TAR conferma bocciatura a fotovoltaico da 96 MW in Sardegna

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Il Tribunale amministrativo regionale (TAR) di Cagliari, con sentenza 857/2025, ha respinto il ricorso della società Dimoede Srl contro il provvedimento di valutazione impatto ambientale (VIA) con esito negativo rilasciato a novembre 2024 dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (Mase).

Il TAR ha ritenuto valido il parere del dicastero rifacendosi alla giurisprudenza secondo cui “non è vietato esprimere un dissenso assoluto […] laddove l’amministrazione prospetti l’assoluta impossibilità di eseguire l’opera in quell’area” (sentenza CdS 6923/2018).

Fatto e ricorso

Diomede ha presentato istanza di VIA a ottobre 2022 per un impianto agrivoltaico da 96,1 MW nel Comune di Uta (CA). In attesa del parere ambientale, a settembre 2023 ha depositato presso la Regione Sardegna l’istanza di autorizzazione unica (AU). A febbraio 2024 la Regione ha comunicato che la pratica AU sarebbe stata presa in carico dopo le risultanze della VIA, dando priorità agli impianti non assoggettati o con VIA favorevole.

Contro la nota di rimando la ricorrente ha proposto il ricorso ricorso n. 268/2024, deducendo che la Regione avrebbe dovuto avviare il procedimento convocando la conferenza di servizi e, semmai, sospendere il termine conclusivo fino all’esito della VIA. Si è costituita la Regione, eccependo anche l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, essendo intervenuto nel frattempo il decreto ministeriale con cui il Mase ha espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale.

Il decreto VIA negativo n. 373/2024, i correlati pareri della Commissione Pnrr-Pniec il parere e della Soprintendenza e il parere conclusivo della Regione Sardegna di maggio 2024 sono stati impugnati con successivo e separato ricorso n. 13/2025. Tra i motivi mossi dalla ricorrente figurano la mancata valutazione degli aggiornamenti progettuali, violazioni dei principi di collaborazione/dissenso costruttivo, censure di merito su paesaggio.

In entrambi i ricorsi sono stati poi proposti motivi aggiunti contro la nota regionale 16.1.2025 che ha disposto l’archiviazione dell’AU “stante il diniego di VIA”, deducendone l’illegittimità derivata.

L’udienza si è tenuta il 25 giugno e la sentenza pubblicata l’8 ottobre.

Sentenza

Il TAR ha esaminato prioritariamente il secondo ricorso (13/2025) da cui dipendono le sorti del giudizio sull’AU.

In merito alla mancata valutazione degli aggiornamenti progettuali avvenuti tra giugno e luglio 2024, il Collegio riporta che la Commissione tecnica Pnrr-Pniec aveva fissato la plenaria al 13 giugno 2024 e non era tenuta a valutare modifiche caricate il medesimo giorno o successive (8.7.2024). Inoltre, il TAR ha rilevato che “le nuove versioni del progetto sono da considerare giuridicamente inammissibili, non costituendo mere controdeduzioni ai pareri resi”.

Il giudice esclude che il procedimento debba proseguire “ad libitum”, è legittimo un dissenso anche assoluto quando l’amministrazione prospetta “l’assoluta impossibilità di eseguire l’opera in quell’area”.

Il TAR afferma infine l’irrilevanza della delimitazione e ampiezza di eventuali buffer ai fini del giudizio VIA: conta l’accertato impatto significativo sulla matrice paesaggio che da solo può giustificare un esito negativo della VIA.

In definitiva, il TAR ha respinto il secondo ricorso (13/2025) contro la VIA negativa e dichiarato improcedibile per “infondatezza” e “sopravvenuta carenza di interesse” il ricorso principale (268/2024).

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