pv magazine Italia ha avviato settimana scorsa la collaborazione con Giovanni Giustiniani, Senior Permitting & Environmental Consultant presso Nexta Capital Partners. Giustiniani passerà in rassegna, attraverso due rubriche mensili, le principali novità normative e giurisprudenziali per il mondo del fotovoltaico. Pubblichiamo oggi la rubrica sugli sviluppi giurisprudenziali di settembre.
AGRIVOLTAICO | AU
T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, sentenza 1° settembre 2025, n. 784
Sul termine per il deposito del ricorso avverso un provvedimento di AU
“Il Collegio reputa che la controversia in esame rientri tra quelle sottoposte a rito abbreviato ex art. 119, comma 1, lett. f) c.p.a., con conseguente dimezzamento dei termini processuali, e che pertanto il ricorso, come da rituale avviso alle parti, sia irricevibile ai sensi dell’art. 35 comma 1 lett. a) c.p.a. per tardività del deposito.
Come affermato dalla prevalente giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 4 luglio 2022, n. 5567; id., 28 marzo 2022 n.2243; id. 27 ottobre 2022 n. 284/23; id., 15 febbraio 2021 n. 1377), alle controversie in materia di impianti per la produzione di energie rinnovabili, come quello oggetto di causa, è in astratto applicabile il dimezzamento dei termini di cui all’art. 119, comma 1, lettera f), c.p.a., che disciplina i ricorsi contro “i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità”. (…)
La stessa giurisprudenza citata ha tuttavia precisato che l’applicazione concreta della disciplina processuale di cui all’art. 119 c.p.a. richiede di verificare “se, a prescindere dall’avvenuta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, per realizzare le opere progettate occorra o meno l’attivazione di un procedimento espropriativo”. In altri termini, qualora occorra non solo il rilascio del titolo abilitativo, ma anche l’attivazione delle fasi del procedimento espropriativo al fine di acquisire i terreni necessari, che non siano già nella disponibilità del soggetto autorizzato, perché il progetto riguarda un bene immobile altrui, trova applicazione il sopra riportato art. 119, comma 1, lettera f) c.p.a. (C.d.S. sez. IV 15 febbraio 2021 n.1377; sez. IV 28 marzo 2022 n.2243)”.
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AGRIVOLTAICO | LINEE GUIDA REGIONALI
T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, sentenza 3 settembre 2025, n. 789
Sulla portata delle Linee Guida nazionali e i corrispondenti limiti delle regolazioni regionali
“Peraltro, come evidenziato anche dalla citata sentenza del TAR Milano n. 1825/2025, il citato DM “agrivoltaico” prevede requisiti meno gravosi rispetto a quelli imposti dalla d.g.r. impugnata, poiché per accedere al beneficio economico è sufficiente un rapporto contrattuale che dia vita ad un’ATI tra imprese operanti nel settore della produzione FER e imprese agricole, mentre non è necessariamente richiesta la creazione di una nuova persona giuridica di tipo societario.
Nessuna limitazione soggettiva è poi contemplata dalle Linee Guida pubblicate dal MASE il 27 Giugno 2022, le quali, nel dettare i criteri necessari per poter definire un impianto come agrivoltaico e per poter accedere agli incentivi, non introducono alcun requisito di carattere soggettivo incentrato sulla natura o sulla forma giuridica del soggetto richiedente (parte II). Solo nella parte III, rubricata “Ulteriori requisiti e caratteristiche premiali dei sistemi agrivoltaici”, vengono previsti requisiti soggettivi (impresa agricola o assimilata) che, tuttavia, rilevano unicamente come fattori premiali o criteri di selezione prioritaria.
Non vi è dubbio, pertanto, che la sussistenza dei suddetti requisiti soggettivi (imprenditore agricolo o ATI) a cui rimandano le disposizioni ministeriali sopra richiamate sia richiesta esclusivamente ai fini dell’accesso agli incentivi e non anche ai fini della richiesta di rilascio dei titoli autorizzativi per la realizzazione dell’impianto.
(..) Alla luce delle considerazioni esposte, la D.g.r. 15 luglio 2024 – n. XII/2783 adottata dalla Regione Lombardia, nella parte in cui subordina il rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione di impianti agrivoltaici al possesso dei requisiti soggettivi indicati al paragrafo 6, lett. D) dell’allegato A, è illegittima e va annullata, in quanto introduce limitazioni non previste dalla normativa nazionale, restringendone il campo di applicazione in assenza di qualsivoglia presupposto legittimante contemplato dalla disciplina di riferimento e dunque con essa in contrasto”.
