pv magazine Italia ha sentito sei esperti, tra cui cinque avvocati, per capire le principali novità derivanti dal Testo Unico FER. L’articolo verrà pubblicato in puntate. Dopo aver parlato delle principali novità e degli impianti ibridi, questa terza puntata analizza i cambiamenti per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).
Pina Lombardi, partner presso Chiomenti, ha sottolineato il ruolo delle regioni nel sistema precedente. Feliciano Palladino, fondatore e managing director di NexAmm, ha detto che, in pratica, l’ambiente diventa un “filtro” ex ante. Felice Lucia, country manager di Jinko Power Technology, ha spiegato che il limite di 90 giorni serve a evitare che l’esito arrivi dopo mesi di conferenza dei servizi. Cristina Martorana, partner di Legance, ha poi sottolineato l’importanza che i termini indicati [90 giorni] vengano rispettati. Giovanni Battista De Luca, partner di Advant Ntcm, ha spiegato che, secondo la relazione illustrativa del Governo, la modifica ha lo scopo di rafforzare il principio di integrazione procedimentale. “Questo nuovo ordine non soltanto rende il procedimento più lineare e certo ma oltretutto ridurrà anche un’imponente fonte di contenzioso amministrativo”, ha concluso Marcello Astolfi, managing partner presso Studio Legale Project-Lex.
Cosa cambia per la VIA? La verifica di assoggettabilità a VIA dovrà essere svolta prima dell’avvio dell’iter autorizzativo. Teoricamente, se non sbaglio, la verifica non può superare i 90 giorni dalla chiusura della fase di verifica documentale. Cosa vuol dire e quali sono le conseguenze?
Lombardi: Per quanto concerne la prima questione relativa alla VIA, si rileva che è stata eliminata la possibilità per il proponente di richiedere il provvedimento di VIA al di fuori del procedimento di AU. La separazione tra verifica di assoggettabilità a VIA e procedimento unico mirava, secondo il legislatore, a evitare aggravamenti amministrativi e l’obbligo per il proponente di presentare da subito “documentazione molto più ingente… a partire dal primo embrione del procedimento”. Tuttavia, alcune Regioni hanno spesso disposto l’assoggettamento a VIA basandosi solo sulle dimensioni degli impianti o richiedendo documenti aggiuntivi tipici della VIA, generando di fatto un doppio procedimento ambientale e allungando significativamente l’iter. Per questo, spesso, facendo leva sull’art. 14.8 del D.M. 10 settembre 2010 (ancora vigente e da adeguare al Decreto FER), si è scelto di procedere direttamente con la VIA.
Palladino: Prima del correttivo, la relazione tra procedura AU e screening VIA non era rigidamente ordinata e lo screening poteva essere gestito dentro o a valle dell’avvio AU. Ciò ha comportato, nella pratica, il verificarsi di inaccettabili “stop-and-go” nel corso dell’istruttoria: conferenza avviata, poi richiesta di integrazioni ambientali, poi ricalibrazione del procedimento. Il correttivo ribalta la logica: lo screening deve stare prima dell’AU e ha un tempo massimo di 90 giorni dalla chiusura della verifica di completezza documentale. In pratica, l’ambiente diventa un “filtro” ex ante. Per gli sviluppatori significa arrivare prima con dossier più robusti, ma evitare sorprese nel cuore della conferenza decisoria.
Martorana: Si tratta, se i termini saranno rispettati, di una forte semplificazione dato che ricollega l’inizio del decorso del termine entro cui chiudere la verifica di assoggettabilità al momento in cui è stata conclusa la verifica di completezza della documentazione. Tutta sta in quel: se i termini indicati [90 giorni] saranno rispettati considerato lo spazio per le osservazioni e controdeduzioni.
Lucia: La verifica di assoggettabilità diventa un filtro preliminare obbligato: prima si decide se il progetto entra in VIA e quindi la procedura VIA , poi si avvia l’AU. Il limite di 90 giorni serve a evitare che l’esito arrivi dopo mesi di conferenza dei servizi.
Conseguenze: meno procedimenti che si bloccano a metà, ma anche selezione più dura a monte dei progetti “borderline”. Molto dipenderà dalla capacità delle Regioni di rispettare davvero i tempi.
De Luca: Il Correttivo stabilisce che il procedimento autorizzativo unico comprende, ove occorrenti, la VIA e la VIncA. Diversamente, lo screening VIA dovrà precedere l’avvio dell’iter autorizzativo. La VIA, inoltre, non potrà essere acquisita al di fuori del procedimento autorizzativo unico, ma dovrà rappresentare una fase “inseparabile” dallo stesso: come conseguenza di tale previsione, è stato abrogato il comma 14, che disponeva la possibilità per il soggetto proponente di chiedere che il provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA fosse rilasciato al di fuori del procedimento di autorizzazione unica. Secondo la relazione illustrativa del Governo, tale modifica ha lo scopo di rafforzare il principio di integrazione procedimentale, ricomprendendo all’interno del procedimento unico tutti i titoli edilizi e rendendo la valutazione di impatto ambientale una fase “non più separabile” dallo stesso. Con riferimento allo screening VIA, si osserva che – ove necessario – il relativo svolgimento rappresenterà una condizione preliminare per l’avvio dell’iter autorizzativo.
Astolfi: Il nuovo sistema stabilisce che la verifica di assoggettabilità a deve essere svolta prima dell’avvio dell’iter autorizzativo. In concreto, questo significa che il proponente non può più avviare l’Autorizzazione Unica e scoprire solo all’esito che necessiti la VIA. Tale circostanza fino ad oggi si verificava spesso e comportava integrazioni tardive, sospensioni e talvolta l’annullamento dell’intero iter autorizzativo. Con il nuovo impianto normativo, l’esito dello screening di VIA decisione deve pervenire entro 90 giorni, che decorrono “dalla conclusione della fase di verifica di completezza della documentazione”. Questo nuovo ordine non soltanto rende il procedimento più lineare e certo ma oltretutto ridurrà anche un’imponente fonte di contenzioso amministrativo.
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