Sei punti di vista sul Testo Unico FER: le principali novità

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pv magazine Italia ha sentito sei esperti, tra cui cinque avvocati, per capire le conseguenze del Testo Unico FER. L’articolo verrà pubblicato in puntate. In questo primo articolo parliamo delle novità principali del decreto legislativo n. 178/2025.

Feliciano Palladino, fondatore e managing director di NexAmm, ha detto che il Correttivo chiarisce le definizioni, rende più cogente la piattaforma SUER e introduce un meccanismo di risoluzione delle controversie che mira a evitare che ogni attrito amministrativo finisca davanti al TAR. Giovanni Battista De Luca, partner di Advant Ntcm, ha detto che il Governo si è per lo più limitato a conferire rigore normativo ai principi elaborati dal Giudice Amministrativo negli ultimi anni. Marcello Astolfi, managing partner presso Studio Legale Project-Lex, ha detto che le novità sono dieci. Felice Lucia, country manager di Jinko Power Technology, ha detto che le novità possono essere semplificate in tre macrocategorie: definizioni chiave, timing procedurale e integrazione di BESS e idrogeno. Cristina Martorana, partner di Legance, ha spiegato che il decreto ha osato troppo poco. Pina Lombardi, partner presso Chiomenti, ha sottolineato che non ha comunque prodotto un effetto pienamente risolutivo.

Entrerà in vigore l’11 dicembre il correttivo del Testo unico FER approvato dal governo venerdì 21 novembre. Il decreto legislativo n. 178/2025 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 26 novembre. Quali le novità principale di questo decreto che modifica il TUR 190/2024? Il correttivo vuole per esempio dare più certezza procedurale, giusto?

Felice Lucia, country manager di Jinko Power Technology:  Sì. Il correttivo interviene su tre assi:

    • chiarisce definizioni chiave (impianto ibrido, opere connesse, infrastrutture indispensabili);
    • ristruttura il timing procedurale (VIA prima dell’AU, ruoli più netti per PAS/AU);
    • integra meglio BESS, idrogeno e repowering nel TU FER.
      L’intento evidente è aumentare la prevedibilità degli iter e ridurre il contenzioso, anche se il quadro potrà ancora evolvere con successive sentenze e norme regionali.

Feliciano Palladino, fondatore e managing director di NexAmm: La sensazione è quella di un Testo Unico che, dopo il primo anno di rodaggio, viene “tarato” per eliminare le ambiguità che stavano rallentando i progetti. Il D. Lgs. n. 190/2024 aveva già messo in ordine i regimi amministrativi (attività libera, PAS, autorizzazione unica) e spinto su digitalizzazione e aree idonee, ma lasciava spazi interpretativi in alcuni snodi chiave, con il risultato che la prassi locale finiva per fare la differenza. Il correttivo interviene proprio su quest’ultimo aspetto: chiarisce le definizioni, rende più cogente la piattaforma SUER e introduce un meccanismo di risoluzione delle controversie che mira a evitare che ogni attrito amministrativo finisca davanti al TAR. È una correzione di metodo prima ancora che di merito: meno variabilità, più standardizzazione, e quindi più certezza procedurale per operatori e banche.

Cristina Martorana, partner di Legance: Non proprio, e a mio avviso ha osato troppo poco. Certamente sono da accogliere positivamente l’allungamento del termine di inizio lavori (da 1 a 2 anni) riferito alla PAS, in quanto stabilito a pena di decadenza senza possibilità di proroga, nonché la previsione della compatibilità ex lege con gli strumenti urbanistici approvati ed i regolamenti edilizi vigenti, e il non contrasto con gli strumenti urbanistici adottati, dell’edilizia libera e della PAS purché gli impianti ricadano in aree idonee. Ben vengano poi le modifiche in materia di artato frazionamento. Non solo adesso si parla di “unicità dell’iniziativa”, ma sostituendo la congiunzione “ovvero” con una “e”, è stato chiarito che un progetto si intende unico solo se ricorrono cumulativamente due circostanze: deve trattarsi di impianti di medesima fonte realizzati in aree vicine (contigue?) e riconducibili allo stesso centro di interessi.

