Consiglio di Stato: aree idonee più larghe per il fotovoltaico, ma il nuovo Tufer chiude il perimetro

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È la sentenza n. 10.383/2025 del Consiglio di Stato, relativa al ricorso n. 3146/2025 promosso dal Comune di San Giuliano Terme contro Trina Solar Iulia a fissare un nuovo punto fermo sul tema delle aree idonee per il fotovoltaico a terra. Il Comune chiedeva la riforma della decisione del TAR Toscana favorevole al progetto presentato da Trina Solar Iulia. Nel giudizio è intervenuta ad opponendum anche la compagine agricola locale.

La pronuncia nasce per risolvere un contrasto giurisprudenziale sull’interpretazione dell’articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 199/2021, che – nella versione allora vigente – elencava le aree considerate idonee per l’installazione degli impianti FER. Il nodo era capire se alcuni requisiti dovessero essere applicati insieme (in modo cumulativo) oppure in alternativa.

Come spiega a pv magazine Italia l’avvocato Elena Motta, specializzata in Energia e Infrastrutture, che ha analizzato e commentato la questione legale, “si tratta di una sentenza che consolida un orientamento giurisprudenziale favorevole allo sviluppo delle fonti rinnovabili, offrendo un’interpretazione estensiva della disciplina applicabile all’individuazione delle aree idonee alla realizzazione di impianti FER.”

Nel dettaglio, il Consiglio di Stato è stato chiamato a pronunciarsi sull’interpretazione delle lettere c-ter e c-quater dello stesso articolo.

La Sezione ha adottato una lettura diversa, più coerente con gli obiettivi di sviluppo delle rinnovabili: “Nel caso di specie, il Consiglio di Stato è chiamato a dirimere un recente contrasto giurisprudenziale sorto in ordine all’interpretazione delle lettere c-ter e c-quater dell’art. 20, comma 8, del d.lgs. n. 199/2021, all’epoca norma di riferimento per l’individuazione delle aree idonee all’installazione di impianti fotovoltaici a terra. Come noto, secondo una parte delle amministrazioni e della giurisprudenza di primo grado, i requisiti previsti dalle due disposizioni avrebbero dovuto operare in via cumulativa, con un effetto fortemente restrittivo sul novero delle aree qualificabili come idonee. Secondo un diverso orientamento, qui espressamente fatto proprio dal Consiglio di Stato, tali previsioni operano invece in via alternativa, con conseguente ampliamento delle aree astrattamente idonee.”

Una scelta interpretativa che trova fondamento anche nella struttura stessa della norma: “L’interpretazione accolta dalla Sezione appare particolarmente convincente anche sul piano letterale e sistematico: il comma 8 dell’art. 20 reca infatti un elenco di aree idonee, in cui ciascuna lettera individua una fattispecie autonoma, mentre la lettera c-quater si colloca in una posizione di chiara sussidiarietà, destinata a operare solo laddove non ricorrano i presupposti applicativi delle ipotesi precedenti.”
La sentenza ribadisce inoltre un principio di grande rilevanza per gli operatori: la prevalenza della pianificazione energetica nazionale su quella locale. Regioni e Comuni non possono reintrodurre, tramite strumenti urbanistici o regolamenti, vincoli che il legislatore statale ha già escluso.

Resta però un elemento di attenzione. Il quadro normativo è nel frattempo cambiato e la portata della sentenza va letta alla luce delle nuove disposizioni:
“Pur trattandosi di una pronuncia di indubbio interesse, occorre tuttavia considerare che l’art. 11-bis del Tufer, introdotto dal d.l. n. 175/2025, segna un cambio di paradigma netto rispetto all’art. 20, comma 8, del d.lgs. n. 199/2021 oggetto di interpretazione nella sentenza in commento. La nuova disposizione introduce infatti un elenco di aree idonee strutturato in termini sostanzialmente chiusi, privo di una clausola di chiusura e salvaguardia generale analoga alla previgente lettera c-quater. In questo senso, può dirsi che il legislatore abbia oggi consapevolmente ristretto quello spazio interpretativo che il Consiglio di Stato, nel regime previgente, aveva invece valorizzato in chiave espansiva”

Il pensiero finale è quello di una decisione che rappresenta un punto fermo sul passato recente, rafforzando un orientamento giurisprudenziale favorevole alle rinnovabili. Allo stesso tempo, evidenzia come l’evoluzione normativa stia ridefinendo – in senso più restrittivo – il perimetro entro cui si giocheranno le prossime sfide dello sviluppo energetico in Italia.

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