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FOTOVOLTAICO I PAS
T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sentenza 4 settembre 2025, n. 600
Sul rapporto tra le fattispecie di idoneità legale delle aree previste dalle lettere c-ter e c-quater dell’art. 20, comma 8, del D. Lgs. n. 199/2021
“Le riportate disposizioni vanno interpretate, come affermato da recente giurisprudenza (v. TAR Toscana, sez. II, 25 novembre 2024, n. 1359), nel senso che esse prevedono due distinte ipotesi di idoneità ex lege di aree territoriali alla realizzazione di impianti fotovoltaici. In altre parole, l’accertata sussistenza dei presupposti applicativi di una delle due disposizioni recate dalle lettere c-ter e c-quater impone di ritenere idonea l’area. Più in particolare, e con specifico riferimento al presente giudizio, l’eventuale non operatività della lettera c-quater non esclude l’autorizzabilità dell’opera ai sensi della lettera c-ter, in quanto la seconda delle due disposizioni (quater) aggiunge una nuova ipotesi di idoneità legale, facendo testualmente salva l’operatività della prima norma (ter).
La suddetta ricostruzione, basata sull’inequivocabile dato letterale, viene ad essere confermata anche dall’analisi sistematica delle disposizioni. Il D. Lgs. N. 50/2022, introducendo nel comma 8 la lettera c-quater, ha infatti esteso le aree legislativamente qualificate idonee, aggiungendo a terreni già caratterizzati dalla presenza di insediamenti produttivi di vario genere (contemplate alle lettere ‘a’, ‘b’, ‘c’, ‘c bis 1’ e ‘c ter’), anche (c quater) superfici non ancora modificate da attività antropiche. Tale intervento normativo è dunque sorretto da una ratio caratterizzata da notevole favor verso l’installazione degli impianti da fonti rinnovabili, ed è diretto all’estensione delle aree che possono contenerli. Del tutto ragionevolmente, inoltre, riferendosi la nuova disposizione a zone non antropizzate, e ancora paesaggisticamente integre, i requisiti per l’idoneità sono delineati dalla lettera c-quater in termini maggiormente restrittivi rispetto alle ipotesi già intaccate dall’intervento umano, contemplate dalle lettere che la precedono.
Come già rilevato dalla giurisprudenza, le ipotesi di idoneità disciplinate dalle lettere da a) a c-ter), infatti, sono tutte accomunate dal fatto di riferirsi a siti già compromessi da trasformazioni antropiche (siti ove sono già presenti impianti energetici; aree bonificate; cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale; aree nella disponibilità dei gestori delle infrastrutture ferroviarie, dei concessionari autostradali o dei gestori aeroportuali; aree agricole prossime ad attività d’impresa; aree interne a stabilimenti e impianti industriali), rispetto ai quali la vocazione del territorio risulta segnata e l’interesse culturale e paesaggistico si rivela, giocoforza, recessivo (cfr. TAR Toscana, sez. II, 8 luglio 2024, n. 844)”.
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FOTOVOLTAICO | VIA – AU
Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 9 settembre 2025, n. 7257
Sul concetto di prevalenza delle posizioni e ponderazione dei relativi interessi
“Al riguardo può aggiungersi che “(…) il concetto di <<prevalenza>> delle posizioni non esprime la maggioranza numerico-quantitativa, ma una misura <<qualitativa -sostanziale o di peso in rapporto all’interesse specifico tutelato>>; una misura che l’amministrazione procedente deve determinare con discrezionalità e motivazione, bilanciando e contemperando gli interessi pubblici coinvolti nel procedimento (cfr., ex multis, Cons. Stato Sez. IV, n. 1191 del 2021, sez. V, n. 6342 del 2018).
La valenza qualitativa-sostanziale del concetto (elastico) di prevalenza non è mutata a seguito della novella introdotta dal d. lgs 127/2016 che…non ha ridotto la discrezionalità dell’autorità procedente ad un mero riscontro di prevalenza numerica dei pareri espressi in sede di conferenza, con surrettizia trasformazione dell’istituto da modulo di semplificazione procedimentale ad organo straordinario di natura collegiale”, mantenendo indubbiamente gli interessi “di natura paesaggistica, ambientale, idrogeologica e naturalistica…un peso specifico indubbiamente maggiore, al fine della valutazione dell’incidenza complessiva del progetto sul contesto circostante, rispetto a quelli tutelati dagli enti che si sono espressi favorevolmente” nella ponderazione finale che conclude il procedimento (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 7 aprile 2025 n. 2938).