Pina Lombardi, partner presso Chiomenti: Condivido le riflessioni, in particolare riguardo al fatto che, pur essendo il correttivo necessario, esso non ha comunque prodotto un effetto pienamente risolutivo. Oltre alle importanti novità già evidenziate, meritano attenzione anche alcune previsioni aggiuntive: il riconoscimento dell’idoneità dei contratti preliminari a dimostrare la disponibilità dell’area (un chiarimento fondamentale ai fini della PAS), l’innalzamento a 12 MW della soglia di potenza per la realizzazione tramite PAS nelle aree idonee (aspetto che dovrà tuttavia essere conciliato con le restrizioni introdotte dal DL 175/2025 e con gli scenari che ne deriveranno), l’inquadramento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA come fase preliminare all’avvio del procedimento autorizzatorio unico, nonché l’esplicita inclusione, all’articolo 1, degli impianti di accumulo e degli elettrolizzatori tra gli interventi disciplinati dal Decreto (così da rendere indubbia l’applicazione a tali impianti di tutte le relative disposizioni).

Marcello Astolfi, managing partner presso Studio Legale Project-Lex: Il D.lgs 178/2025 è stato introdotto (unitamente al D.L. 175/2025) con l’intento di fornire maggiore certezza agli operatori recependo alcune problematiche riscontrate nella prassi recente ed integrando il D.lgs 190/2024 (TU FER)  attraverso nuove definizioni normative e semplificando alcune procedure autorizzative riducendone in taluni casi anche i termini.

Le principali novità sono le seguenti:

  1. Inserimento della disciplina degli impianti di accumulo ed elettrolizzatori all’interno del campo di applicabilità del D.lgs. 190/2024;
  2. Definizione di “impianto ibrido” di “interventi edilizi” di “opere connesse”, di infrastrutture indispensabili”, di “revisione di potenza(art. 3);
  3. Introduzione della funzione di supporto e consulenziale della “piattaforma SUER” in favore dei soggetti proponenti un progetto rientrante nelle tabelle A, B o C e delle amministrazioni interessate (art. 5)
  4. Definizione di “unico impianto” in tema di cumulabilità (artato frazionamento) delle procedure autorizzative degli interventi (art. 6);
  5. Estensione del regime di PAS a talune tipologie di progetti prima previsti in tabella A a causa di vincoli paesaggistici (art. 6);
  6. Precisazione che gli interventi in PAS nella “aree idonee” e nelle “zone di accelerazione” devono ritenersi automaticamente coerenti con gli strumenti urbanistici ed i regolamenti edilizi vigenti ed esplicitazione della sufficienza di “contratti preliminari”  ai fini della attestazione della disponibilità dell’area di intervento (art. 7)
  7. Precisazione che la fase di verifica di assoggettabilità a VIA precede l’avvio del procedimento di AU e dura un massimo di 90 giorni dalla verifica di completezza documentale (art. 8)
  8. Modifica del regime della “concessione” di cui all’art. 10 del TU con la  precisazione che la stessa non si applica in caso di mero rilascio di servitù interferenti o meno con opere e infrastrutture esistenti (art. 9)
  9. Introduzione di un meccanismo di risoluzione alternativa delle controversie – di competenza regolamentare di ARERA e di attuazione di competenza del Gestore Unico S.p.A. – avente ad oggetto la “procedibilità” dei progetti, l’accertamento di eventuali vincoli incidenti, l’individuazione del procedimento da seguire (Tabella A, B o C) e l’autorità competente
  10. Vengono infine modificate alcune parti degli allegati A, B e C, al fine di ridefinire alcune soglie di potenza o talune tecnologie  (artt. 16, 17 e 18)

Giovanni Battista De Luca, partner di Advant Ntcm: Il Correttivo ha apportato senza dubbio delle novità al settore delle rinnovabili, ma sicuramente non si può parlare di rivoluzione normativa. A mio avviso, il Correttivo potrebbe essere inteso come un intervento “timido” che non ha avuto la prontezza di dare una svolta in chiave acceleratoria e/o sostanzialmente migliorativa al settore. Le principali novità consistono nel recepimento legislativo di principi e orientamenti già consolidati in giurisprudenza: si pensi all’inclusione degli impianti di accumulo tra quelli a cui si applicano i regimi amministrativi del TU FER oppure al riconoscimento dei contratti preliminari come titoli idonei ai fini del riconoscimento della disponibilità delle aree. In sostanza, sembra che il Governo si sia limitato a conferire rigore normativo ai principi elaborati dal Giudice Amministrativo negli ultimi anni, senza, tuttavia, impegnarsi a prevedere nuove misure attuative dei principi di semplificazione e celerità.

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