Con tre ordinanze (598, 599 e 600/2025) con esito analogo pubblicate il 26 giugno, il TAR Sardegna ha nuovamente sollevato la questione di legittimità della legge regionale 20/2024 (aree idonee) in quanto, tra le altre ragioni, definisce le aree non idonee che andrebbero, invece, stabilite in sede di pianificazione territoriale. Il giudizio arriva nell’ambito di tre ricorsi presentati da EF Agri Società Agricola.
Le ordinanze, evidenzia lo studio legale Andrea Sticchi Damiani che ha difeso la società, si distinguono da precedenti espressioni in quanto “mettono in dubbio, per la prima volta, il potere delle regioni di normare le aree non idonee con lo strumento legislativo anziché con atto di pianificazione regolamentare come invece previsto dal DM 10.9.2010“.
Se accolto dalla Corte costituzionale, riporta ancora lo studio, il profilo “metterebbe fine alla prassi delle regioni che tentano di normare in peius le aree non idonee con legge regionale”.
Di seguito riportiamo sinteticamente i contenuti di una delle tre pronunce del TAR, l’ordinanza n. 598/2025.
Fatto e ricorso
A novembre 2023 EF Agri ha presentato istanza di valutazione impatto ambientale (VIA) per un progetto di impianto agri-voltaico nei Comuni di Solarussa e Zarfaliu (OR).
Con una nota di settembre 2024, il servizio VIA della Sardegna, decorso il termine previsto per legge, ha comunicato alla ricorrente la sospensione del procedimento fino al termine della legge regionale 5/2025, ovvero la moratoria per le rinnovabili.
A ottobre dello stesso anno, con il ricorso introduttivo, la società ha chiesto l’annullamento delle note impugnate per disapplicazione dell’articolo 3 della moratoria e l’accertamento dell’inerzia serbata dall’amministrazione nel concludere il procedimento.
La ricorrente deduceva che la norma regionale richiamata dal servizio VIA fosse inapplicabile al caso di specie riferendosi a un procedimento in corso di svolgimento per la verifica di assoggettabilità a VIA e non un impianto già autorizzato. Inoltre, sollevava dubbio di illegittimità euro-unitaria e costituzionale della stessa moratoria.
A febbraio e maggio 2025, con due ulteriori ricorsi per motivi aggiunti, la società ricorrente ha chiesto l’annullamento della nota con la quale il servizio VIA ha comunicato il riavvio del procedimento di screening al fine di “valutare gli effetti della L.R. n. 20/2024 sull’intervento” e l’annullamento della stessa norma. Infatti, nel frattempo era entrata in vigore in Sardegna la legge sulle aree idonee facendo decadere la moratoria.
Sentenza
A giugno il Collegio si è riunito per discutere la causa e ha ritenuto “rilevanti e non manifestamente infondate” le questioni di legittimità costituzionale sulla legge sarda per le aree idonee, rinviando il giudizio alla Corte Costituzionale dove già si trova per in virtù degli esiti di precedenti sentenze.
In particolare, il TAR ha riconosciuto una competenza legislativa regionale “di autonomia” della Regione nella pianificazione urbanistica che deve tuttavia, essere esercitata “nel rispetto dei principi fondamentali e delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica”.
Ciò premesso, il tribunale ha ritenuto che le disposizioni della LR 20/2024 “contrastino coi principi stabiliti dalla normativa statale e con le norme fondamentali di riforma economico-sociale che si impongono anche alla Regione Autonoma della Sardegna per espressa previsione statutaria”.
Il Collegio, richiamando il decreto Aree idonee (DM 21 giugno 2024), ha ricordato che con le sentenze del TAR Lazio di maggio, “l’articolo 3 non è stato oggetto dell’annullamento giurisdizionale” ed è pertanto legittimo e non va interpretato “nel senso di consentire alle Regioni di individuare con legge le aree non idonee”. Ritiene invece il Collegio che l’art. 3 “possa – e debba – ben essere interpretato nel senso di limitare l’intervento legislativo delle Regioni all’individuazione delle aree idonee, nonostante la sua non perspicua formulazione letterale”.
Ed infatti – scrive il Collegio – nonostante l’art. 3 faccia riferimento all’individuazione, da parte delle Regioni le aree idonee, non idonee e ordinarie, è vero anche che lo stesso art. 3, al comma 1, espressamente limita tale individuazione “ai sensi dell’art. 20, comma 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199” il quale prevede che le Regioni individuino con propria legge le sole aree idonee.
“Non pare” dunque al Collegio che “le Regioni possano individuare con lo strumento legislativo le aree non idonee all’installazione di impianti FER”. Sembra invece che tali aree non idonee “debbano essere successivamente individuate, sulla base delle aggiornate linee guida, approvate con il DM 10 settembre 2010” secondo cui “l’individuazione delle aree non idonee deve essere preceduta da un’apposita istruttoria” e deve “confluire nell’atto di programmazione con cui sono definite le misure e gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi di burden sharing fissati in attuazione delle suddette norme”.
Il riferimento specifico alla valutazione operata “in sede di pianificazione territoriale ovvero nell’ambito di singoli procedimenti”, come osservato anche dal TAR Lazio nelle ordinanze di rimessione della questione di legittimità della medesima LR 20/2024 (aree idonee Sardegna), “attesta che la riserva di procedimento amministrativo per la dichiarazione di non idoneità, oltre che prevista dalle linee guida, è sancita a livello di normazione primaria anche nel regime di cui ai decreti ministeriali adottati ai sensi dell’art. 20, co. 1, del decreto, con conseguente impossibilità per le Regioni di impedire che tale valutazione si compia mediante il divieto, stabilito in via generale e astratta per legge, di realizzare gli impianti nelle aree non idonee”.
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