere con la necessaria specificità i profili di illogicità, di incongruità, di travisamento dei fatti costituenti i presupposti dell’esercizio del potere, di oggettivo difetto di istruttoria ovvero la carenza di idonee motivazioni, nella scelta dalla Regione, risolvendosi in un insieme di affermazioni che non indicano in che modo i pretesi errori di carattere tecnico abbiano inciso sulla scelta finale di carattere complessivo compiuta dall’amministrazione. (sul sindacato sul giudizio di compatibilità ambientale, ex multis, Cons. Stato, 28 febbraio 2018, n. 1240 ed ivi ulteriore giurisprudenza, specialmente ai §§. 12.1., 12.2. e 12.3.; sez. IV, n. 1392 del 2017)”.

***

FOTOVOLTAICO I POTERI REGIONALI

Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 14 luglio 2025, n. 6160

Sulla possibilità per le Regioni di vietare la collocazione di impianti fotovoltaici “a terra” in aree idonee ope legis classificate agricole

La previsione regionale viola l’art. 20, commi 1, 6 e 8 d.lgs. n. 199/2021, nella misura in cui predispone un regime differenziale ed escludente per gli impianti fotovoltaici “a terra”, impedendone la collocazione anche nelle aree dichiarate idonee dal legislatore a mente del citato art. 20, comma 8.

In conformità a quanto affermato dal precedente di Sezione (22 gennaio 2025 n. 466) e dalla Corte Costituzionale, va ribadita la centralità degli obiettivi stabiliti dal “Green Deal” europeo, in attuazione della direttiva 2018/2001/UE, che mediante la diffusione di fonti energetiche rinnovabili, persegue, infatti, finalità di tutela dell’ambiente e di lotta al cambiamento climatico” (Corte Cost. n. 28/2025, cit.) e che impone, pertanto, l’interpretazione “della disciplina applicabile […] in linea con il diritto europeo e con gli obiettivi vincolanti di de-carbonizzazione fissati dall’UE per i prossimi decenni” (Cons. Stato, Sez. IV, n. 466/2025, cit.).

Risulta perciò pienamente condiviso dal Collegio e determinante ai fini dell’accoglimento dei motivi di appello in esame, il principio di diritto secondo cui sussiste “l’impossibilità per la Regione, nel caso di specie, di frapporre validamente alla realizzazione di impianti fotovoltaici sul suo territorio ostacoli non previsti dal legislatore statale e di intervenire direttamente in materia, anteriormente alla fissazione, con decreto ministeriale, dei “principi e criteri omogenei” per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all’installazione degli impianti stessi, comprese le “modalità per minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per unità di superficie, nonché dagli impianti a fonti rinnovabili di produzione di energia elettrica già installati e le superfici tecnicamente disponibili” (nuovamente, Cons. Stato, Sez. IV, n. 466/2025). (…)

Va, in ultimo, evidenziato che resta impregiudicato dall’annullamento delle delibere impugnate l’applicazione delle sopravvenienze normative che hanno interessato l’art. 20 d.lgs. n. 199/2021, mediante l’introduzione del comma 1 bis, in quanto non oggetto del presente giudizio”.

***

FONTI FER | VIA 

T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. V, sentenza 16 luglio 2025, n. 1637

Sulla violazione delle garanzie del contraddittorio da parte del MASE

(…) secondo consolidata giurisprudenza, si prescinde dalla comunicazione dei motivi ostativi (all’accoglimento dell’istanza, ndr) solo nella fase preliminare di verifica di assoggettabilità a VIA del progetto, non in quella successiva in cui, verificata l’assoggettabilità a VIA, si procede alla valutazione di impatto ambientale vera e propria, durante la quale saranno considerate tutte le richieste partecipative e i contributi che le parti desiderano presentare.

Nel caso di specie, a causa del mancato preavviso di rigetto, è mancato del tutto il contraddittorio procedimentale sui rilievi della Commissione Via posti a base del decreto di VIA negativo, rilievi contenuti in primo luogo nel parere n. (…) del (…) e in secondo luogo nel parere integrativo n. (…) del (…).

Il carattere discrezionale del provvedimento di Via impedisce poi la sanatoria del vizio ex art.21 octies, L. 241/1990, non essendo più consentito alla p.a. di dimostrare in giudizio, in caso di violazione dell’art. 10 bis, che il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. Infatti, come chiarito in giurisprudenza, a seguito della novella introdotta con l’art. 12, comma 1,lettera i), d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con l. 11 settembre 2020, n. 120 – che si applica per il periodo successivo alla sua entrata in vigore – il mancato rispetto dell’obbligo di preventiva comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, imposto dall’art. 10-bis, l. 7 agosto 1990, n. 241, determina l’annullamento del provvedimento discrezionale senza che sia consentito all’Amministrazione dimostrare in giudizio che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso da quello in concreto adottato, con conseguente inapplicabilità della “sanatoria” di cui all’art. 21-octies, l. n. 241 del 1990 (Consiglio di Stato sez. IV, 01/04/2025, n. 2754).