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FOTOVOLTAICO | PAS
T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. V, ordinanza 12 settembre 2025, n. 505
Sulla realizzazione di un impianto FER in deroga e sui presupposti dell’autotutela
“Ritenuto nel merito che, ferma l’inidoneità della Procedura Abilitativa Semplificata, ai sensi dell’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 28/2011, a consentire la realizzazione di impianti FER in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici approvati o adottati (all’uopo dovendo il proponente munirsi di una autorizzazione unica, la quale, ai sensi dell’art. 12, d.lgs. 387/2003, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico), risulta assistito da sufficiente fumus boni iuris il motivo II, poiché, qualificato quale atto di annullamento in autotutela ex art. 21 nonies della L. 241/1990 del titolo abilitativo illegittimamente formatosi, il provvedimento impugnato non motiva in ordine all’interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione del titolo abilitativo, diverso dal mero ripristino della legalità violata, e al bilanciamento di tale interesse con gli interessi secondari e con le posizioni giuridiche soggettive acquisite dai destinatari dell’atto e da eventuali controinteressati (cfr. Cons. Stato Sez. IV, 03.09.2024, n. 7367)”.
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FONTI FER | VIA
Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 22 settembre 2025, n. 7447
Sulla natura e funzione della deliberazione del Consiglio dei Ministri
“Recentemente la Sezione ha avuto modo di precisare che la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata ai sensi dell’art. 5, comma 2 lett c – bis della legge n. 400 del 1988 è “atto di alta amministrazione” e che “ai sensi delle disposizioni attributive del potere in esame, non compete al Consiglio dei Ministri l’accertamento dei fatti e la verifica di coerenza tra gli atti interni al procedimento amministrativo di competenza dei Ministeri di settore …Il Consiglio dei Ministri, infatti, in tali ipotesi si limita a prendere atto dell’esistenza di “valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti” per poi decidere “ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti” necessaria ad assicurare “l’unità di indirizzo politico ed amministrativo” di cui è responsabile il Presidente del Consiglio dei Ministri cui spetta deferire la questione.
Il modo con cui si atteggiano, in concreto, gli interessi pubblici in conflitto, all’esito dell’attività conoscitiva posta in essere nell’ambito delle verifiche istruttorie disposte nel corso del procedimento, è questione riservata alle amministrazioni di settore.
Al Consiglio dei Ministri compete verificare la possibilità di trovare una regola di composizione del conflitto ed, in mancanza, di decidere quale degli interessi debba prevalere nel caso di specie, esercitando la funzione ordinativa degli interessi propria della potestà di governo, nel rispetto delle priorità che discendono sia dal programma di governo, come definito nell’ambito del rapporto di fiducia con il Parlamento, sia dagli obblighi eventualmente assunti in sede internazionale ai sensi dell’art. 117, comma 1 Cost.
Tale verifica è condotta, tuttavia, non alla luce dei principi che governano lo svolgimento dinamico del potere nel paradigma della funzione ma attraverso una valutazione di tipo globale e sintetico che la legge, non a caso, definisce come “complessiva”, proprio perché il Consiglio dei ministri assume il caso problematico, nella ricostruzione fornita dalle amministrazioni in conflitto, così come precisato nei fatti rilevanti e pertinenti selezionati, anche all’esito di eventuali contenziosi e dei criteri di azione indicati dal giudice amministrativo e, muovendo dai dati del problema amministrativo come prospettati e verificati, accerta l’esistenza di margini per una ricomposizione in unità delle alternative decisionali prospettate o, in mancanza, sceglie la soluzione ritenuta maggiormente coerente con l’indirizzo politico amministrativo generale, assicurando in tal modo l’unità dell’azione di governo.
Non si tratta solamente di assicurare il coordinamento tra interessi pubblici affidati a diversi centri di imputazione o a diversi livelli territoriali di governo, a fini di semplificazione, come accade ad esempio nella conferenza di servizi, ma di decidere, di volta in volta, quali siano le priorità dell’azione di governo stabilendo il criterio ordinativo degli interessi pubblici necessario ad assicurare l’unitarietà dell’azione di governo: ciò è confermato dal fatto che il potere di devoluzione della questione non è rimesso, nel caso di specie, genericamente all’autorità procedente, come accade nella conferenza di servizi, ma direttamente in capo al Presidente del Consiglio dei Ministri che, mediante il suo esercizio, in base all’art. 95 Cost., compie un atto di direzione della politica generale del Governo confermando o innovando le priorità di azione, assicurando l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività dei Ministri” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 8 aprile 2024 n. 3203)”.
