pv magazine Italia ha avviato settimana scorsa la collaborazione con Giovanni Giustiniani, Senior Permitting & Environmental Consultant presso Nexta Capital Partners. Giustiniani passerà in rassegna, attraverso due rubriche mensili, le principali novità normative e giurisprudenziali per il mondo del fotovoltaico. Pubblichiamo oggi la rubrica sugli sviluppi normativi e giurisprudenziali di agosto.
REGIONE ABRUZZO – AREE IDONEE | TESTO UNICO FER
L’art. 6 della L.R. n. 22/2025, in vigore dal 2 agosto c.a., ha apportato alcune modifiche, inter alia, all’4 della LR 25 marzo 2025, n. 8 (Misure urgenti per l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi e modifica alla LR n. 46/2019).
In particolare, viene chiarito che:
- il regime semplificato previsto per gli impianti ricadenti in aree idonee dall’art. 22 del D. Lgs. n. 199/2021 (i.e. parere obbligatorio – non vincolante della Soprintendenza e riduzione di 1/3 dei termini del procedimento) non si applica agli interventi da realizzare in aree non idonee ai sensi della disciplina regionale;
- il regime semplificato di cui sopra non si applica quando “un progetto di impianto ricada su un areale ricompreso sia nelle aree definite idonee (…), sia nelle aree definite non idonee ai sensi (della disciplina regionale, ndr)”; in detta evenienza, trova comunque applicazione “il regime amministrativo ordinario di cui al d.lgs. 190/2024 (i.e. di cui al Testo Unico FER, ndr)” e il criterio di prevalenza ivi previsto per alcune fattispecie;
- il criterio di prevalenza dell’idoneità dell’area, laddove operante, non trova applicazione quando l’inidoneità dell’area è imposta dalla normativa statale o dell’Unione europea. “In tal caso prevale il criterio di non idoneità”.
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AGRIVOLTAICO I PAS
T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, sentenza 4 agosto 2025, n. 1340
Sul regime amministrativo delle opere connesse
“Sia per l’impianto che per le opere connesse, le autorizzazioni alla realizzazione ed all’esercizio sono comprese all’interno della procedura abilitativa semplificata. Se così è, come condivisibilmente osservato dalla ricorrente, imporre al privato istante un doppio regime autorizzatorio, passando per la previa autorizzazione prevista dalla legge regionale n.17/2000, appare un ingiustificato aggravio procedimentale, che, peraltro, si pone in diretto contrasto con il regime autorizzativo disciplinato a livello nazionale dal d.lgs. n. 28/2011 citato, che, come si è detto, comprende l’autorizzazione in argomento.
Deve poi ulteriormente osservarsi che la disciplina da ultimo citata ha carattere evidentemente speciale rispetto alla prima, sicché, nei casi che rientrano nel suo campo di applicazione, trova esclusiva applicazione.
La legge regionale in argomento ha, infatti, un campo di applicazione generale rispetto alle linee elettriche ed agli impianti elettrici ma non riguarda specificamente gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, per i quali, come detto, è stata adottata una disciplina speciale con il citato decreto legislativo del 2011.
Tale testo normativo – introdotto dal legislatore nazionale in attuazione alla direttiva 2009/28/CE, per disciplinare, fra l’altro “gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti” (art. 1) – prevede, in particolare, agli artt. 4 ss., i regimi di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e delle opere ad essi connesse – e, fra questi la PAS (art. 6 cit.) – definiti quali “speciali procedure amministrative semplificate, accelerate, proporzionate e adeguate, sulla base delle specifiche caratteristiche di ogni singola applicazione”, espressamente introdotte “Al fine di favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili e il conseguimento, nel rispetto del principio di leale collaborazione fra Stato e Regioni, degli obiettivi di cui all’articolo 3””.
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REGIONE LOMBARDIA – TESTO UNICO FER I MODULISTICA
A partire dall’11 giugno 2025, data di entrata in vigore della LR n. 8/2025, sono già disponibili sul portale regionale (“Piattaforma Procedimenti”) i moduli relativi: “(i) alla comunicazione di interventi in attività libera (applicativo FERCEL); (ii) all’istanza di procedura abilitativa semplificata (applicativo FERPAS); (iii) all’istanza di autorizzazione unica applicativo (denominato FERAU)”.
A partire dal 19 agosto 2025, “la presentazione degli atti propedeutici al perfezionamento dei titoli abilitativi per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ai sensi degli artt. 7, 8, 9 del d.lgs. 190/2024, avviene mediante la modulistica e (i procedimenti amministrativi sono svolti in via esclusiva attraverso gli applicativi)” di cui sopra.
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REGIONE TOSCANA – VINCA
La DRG n. 1267/2025 aggiorna gli indirizzi per i procedimenti di valutazione di incidenza.
La DGR aggiorna altresì alcuni allegati, al fine di semplificare i procedimenti di VIncA e chiarire i contenuti tecnici e procedurali, nonché migliorare la coerenza con le Linee guida nazionali.