***

FOTOVOLTAICO | PAS

T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, sentenza 21 luglio 2025, n. 14490

Sul rapporto tra l’idoneità ex lege di un’area all’installazione di impianti FER e le previsioni del P.T.P.R.

“(…) la giurisprudenza pronunciatasi in materia ha evidenziato come “la valenza paesaggistica dell’area sia già tutelata dal coordinamento con il terzo comma dell’art. 20 del D. Lgs. n. 199 cit. che afferma (…) la necessità di “tener conto” delle esigenze di tutela del paesaggio, senza dunque che si possa addivenire ad una preclusione del regime semplificatorio individuato per gli impianti in questione, in assenza di una concreta evidenza paesaggistica da tutelare.

In altre parole, nell’attuale fase emergenziale il bilanciamento complessivo degli interessi sottesi alla realizzazione degli impianti come quello in esame è stato operato direttamente dal legislatore, per dare assoluta preminenza alle ragioni di sviluppo di impianti di produzione di energia rinnovabili, piuttosto che alle esigenze di tutelare l’aspetto paesaggistico in aree – puntualmente identificate – già pregiudicate o comunque non di particolare pregio sotto tale punto di vista.

Deve dunque ritenersi che in questa fase interinale ed emergenziale il legislatore abbia optato, in virtù della straordinaria contingenza energetica, per dare assoluta preminenza alle ragioni di sviluppo di impianti di produzione di energia rinnovabili piuttosto che alle esigenze di tutelare l’aspetto paesaggistico, salvo evidenti ragioni ostative che devono integrare una motivazione rafforzata (cfr. ex multis, TAR Sardegna, Sez. I, sentenza n. 844 del 2023)” (TAR Puglia – Lecce, II, 20.6.2025, n. 1083).

Nel caso di specie non emerge in alcun modo tale motivazione rafforzata quanto alle concrete evidenze paesaggistiche da tutelare, risultando la stessa del tutto generica e astratta, tenuto conto del contesto ampiamente compromesso dal punto di vista paesaggistico dell’area di progetto”.

***

AGRIVOLTAICO | VIA – INERZIA

Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 22 luglio 2025, n. 6503

Sulla perentorietà dei termini per la conclusione del procedimento di VIA anche rispetto ai progetti cosiddetti “minoritari”

Per i Ministeri appellanti, dall’ordine di priorità di cui all’art. 8 cod. amb., specie alla luce delle novità apportate dal d.l. 153/2024, (…) si dovrebbe ricavare che, per i progetti non prioritari (…), i termini di conclusione dei procedimenti di VIA abbiano perso la perentorietà sancita dall’art. 25, co. 7, cod. amb., dovendosi negare la formazione di un silenzio inadempimento a carico del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero della cultura.

La tesi non è condivisibile. (…)

Tuttavia, le novità apportate dal d.l. 153/2024, dettando una doppia velocità di calendarizzazione dei procedimenti da trattare, conformano (solo, ndr) le modalità con cui le amministrazioni devono provvedere (…)”.

***

AGRIVOLTAICO | VIA – STATALE

Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 24 luglio 2025, n. 6616

Sulla perentorietà dei termini per la conclusione del procedimento di VIA anche rispetto ai progetti relativi al PNIEC

In senso contrario, non vale sostenere quanto affermato dal Ministero resistente secondo cui, alla luce di tale modifica normativa, dovrebbe ritenersi che “il termine di conclusione del procedimento è “rimasto perentorio” solo per i progetti PNRR e per quelli a valere sul fondo complementare, dovendo pertanto desumersi a contrario, per il noto brocardo interpretativo “ubi lex voluit dixit…”, la volontà del legislatore di rendere ordinatorio il medesimo termine per i progetti relativi al PNIEC”(pag. 4 della memoria dell’11 febbraio 2025).

Invero, l’omesso riferimento da parte del novellato art. 8, comma 1-ter, cod. ambiente anche ai progetti attuativi del PNIEC, come quello di specie, non vale a rendere implicitamente “ordinatorio” un termine espressamente definito dalla legge come “perentorio” (art. 25, comma 7, cod. ambiente).

A ben vedere, infatti, la precisazione introdotta dal d.l. n. 153 del 2024, secondo cui la disciplina sui criteri di priorità (art. 8, comma 1, cod. ambiente) non pregiudica il rispetto dei termini di conclusione del procedimento(art. 8, comma 1-ter, cod. ambiente), non assume una portata innovativa, ma meramente interpretativa, avendo solamente esplicitato una regola già desumibile dal sistema, come risulta dall’orientamento di questo Consiglio di Stato in relazione alla normativa vigente prima di tale modifica (Cons. Stato, sez. IV, 4 dicembre 2024, n. 9737; sez. IV, 6 dicembre 2024, n. 9777 e n. 9791, richiamate da Cons. Stato, sez. IV, 22 aprile 2025, n. 3465)”.