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FOTOVOLTAICO | AU
T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, sentenza 25 settembre 2025, n. 836
Sul consumo di suolo, l’installazione di impianti FER e D.L. Agricoltura
“Neppure sussiste il vizio di eccesso di potere, giacché il principio del contenimento del consumo di suolo di cui alla L.R. 31/2014 deve, necessariamente, confrontarsi con la normativa settoriale sopravvenuta – peraltro di derivazione comunitaria – di favore in tema di impianti FER: la stessa Unione Europea impone la promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili e, come rilevato recentemente nella sentenza del Tar Lazio, Sez. III, n. 9157 del 13.5.2025 (che ha sollevato, sotto vari profili, questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, D.L. 63/2024, che – seppur non applicabile ratione temporis al caso in esame – ha, come si è detto, limitato la possibilità di installazione di impianto sulle aree agricole) “la scelta di introdurre un generale e indiscriminato divieto a realizzare impianti FTV con moduli a terra su aree urbanisticamente campite come “agricole” risulterebbe sproporzionata e tale da rallentare la diffusione delle fonti rinnovabili in modo da incidere sugli obiettivi di tutela dell’ambiente perseguiti, dando luogo a una disciplina sproporzionata, in contrasto con il principio di integrazione delle tutele e con la stessa tutela dei valori ambientali … L’incremento della quota di rinnovabili costituisce, in particolare, uno degli elementi portanti del pacchetto di misure richieste per ridurre tali emissioni e conformarsi al protocollo di Kyoto, alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, nonché agli altri impegni assunti a livello comunitario e internazionale per la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra. Ciò, peraltro, è funzionale anche alla tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, nonché alla preservazione dei vegetali (cfr. le sentenze 1.7.2014, C-573/12, 78 ss., e 13 marzo 2001, C-379/98, 73 ss.)””.
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FONTI FER | AU
T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. V, sentenza 30 settembre 2025, n. 2133
Sulla disponibilità delle aree di sedime e l’idoneità dei contratti preliminari
“Ciò debitamente premesso, e procedendo alla disamina del ricorso, quanto al primo profilo di contestazione — concernente la mancata produzione dei contratti di compravendita relativi ai suoli destinati all’installazione dell’impianto — occorre rilevare che l’art. 2, comma 2, della L.R. n. 29/2015, come già ricordato, impone la dimostrazione della disponibilità giuridica delle aree mediante atti negoziali idonei a conferire un titolo reale o obbligatorio, di durata adeguata all’esercizio dell’impianto e in regola con gli adempimenti fiscali e pubblicitari.
Orbene, alla luce di un’interpretazione letterale, teleologica e ragionevole dell’art. 2, comma 2, della L.R. n. 29/2015, possono ritenersi idonei, nella fase procedimentale in cui si colloca la richiesta, anche i contratti preliminari regolarmente registrati e, ove necessario, trascritti.
Innanzitutto, sul piano letterale la norma fa riferimento ad “atti negoziali … ad efficacia reale od obbligatoria”, espressione che ricomprende non solo gli atti traslativi definitivi, ma anche quelli idonei a costituire obbligazioni giuridicamente vincolanti e opponibili ai terzi, come i preliminari trascritti.
Sotto un profilo teleologico, la ratio della disposizione è garantire che il proponente dimostri un effettivo e serio potere di disponibilità sui terreni destinati all’installazione, in modo da tutelare i proprietari e prevenire iniziative prive di concretezza; finalità che risulta pienamente soddisfatta già con la produzione di contratti preliminari registrati e trascritti, i quali attestano un vincolo giuridico certo tra le parti.
Infine, con segnato riguardo al principio di proporzionalità, imporre la stipula e la produzione di contratti definitivi prima ancora del rilascio dell’autorizzazione determinerebbe un aggravio ingiustificato per l’operatore, costringendolo a sostenere costi e vincoli patrimoniali senza avere la certezza dell’esito favorevole del procedimento, con un sacrificio eccessivo rispetto alla tutela perseguita dal legislatore.
In tal senso, come già affermato in sede cautelare con l’ordinanza n. 1055/2025, il deposito dei contratti definitivi può essere rinviato alla fase successiva al rilascio dell’autorizzazione; ne consegue che i provvedimenti impugnati sono illegittimi, nella parte in esame, per avere imposto la loro produzione già in fase istruttoria”.
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