Gli allegati aggiornati sono:
- Allegato “A” pre-valutazioni – Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività ritenuti non atti a determinare incidenze negative significative sulle specie e sugli habitat per i quali sono stati istituiti i Siti Natura 2000 presenti nel territorio della Regione Toscana e procedure semplificate di VIncA;
- Allegato “B” condizioni d’obbligo – Elenco di eventuali condizioni d’obbligo orientate a mantenere le possibili incidenze sui Siti Natura 2000 sotto il livello di significatività;
- Allegato “C” proponente – Modello per la presentazione dell’istanza di Screening di Incidenza/Nulla Osta/Autorizzazione per Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività in Siti Natura 2000 e/o Aree protette di competenza regionale;
- Allegato “D” valutatore – Modello per la valutazione delle istanze di screening di VIncA per Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività;
- Allegato “E” procedure – Modalità procedurali ed operative per la presentazione delle istanze di VIncA/Nulla Osta/Autorizzazione relative a Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività;
- Allegato “F” oneri – Modalità di determinazione, quantificazione e aggiornamento degli oneri istruttori dovuti per i procedimenti di cui all’art. 123 della l.r. 30/2015;
- Allegato “G” procedimenti sanzionatori – Procedimenti relativi alle sanzioni accessorie (sospensioni e riduzioni in pristino) previste in caso di illeciti commessi e accertati in aree naturali protette regionali, nonché alle violazioni in materia di valutazione di incidenza ed alle relative sanzioni amministrative.
Le nuove previsioni si applicano ai procedimenti avviati a partire dal 13 settembre 2025. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni della DGR n. 13/2022 e ss.mm.ii.
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FOTOVOLTAICO I TESTO UNICO FER – PAS
T.A.R. Campania, Salerno, Sez. III, sentenza 22 agosto 2025, n. 1416
Sul difetto di motivazione infirmante la determinazione declinatoria di una PAS e motivazione postuma tramite atti processuali
“Considerato, quanto alla proposta domanda annullatoria, che:
– a fronte delle analitiche osservazioni rassegnate dall’interessata in merito al preavviso il gravato provvedimento del 17 aprile 2025, prot. n. 16583, si limita a rilevare ellitticamente e genericamente, e, quindi, in violazione degli artt. 3 e 10 bis della l. n. 241/1990, che: a) «per gli interventi previsti di cui all’art. 8 del d.lgs. 25 novembre 2024, n. 190, che demanda all’art. 20 del d.lgs. 8 novembre2021, n. 199, con particolare riguardo al comma 8, nelle more dell’individuazione delle aree idonee, si reputano idonee alla realizzazione di impianti fotovoltaici le aree non ricomprese nel perimetro dei bene sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadenti entro una distanza di 500 metri da essi, come espressamente previsto dal comma 8 lett. c quater dell’art. 20 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199»; b) «non secondariamente non risultano allegate le dichiarazioni obbligatorie previste al comma 4 dell’art. 8 del d.lgs. 25 novembre 2024, n. 190»;
– in questo modo, si rivela del tutto incomprensibile: a) quale sia il vincolo (culturale o paesaggistico) reputato ostativo all’insediamento del progettato impianto fotovoltaico; b) quali delle attestazioni elencate all’art. 8, comma 4,del d.lgs. n. 190/2024 siano state pretermesse in sede di presentazione della PAS (problematica, quest’ultima, peraltro, neppure contestata nel preavviso del 26 marzo 2025, prot. n. REP_PROV_SA/SA-SUPRO/3747;
– di qui, dunque, il deficit motivazionale infirmante l’adottata determinazione declinatoria della PAS; (…)
– non vale, di certo, ad ovviare all’acclarata violazione degli artt. 3 e 10 bis della l. n. 241/1990 la motivazione postuma affidata, nelle proprie difese, dall’amministrazione comunale, da un lato, al rilievo che l’impianto de quo ricadrebbe nella fascia di rispetto del fosso del torrente (…) (sul punto, cfr. relazione di controdeduzioni a cura del Responsabile dell’Area ad Elevata Qualificazione Sviluppo Economico, SUAP e Patrimonio) e, d’altro lato, alla specificazione dei documenti ritenuti carenti (così come enumerati alle lett. a-i e m dell’art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 190/2024): ciò, in quanto, per ius receptum, è inammissibile un’integrazione postuma, tramite atti processuali o scritti difensivi, della motivazione, la quale, anche in ipotesi di attività vincolata, costituisce elemento indefettibile della decisione amministrativa (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. III, n. 5959/2022; sez. VII, n. 5069/2024; (…)”.
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – TESTO UNICO FER I ZONE DI ACCELERAZIONE
La proposta di Piano individua le zone di accelerazione sulla base dell’art. 12 del D. Lgs. n. 190/2024, nel rispetto di quanto previsto dalla LR 5 dicembre 2024, n. 20 “Misure urgenti per l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi”.
La proposta di piano individua le ZdA unicamente per la tecnologia fotovoltaica e annessi sistemi di stoccaggio. “Si ritiene infatti che le semplificazioni per le zone di accelerazione non risultino genericamente compatibili con le altre tipologie di impianti FER, per le quali risulta indispensabile effettuare le dovute valutazioni in merito alla localizzazione e alla ricaduta ambientale, paesaggistica, economico-sociale relative alla loro realizzazione”.
Sono state incluse tra le ZdA le “aree industriali”, “i siti industriali e le aree industriali attrezzate” e le “superfici artificiali ed edificate, nonché i parcheggi, nei quali è possibile installare moduli fotovoltaici posizionati su pensiline o tettoie”.
Rispetto alle “aree industriali” e ai “ siti industriali e (al)le aree industriali attrezzate”, “unicamente per la tipologia fotovoltaico e relativi sistemi di stoccaggio”, devono comunque venir osservate puntualmente le previsioni dall’allegato F “Aree idonee”, punti 11 e 12, di cui alla cennata LR n. 20/2024, e quelle di dettaglio di cui all’allegato G “Requisiti tecnici per tipologia di impianto” della medesima LR.
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Nexta Capital Partners è un produttore indipendente di energia rinnovabile che sviluppa, costruisce, finanzia e gestisce impianti in diverse aree geografiche e che, con un approccio integrato e una strategia di crescita di lungo periodo, crea valore sostenibile per investitori e stakeholder, contribuendo alla carbon neutrality.
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