***

FONTI FER | NORME DELLA REGIONE CALABRIA

Corte Costituzionale, sentenza 28 luglio 2025, n. 134

Sulla possibilità per le Regioni di prevedere divieti assoluti e aprioristici all’installazione di impianti FER

È illegittimità la LR n. 36/2024 nella parte in cui vieta nei parchi nazionali e regionali la realizzazione di impianti di potenza superiore a 10 MW termici alimentati da biomasse e impone la riduzione di potenza a quelli già esistenti (art. 14).

Nel nuovo contesto dei principi fondamentali della materia, il potere, previsto dall’art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 199 del 2021, di individuare con legge regionale le aree idonee è stato accordato alle regioni anche con riguardo alle aree non idonee, con la precisazione, però, che l’inidoneità non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico.

Si tratta, (…) di un assetto funzionale a dare risalto alla autonomia regionale ma al contempo idoneo a scongiurare il rischio che gli organi politici regionali, quando non sussistano evidenti ragioni di salvaguardia degli ecosistemi e della biodiversità, ricorrano allo “strappo legislativo” per assecondare la tentazione di ostacolare impianti sui rispettivi territori (secondo l’efficace espressione “Ninmby”: not in my back yard), ciò che si porrebbe in palese contrasto con la pressante esigenza dello sviluppo di energie rinnovabili: interesse, come già ricordato, «di cruciale rilievo» proprio «rispetto al vitale obiettivo di tutela dell’ambiente, anche nell’interesse delle future generazioni» (sentenza n. 216 del 2022)”.

***

FOTOVOLTAICO | PAS

Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 29 luglio 2025, n. 6725

Sul regime transitorio previsto dal D.L. Agricoltura e sulla natura delle opere di connessione

La società ricorrente sostiene che l’art. 20, co. 1-bis, d.lgs. 199/2021 non sia applicabile alla fattispecie, poiché l’art. 5 d.l. 63/2024 fa salve le procedure abilitative avviate prima dell’entrata in vigore della novella, ossia il 16 maggio2024. Ebbene, il proprio progetto rientrerebbe nella norma transitoria di salvezza del pregresso, poiché sottoposto a PAS in data 8 maggio 2024. Viceversa, il Comune ritiene che la procedura avviata dalla ricorrente debba considerarsi pendente solo a partire dal 20 maggio 2024, dunque successivamente all’entrata in vigore del decreto legge, poiché solo in tale data la società ha depositato la documentazione relativa alla connessione dell’impianto alla rete, indispensabile per l’esame della pratica.

La doglianza è fondata. (…)

Nel caso di specie, (la società, ndr) ha presentato la dichiarazione di PAS, con gli allegati tecnici richiesti dall’art. 6, co. 2, d.lgs. 28/2011, fatta eccezione per la documentazione relativa alla connessione del realizzando impianto fotovoltaico alla rete, che la società non poteva ancora produrre poiché il gestore della rete non le aveva trasmesso il preventivo di connessione. Questi ultimi documenti sono stati presentati il 20 maggio 2024, quando la novella normativa era ormai in vigore.

L’integrazione documentale successiva, però, non determina uno slittamento della data di avvio della procedura. È vero che, tra la documentazione da allegare alla dichiarazione di PAS, l’art. 6, co. 2, d.lgs. 28/2011 ricomprende anche «gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete», ma questi non possono considerarsi elementi minimali, la cui mancanza impedisce la configurabilità giuridica di una PAS, per l’assorbente rilievo che la connessione dell’impianto alla rete è un’opera accessoria alla realizzazione dell’impianto stesso, legata a quest’ultima da un rapporto di connessione. Ne consegue che l’amministrazione ben può effettuare la verifica sulla conformità legislativa dell’impianto (opera principale) ex art. 6, co. 4, d.lgs. 28/2011 – e, nel caso, inibirne la realizzazione – pur senza analizzare la documentazione funzionale alla connessione di questo alla rete (opera accessoria)”.

***

Nexta Capital Partners è un produttore indipendente di energia rinnovabile che sviluppa, costruisce, finanzia e gestisce impianti in diverse aree geografiche e che, con un approccio integrato e una strategia di crescita di lungo periodo, crea valore sostenibile per investitori e stakeholder, contribuendo alla carbon neutrality.

I presenti contenuti sono tutelati da diritti d’autore e non possono essere riutilizzati. Se desideri collaborare con noi e riutilizzare alcuni dei nostri contenuti, contatta: editors@nullpv-magazine.com.

Popular content

Sette voci sulla prima asta Macse: troppo presto per considerarla rivoluzionaria?
02 Ottobre 2025 Matteo Coriglioni, head of Italy presso Aurora Energy Research, ha detto a pv magazine Italia che i prezzi a questi livelli erodono i margini dei prog...