TAR annulla il taglio degli incentivi GSE. Ecco perchè

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Con la sentenza n. 19505 del 4 novembre 2025, il TAR del Lazio ha annullato la decisione del GSE che aveva ridotto gli incentivi riconosciuti ad un impianto fotovoltaico di proprietà di ESI II.

pv magazine Italia ne ha parlato con il team dello studio Lipani Legal&Tax che si è occupato del caso, guidato dal senior partner Rino Caiazzo e dall’avvocato Enrico Di Tomaso.

Secondo quanto riportato nella sentenza, i giudici hanno accolto le argomentazioni della difesa, ritenendo che le presunte irregolarità tecniche contestate non superassero il principio di proporzionalità e non potessero giustificare la riduzione del 10% della tariffa incentivante.

“Il GSE aveva declassato il “conto energia” applicabile all’impianto basandosi su motivazioni che contrastavano con quanto già accertato in via definitiva dal Giudice penale, senza svolgere una nuova e autonoma istruttoria”, hanno spiegato i legali.

“Il Tribunale amministrativo, invece, ha dato rilevanza al fatto che le circostanze oggetto di contestazione fossero già state definitivamente accertate in sede penale e che il GSE non aveva presentato elementi nuovi a sostegno della propria tesi, secondo cui l’impianto sarebbe stato completato dopo la scadenza del termine utile per accedere al secondo conto energia. Tale tesi, peraltro, si fondava su presupposti già ritenuti validi in un precedente provvedimento di decadenza, che tuttavia era stato annullato dal Consiglio di Stato”.

Riprendendo le considerazioni di quest’ultimo, il TAR ha anche evidenziato come i presunti difetti tecnici minori rilevati dal GSE non fossero sufficienti a soddisfare il test di rilevanza e proporzionalità per giustificare l’ulteriore riduzione del 10% della tariffa incentivante.

Cosa comporta questa sentenza per il mondo del fotovoltaico?  “La pronuncia ribadisce la doverosità di una nuova, effettiva – e non solo cosmetica – istruttoria da parte del GSE qualora quest’ultimo intenda discostarsi dalle risultanze ormai definitive di un processo penale vertente sui medesimi fatti materiali”.

La pronuncia rafforza quindi la tutela degli operatori del fotovoltaico nei confronti di provvedimenti unilaterali del GSE riaffermando la necessità di un’istruttoria approfondita e non meramente ripetitiva. Le contestazioni del GSE non possono quindi basarsi su rilievi già risolti o su presunte irregolarità non sufficientemente motivate.

 

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