Stop alla maggiorazione incentivi per moduli non conformi: legittimi i controlli tardivi del GSE

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Il Consiglio di Stato ha dato ragione al GSE nel ricorso 2872/2025, confermando la perdita della maggiorazione del 10% della tariffa incentivante per l’impianto di Solar Farm 5 e chiarendo che il Gestore può intervenire anche dopo anni quando emergono, in punto di fatto, irregolarità sui moduli installati.

Ad assistere il GSE, assieme al collega Antonio Pugliese, è stato l’avv. prof. Giovanni Pesce, che ha rilasciato un’intervista a pv magazine Italia.

Prima di esprimersi sulla sentenza a per inquadrare il contesto, il legale spiega che “il giudice amministrativo si è interrogato più volte sull’ampiezza dei poteri di autotutela del GSE rispetto alla fase di ammissione degli incentivi e le relative sentenze, tra primo e secondo grado di giudizio, offrono un panorama a volte non univoco. La giurisprudenza, per grandi linee, è restrittiva, nel senso che riconosce, anche a distanza di anni, i poteri di riesame da parte del GSE solo quando gli elementi fattuali non erano conosciuti o non erano ragionevolmente conoscibili al momento della domanda. In altre parole, se il GSE ha fatto affidamento su una certa ricostruzione dei fatti che, ex post, si è rivelata non conforme alla realtà, il GSE, in presenza di fatti nuovi, esercita legittimamente i suoi poteri di rimettere in discussione quanto originariamente approvato. Questa sentenza, appunto, afferma questo ed è, a mio avviso, è corretta dal punto di vista giuridico “.

Quello in questione è un impianto fotovoltaico a terra da 4,2 MW integrato su serre a Gela, ammesso al Quarto Conto Energia e alla maggiorazione del 10% per componenti prodotti per almeno il 60% in UE. Nel 2012 il GSE aveva concluso la prima verifica e ammesso l’impianto agli incentivi. Nel 2022 il GSE ha però revocato tale maggiorazione, sostenendo che non era provata l’origine europea dei moduli, e riconoscendo all’impianto la sola tariffa base di 0,250 €/kWh.

L’avvocato Pesce spiega che in primo grado il TAR Lazio aveva dato ragione alla società, annullando il provvedimento del GSE perché considerato un illegittimo esercizio di autotutela a distanza di oltre dieci anni e lesivo del legittimo affidamento.

Il nodo: moduli diversi da quelli dichiarati

Con il sopralluogo del 2019: il GSE scopre che, a parità di marca, in campo non ci sono solo i moduli modello “S1” dichiarati all’atto della richiesta di incentivo, ma anche moduli “MSE S1”. In origine il soggetto responsabile aveva dichiarato 11.280 moduli modello S1, mentre dal verbale di sopralluogo risulta che oltre 10.500 moduli sono MSE S1, cioè più del 90% dell’impianto.

“Alla richiesta di incentivi, il GSE effettua una prima verifica: controlla la conformità dei pannelli, la loro provenienza e la documentazione tecnica. Sulla base di questa verifica iniziale o su autodichiarazioni, vengono riconosciuti e concessi gli incentivi. In concreto, però, è probabilmente irrealizzabile un controllo puntuale: significherebbe impiegare migliaia di ispettori su tutto il territorio nazionale, soprattutto considerando che, all’epoca, le richieste di incentivo erano numerosissime”.

Così accade che i sopralluoghi avvengano anche dopo diversi anni o vengano ripetuti. In questa fase successiva, come in questo caso, può emergere che alcuni pannelli non erano regolari: ad esempio, che provenivano dalla Cina quando non avrebbero dovuto, che le targhette non erano correttamente installate, oppure che i moduli erano diversi da quelli dichiarati nella domanda di incentivo.

Autotutela e legittimo affidamento: cosa dice la sentenza

Il TAR aveva letto il provvedimento del 2022 come un annullamento d’ufficio tardivo, applicando l’art. 21‑nonies della legge 241/1990 e ritenendo violato sia il termine ragionevole sia il legittimo affidamento della società. Il Consiglio di Stato ribalta l’impostazione: chiarisce che il GSE non è tornato sui medesimi elementi già esaminati nel 2012, ma ha esercitato il distinto potere di verifica e controllo a campione previsto dall’art. 42 del d.lgs. 28/2011, alla luce di fatti prima ignoti (la presenza dei moduli MSE S1).

Il TAR e Consiglio di Stato, su lati opposti, hanno affrontato, perciò, una questione giuridica complessa: è possibile, a distanza di anni, rimettere in discussione un provvedimento che era stato originariamente positivo? E, soprattutto, che tipo di verifica è chiamato a fare il GSE “a monte”, al momento della concessione dell’incentivo, e quale verifica può invece svolgere “a valle”, dopo diversi anni?

Quest’ultima sentenza contribuisce senza dubbio a fare maggiore e ad indirizzare anche l’attività degli operatori.

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