Una recente sentenza del TAR Calabria, ottenuta dalla società Deaway S.r.l. con l’assistenza legale dell’Avv. Andrea Sticchi Damiani chiarisce un aspetto cruciale della normativa autorizzativa e costituisce una rilevante decisione per il settore fotovoltaico.
Il Comune di Montalto Uffugo, in provincia di Cosenza, aveva sostenuto che, per realizzare sia l’impianto sia le opere di rete connesse, fosse necessaria – prima e indipendentemente dalla PAS – una Autorizzazione Unica regionale ai sensi della legge regionale n. 17/2000. Tale interpretazione comportava la separazione dei percorsi autorizzativi tra impianto e opere connesse, con l’effetto di imporre al soggetto proponente un doppio procedimento: da un lato la PAS e dall’altro un’autorizzazione distinta per le opere di rete.
Deaway ha contestato questa impostazione, rilevando come essa introducesse un illegittimo aggravio procedimentale, in contrasto con il quadro normativo delineato dall’art. 6 del D.lgs. 28/2011, che disciplina in maniera speciale e semplificata la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.
L’avvocato spiega che “In accoglimento di detta censura, il TAR Calabria ha precisato che la PAS è un modulo autorizzatorio che non riguarda il solo impianto ma altresì le opere ad esso connesse”, sicché, sia per l’impianto che per le opere connesse, le autorizzazioni alla realizzazione ed all’esercizio sono comprese all’interno della procedura abilitativa semplificata”.
Andrea Cristicchi Damiani aggiunge che “la disciplina regionale ha un campo di applicazione generale rispetto alle linee elettriche ed agli impianti elettrici ma non riguarda specificamente gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, per i quali, come detto, è stata adottata una disciplina speciale con il citato decreto legislativo del 2011”.
Inoltre, il TAR ha richiamato l’attenzione sulle conseguenze dei ritardi amministrativi nella conclusione dei procedimenti, ribadendo la possibilità per le società di agire per il riconoscimento di eventuali danni subiti.
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