La Conferenza Unificata (Stato-Regioni-Autonomie locali) ha approvato stamattina nella riunione iniziata alle 10 il testo dell’ultima bozza del decreto ministeriale Aree Idonee. L’intesa è stata raggiunta all’unanimità aggiungendo un emendamento che considera “non idonee” le aree in prossimità di beni sottoposti a tutela.
Ieri la trattativa tra governo e Regioni sul DM Aree Idonee si era sbloccata arrivando a un testo che metteva d’accordo tutti. In particolare, rispetto all’ultima versione condivisa anche sulle pagine di pv magazine Italia, è stato modificato l’articolo 7 “Principi e criteri per l’individuazione delle aree idonee”.
Al comma 2 dell’articolo 7 viene stabilito che le Regioni tengono conto, oltre all’esigenza di raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione, delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali. privilegiando l’utilizzo di superfici di strutture edificate e di aree a destinazione industriale e verificando l’idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi come le superfici agricole non utilizzabili.
Il comma 3, modificato stamattina con l’emendamento in Conferenza Unificata, determina che sono considerate “non idonee” le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell’articolo 10 e 136, comma 1, lettera a e b, del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 ovvero il Codice dei beni culturali e del paesaggio. Tra questi rientrano beni immobili e mobili che artistico, storico e archeologico compresi ville, parchi e giardini “di notevole interesse pubblico”.
Le Regioni possono stabilire una fascia di rispetto dal perimetro dei beni sottoposti a tutela di ampiezza differenziata a seconda della tipologia di impianto, proporzionata al bene oggetto di tutela, fino a un massimo di 7 chilometri. Per i rifacimenti (repowering) degli impianti in esercizio non si applicano queste limitazioni ma rimane la competenza del Ministero della Cultura di esprimersi in relazione ai progetti in aree sottoposte a tutela.
Il comma 3 specifica infine che “nell’applicazione del presente comma deve essere contemperata la necessità di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A dell’articolo 2 del presente decreto”.
Il testo, che dovrebbe essere quello definitivo, deve essere ora emanato dal ministro, Gilberto Pichetto Fratin, ed è consultabile cliccando qui.
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