Con quattro ordinanze depositate il 22.12.2025 (Ordinanza 10150/2025, 10148, 10149 e 10151) il Consiglio di Stato ha sollevato tre questioni pregiudiziali che hanno per oggetto la compatibilità, rispetto alla normativa UE, della disciplina italiana in materia di extraprofitti nel settore dell’energia, introdotta dall’art. 15 bis del DL 4/2022.
Lo ha spiegato a pv magazine Italia, l’avvocato Cesare Mainardis dello Studio Legale Mainardis che, insieme ai colleghi Aldo Travi e Mario Nussi, assiste sia il produttore del ricorso “pilota” pendente alla Corte di Giustizia dell’UE (CGUE), sia uno dei quattro operatori economici che sono parti dei giudizi innanzi al Consiglio di Stato”.
Andando con ordine: il TAR Milano, nel dicembre 2022, aveva accolto quattro ricorsi “pilota”, selezionati tra i tanti proposti da produttori di energia da fonti rinnovabili, annullando la deliberazione dell’Arera 21 giugno 2022 n. 266/2022/R/eel e gli atti applicativi del GSE che avevano dato attuazione all’art. 15 bis del DL 4/2022 – prevedendo, in sostanza, un tetto ai ricavi ma solo per alcune categorie di produttori da rinnovabili. Nel gennaio 2023, a fronte degli appelli presentati da Arera e GSE, il Consiglio di Stato aveva sospeso le sentenze del TAR, accordando prevalenza alle ragioni dell’erario.
Nel luglio 2023 il TAR Milano, individuando un nuovo ricorso “pilota”, aveva allora sollevato alla Corte di Giustizia dell’UE una serie di questioni pregiudiziali rispetto al diritto eurounitario: la causa è stata discussa il 6 novembre 2024, le conclusioni dell’Avvocato generale sono state depositate il 6 febbraio 2025 e la pronunzia della decisione da parte della CGUE è fissata per il 22 gennaio 2026 (Causa C-423/23, Secab).
Nondimeno nelle more, e dopo avere rinviato più volte l’udienza di discussione dei quattro appelli proposti da Arera e GSE proprio in attesa della pronuncia della CGUE, anche il Consiglio di Stato, seppure a poche settimane dalla decisione della Corte di Giustizia, ha sollevato tre nuove questioni pregiudiziali che mettono in dubbio la compatibilità della disciplina italiana con il diritto dell’UE.
“Le tre questioni non sono esattamente coincidenti con quelle oggetto del primo rinvio pregiudiziale operato dal TAR Milano”, spiega l’avvocato Mainardis. “Con la prima questione, il Consiglio di Stato si interroga oggi sulla compatibilità di una disciplina, come quella dettata dall’art. 15 bis, che interviene nella fissazione dei prezzi con modalità diverse da quelle previste dall’art. 5 della direttiva (UE) 2019/944”.
L’avvocato chiarisce che, se alla prima domanda non si dovesse rispondere in modo favorevole, il giudice nazionale si pone un secondo dubbio. In particolare, si chiede se una norma europea successiva permetta agli Stati membri di mantenere misure che limitano i ricavi di mercato anche quando tali misure erano già state adottate in precedenza e risultano in contrasto con una direttiva europea più vecchia. Inoltre, si domanda se queste misure possano essere considerate valide solo se rispettano precise condizioni e requisiti stabiliti dallo stesso regolamento.
Infine, nel caso in cui la risposta a questo secondo dubbio fosse positiva, si arriva alla terza questione. Il Consiglio di Stato chiede alla Corte di giustizia dell’UE se alcune disposizioni del regolamento europeo impediscano l’applicazione di una legge nazionale che fissa un tetto ai ricavi non sulla base dell’utile reale dell’impresa, ma calcolandolo come differenza tra un prezzo di riferimento stabilito per aree di mercato e il prezzo effettivamente praticato dai produttori, come previsto dalla normativa nazionale citata.
Le parole di Mainardis sono esattamente queste: “in caso di risposta negativa alla prima questione pregiudiziale, il Giudice nazionale si interroga se l’art. 8, par. 1 lett. a) del regolamento (UE) n. 2022/1854 (sopravvenuto rispetto alla disciplina contenuta nel DL 4/2022), quando consente agli Stati membri di mantenere misure che limitano ulteriormente i ricavi di mercato, debba interpretarsi nel senso di far salve con effetto retroattivo le misure già adottate dagli Stati membri ancorché in contrasto con la Direttiva (UE) n. 2019/944 e, in tal caso, soltanto a condizione della loro conformità alle condizioni e ai presupposti di cui agli articoli 7 e 8 dello stesso Regolamento. Infine, ed è la terza questione pregiudiziale, in caso di risposta positiva alla seconda questione pregiudiziale, il Consiglio di Stato chiede alla CGUE se gli art. 6, 7 e 8 del Regolamento (UE) n. 2022/1854, in relazione alle definizioni di ‘ricavi di mercato’ e di ‘ricavi eccedenti’ contenute, rispettivamente, nell’articolo 2, punti 5 e 9, dello stesso regolamento, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano all’applicazione di una normativa nazionale che ponga ai ricavi un tetto calcolato non sull’utile di impresa, ma sulla differenza tra un prezzo di riferimento stabilito in via tabellare per zone di mercato e un prezzo di mercato praticato dai produttori – come prevede appunto l’art. 15 bis”.
Il legale ragione sulla serie di questioni interpretative che dunque si sommano a quelle su cui pronuncerà a breve la CGUE, ed alle altre poste da diversi Giudici nazionali ed aventi ad oggetto normative simili a quella italiana – C-467/24, 2Valorise Ham e C-633/23, Electrabel SA, vicende giurisprudenziali richiamate anche nelle ordinanze del Consiglio di Stato.
“Sarà interessante vedere – conclude l’avv. Mainardis – se, e come la imminente pronunzia della Corte di Giustizia sulle prime questioni pregiudiziali poste dal TAR Milano darà risposta, indirettamente, anche alle nuove questioni sollevate dal Consiglio di Stato rispetto alle quali, in ogni caso, deve aprirsi un autonomo giudizio innanzi alla CGUE”.
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