Aree idonee, la sentenza chiarisce: la lett. c-quater è un criterio autonomo

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Con la sentenza n. 1099/2026, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso in appello promosso da Neoen, annullando il provvedimento di diniego di una PAS, motivato dalla necessità di rispettare i criteri di idoneità indicati dal punto c-quater ma anche c-ter dell’art. 20 del D. Lgs. 199/2021.

pv magazine Italia ne ha parlato con l’avvocato Andrea Sticchi Damiani dello Studio Legale Andrea Sticchi Damiani che ha assistit Neoen insieme a Ivano Saltarelli e Giulia Guidetti di Green Horse Legal Advisory.

“Con la recente sentenza n. 1099/2026, il Consiglio di Stato, pronunciandosi sul rapporto tra le ipotesi di idoneità di cui all’art. 20, co. 8 del d.lgs. n. 199/2021, ha chiarito che la fattispecie di cui alla lett. c-quater) costituisce una fattispecie distinta e autonoma rispetto a quelle contemplate dalle lettere precedenti della medesima disposizione”.

Sticchi Damiani spiega che la vicenda concerneva un diniego di PAS fondato sulla ritenuta non inidoneità dell’area di impianto ex art. 20, co. 8 del d.lgs. n. 199/2021 in quanto l’impianto fotovoltaico era destinato a essere realizzato in un’area rispettosa delle condizioni prescritte dalla lett. c-quater) ma non anche, in via cumulativa, della condizione di prossimità di cui alla lett. c-ter), n. 1 della disposizione in commento.

Il Collegio, nel dichiarare l’illegittimità del diniego oggetto del giudizio, ha confermato che con l’ipotesi di idoneità di cui alla lett. c-quater) “il legislatore ha inteso ampliare, nel regime transitorio, il novero delle aree idonee, prevedendo una fattispecie autonoma che generalizza – rispetto alla precedente tipizzazione casistica – il novero delle aree idonee”.

Il legale sottolinea che si tratta di una sentenza in grado di assumere rilievo sistematico per la chiarezza interpretativa offerta in relazione ai criteri di idoneità delle aree, tuttora attuali in virtù della norma transitoria introdotta in sede di conversione in legge del d.l. n. 175/2025.

“Con la pronuncia in esame, inoltre, il Consiglio di Stato ha ribadito la preminenza, nell’ambito delle procedure autorizzative, della riserva di procedimento amministrativo quale strumento esclusivo per bilanciare i vari interessi in gioco, che può condurre anche al superamento della tipizzazione legale come area ‘idonea’ o ‘non idonea’, la quale -il Collegio lo sottolinea a chiare lettere-funge da linea di indirizzo non vincolante”, conclude Sticchi Damiani.

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