Friuli-Venezia Giulia: l’elenco delle aree di “presumibile non idoneità” per il fotovoltaico

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Il Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia ha terminato l’esame degli emendamenti al disegno di legge 18 Omnibus. Il Capo IV interessa l’energia e il fotovoltaico delineando, nello specifico, le “aree di presumibile non idoneità” per impianti fotovoltaici.

L’emendamento 71 quinquiesdecies.1, proposto dalla Giunta e approvato in Aula, relativamente agli impianti fotovoltaici a terra, agrivoltaici e flottanti stabilisce che sono “caratterizzate da presumibile non idoneità” le seguenti aree: di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio; ricomprese nei programmi “L’uomo e la biosfera”; siti regionali inseriti nella lista del patrimonio mondiale culturale, naturale riconosciuto dall’UNESCO; agricole destinate a produzioni agroalimentari di qualità, quali le produzioni biologiche, le produzioni DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, DE.CO. e le produzioni tradizionali; altre.

Ai fini della valutazione dei progetti ricadenti nelle suddette aree sono considerati fattori determinanti: la localizzazione; l’estensione della superficie interessata; la tipologia di impianto; la presenza, sul territorio comunale di ulteriori impianti della stessa tipologia; la potenza complessiva dell’impianto; le soluzioni progettuali proposte; la sostenibilità sotto il profilo ambientale e degli impatti sociali ed economici dell’intervento.

Esclusivamente per la valutazione dei progetti di impianti agrivoltaici di potenza superiore a 12 MW “costituisce elemento per la valutazione positiva” la realizzazione in forma di impianto agrovoltaico avanzato o fotovoltaico a terra “a condizione che venga asservita all’impianto, mediante vincolo di non costruzione, un’area agricola almeno pari a cinque volte l’area occupata dall’impianto ed entrambe insistano sul territorio dello stesso Comune o di Comuni contermini”. Per quanto riguarda le Comunità energetiche rinnovabili (CER) l’emendamento stabilisce che decade la “presumibile non idoneità” se sono mantenute le produzioni agroalimentari di qualità o le coltivazioni biologiche.

Pertanto, i progetti degli impianti agrovoltaici di potenza superiore a 12 MW e di quelli destinati alle CER devono essere corredati della relazione tecnica asseverata da un agronomo di cui alle “Linee guida in materia di impianti agrivoltaici” prodotte nel giugno 2022.

Le disposizioni non hanno funzione retroattiva e, dunque, non si applicano ai procedimenti autorizzatori avviati alla data di entrata in vigore della legge, ovvero il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione (BUR).

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