DL Pnrr, Italia Solare chiede modifiche alle disposizioni per le comunità energetiche

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Italia Solare, nell’ambito delle audizioni in corso alla Camera dei deputati per la conversione del DL Pnrr, ha chiesto di inserire una previsione che definisca un percorso per assicurare il contributo a tutti i progetti idonei che hanno presentato istanza al bando CER entro il 30 novembre 2025. Inoltre, relativamente all’articolo 27, ha domandato di avere certezze sulla scadenza del 30 giugno 2028, affinché sia coerente con i tempi reali di connessione e autorizzazione, e di introdurre termini congrui per gli accordi Mase-GSE.

Nella memoria depositata dall’associazione, si legge che nel 2025 governo e parlamento sono intervenuti “troppe volte” con norme sulle rinnovabili e “in modo disorganico e generando tante incertezze, rallentamenti, aumento dei costi”. In particolare, le riforme relativa al Pnrr, sono risultate “approssimate e con effetti del tutto negativi”.

Non fa eccezione, secondo Italia Solare, l’ultimo DL Pnrr approvato dal Consiglio dei ministri a gennaio. In cui, all’articolo 27, si istituisce, tra gli altri, il programma di sovvenzion per la concessione di contributi in conto capitale a investimenti in impianti di comunità energetiche rinnovabili e sistemi di autoconsumo collettivo (investimento 1.2 della Missione 2 – Componente 2 del PNRR).

In realtà, sottolinea l’associazione nel documento, “questa norma ratifica decisioni prese in precedenza, in modo secondo noi assai approssimativo. Infatti, il programma istituito dall’articolo 27 va in pratica a sostituire l’investimento originario previsto dal Pnrr, con alcune differenze sostanziali: tra queste, la riduzione delle risorse da 2.200 mln € a 795,5 mln €. La cosa più seria è che questa riduzione di risorse è stata resa operativa in precedenza, nell’ambito dell’ultima proposta italiana di revisione del Pnrr”.

Per risolvere le criticità evidenziate, Italia Solare chiede al Parlamento di intervenire sullo schema di conversione del decreto su due articoli in particolare, come di seguito riportato:

1) utilizzare l’articolo 4 del decreto (tratta di misure per l’attuazione degli interventi previsti dal PNRR e per la realizzazione di quelli non più finanziati con risorse del medesimo) per dare indicazioni e copertura allo sforzo del Mase. Sarebbe infatti utile che il Parlamento fornisca un chiaro indirizzo affinché il Mase recuperi risorse, anche non PNRR, anche con integrazioni volontarie regionali, con l’obiettivo di assicurare il contributo previsto dal bando GSE ai progetti che sono stati presentati entro il termine del 30 novembre 2025, posseggono i requisiti previsti dal bando stesso, ma non sono finanziabili per esaurimento delle risorse a seguito della riduzione della dotazione.

2) integrare l’articolo 27 con alcuni elementi: a) sia assicurato il coordinamento temporale tra la data ultima per l’entrata in esercizio degli impianti che accedono al programma di sovvenzione (30 giugno 2028) e le scadenze inerenti la procedura di realizzazione degli impianti, tra le quali la validità dei preventivi di connessione alla rete elettrica e la durata delle autorizzazioni per la costruzione degli impianti; b) siano indicati termini congrui, e siano qualificati come perentori, entro cui dovranno essere stipulati gli accordi tra il MASE e il GSE previsti dall’articolo 2 dello stesso articolo 27.

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