pv magazine Italia ha sentito Rosaria Arancio, partner di GA-Alliance, e Giorgio Fraccastoro, fondatore dello studio Fraccastoro, per capire la sentenza del TAR Campania n. 7164 del 6 novembre 2025 e le sue conseguenze per il fotovoltaico. Arancio e Fraccastoro hanno assistito Ingegneria Sostenibile srl, la società ricorrente che sta lavorando alla realizzazione di un impianto a biogas per la produzione di biometano da scarti agricoli e deiezioni, di capacità produttiva pari a 500 smc/h. Ingegneria Sostenibile ha notificato in data 17 marzo 2025 un ricorso contro la decisione del Comune di Pignataro Maggiore (Caserta). In precedenza il Comune di Pignataro Maggiore, con provvedimento del 14 gennaio 2025, aveva intimato la sospensione dei lavori e, successivamente, con ordinanze nn. 15 e 16 del 28 febbraio 2 del 3 marzo 2025 aveva dichiarato l’inefficacia della PAS e intimato il ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni. Ingegneria Sostenibile srl aveva proposto istanza per PAS a inizio agosto 2022, presentando poi a novembre 2024 istanza di “Comunicazione Inizio Lavori”.
Il TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, ha pubblicato la sentenza 6 novembre 2025, n. 7164. Si parla per lo più di PAS. Nella sentenza si ricorda che i termini per le contestazioni da parte dei comuni per progetti da energie rinnovabili sono perentori. Questo il messaggio principale?
Il messaggio principale è che il procedimento semplificato di cui all’art. 6 del D.lgs. 28/2011 (oggi trasfuso con qualche modifica all’art. 8 del TUFER) non impone solo oneri in capo al privato ma anche precisi obblighi e responsabilità anche ai Comuni che hanno 30 giorni per valutare un progetto ed eventualmente chiedere integrazioni documentali e modifiche. Al decorso di quei 30 giorni la legge ricollega un preciso effetto: il consolidamento del titolo autorizzativo. E, pertanto, è illegittimo un provvedimento del Comune interessato successivo a tale finestra temporale che contesti il progetto (e il titolo autorizzativo così formatosi) per ragioni, formali o sostanziali, rilevabili nei suddetti 30 giorni.
Nel caso specifico, il TAR parla di un impianto a biogas per la produzione di biometano da scarti agricoli e deiezioni. Ma i principi generali rimangono applicabili anche al fotovoltaico, giusto?
Confermiamo, la pronuncia è importante perché conferma il valore della semplificazione prevista dal legislatore con la PAS.
Forse utile ribadire quali sono questi principi?
Confermo, la pronuncia è importante perché conferma il valore della semplificazione prevista dal legislatore con la PAS. Più che dei principi si ribadisce la cogenza di un modello procedimentale che le amministrazioni pretendono di disattendere puntualmente. Il regime della PAS prevede diversi segmenti procedimentali: il primo, consistente nell’attivazione della procedura, in cui, certamente, è in capo al privato l’onere di produrre un’istanza, completa delle asseverazioni di legge, il più possibile esaustiva e conforme a quanto indicato dalla legge; il secondo segmento procedimentale vede entrare in campo l’esercizio dei poteri di governo del territorio da parte del Comune, il quale deve valutare se: (i) bloccare l’intervento; (ii) integrare l’istanza con pareri di propria competenza; (iii) avviare una conferenza di servizi per raccogliere gli atti di assenso delle altre amministrazioni interessate. Questo secondo segmento ha delle tempistiche di legge non derogabili dal Comune. E, in assenza dell’iniziativa del Comune, l’intervento oggetto della PAS deve ritenersi autorizzato. Altro piano è quello dell’esercizio dei poteri di autotutela.
E i termini per l’autotutela? Anche l’esercizio di eventuali poteri di autotutela è quindi limitato nel tempo?
Per l’esercizio dei poteri di autotutela valgono le previsioni della L. 241/1990 che prevede un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici. Ma più che i termini per l’esercizio di tali poteri occorre ricordare i presupposti oggettivi: non si può annullare in autotutela un titolo edilizio conseguito mediante PAS per asserite carenze della istanza iniziale che il Comune poteva rilevare nei 30 giorni. L’autotutela è un rimedio straordinario per eliminare un atto che presenta evidenti vizi di illegittimità.
Il TAR scrive che il comune in questione avrebbe dovuto agire per il conseguimento di pareri terzi, ovvero avviare una conferenza di servizi. In generale quindi quale il ruolo della Soprintendenza in caso di PAS? Non può opporsi a meno di richiesta di intervento da parte del Comune?
Il ruolo della Soprintendenza va circoscritto. In linea generale, quando un’area destinata ad ospitare un progetto non è sottoposta a vincolo, come nel caso deciso, il ruolo della Soprintendenza è equiparato a quello delle altre amministrazioni coinvolte nel procedimento autorizzativo. Nel caso di progetti ubicati su aree idonee.
Questa sentenza aumenterà la sicurezza per le banche finanziatrici?
Ne siamo certi. La fermezza delle statuizioni contenute in questa sentenza consente di confortare banche ed investitori rispetto al rischio di atti arbitrari delle pubbliche amministrazioni.
Quali sono le possibili conseguenze? O si tratta per lo più di ribadire un qualcosa che si sapeva già?
La conseguenza è una maggiore certezza del diritto, che è quello di cui ha disperatamente bisogno il mondo dell’imprenditoria per continuare ad investire e a credere negli investimenti.
Altre considerazioni?
Riteniamo che nel settore potrebbe farsi un passo ulteriore e cioè eliminare i poteri di autotutela, che rispondono ad una realtà giuridica ed economica ormai superata e introducono un elemento di rischio su un arco temporale troppo lungo rispetto all’arco temporale su cui l’imprenditore e l’investitore sono chiamati a proiettare le proprie decisioni e i rischi da assumersi.
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