La Nuova Linea Guida Prevenzione Incendi per impianti fotovoltaici – DCPREV 14030/2025 aggiorna profondamente i requisiti di sicurezza antincendio per questi impianti, distinguendo misure tecniche specifiche, con campo di applicazione esteso, secondo il tipo di installazione e introducendo novità sui sistemi d’accumulo, distanze minime, compartimentazioni e manutenzione obbligatoria.
La guida si applica agli impianti fotovoltaici (tensione nominale ≤ 1500 V) su edifici civili, industriali, commerciali, rurali, incluse tettoie, pergole e pensiline collegate, e a quelli su parcheggi coperti, se interferenti con le attività soggette a prevenzione incendi.
Queste linee guida sono vincolanti per nuove installazioni e modifiche sostanziali, mentre per impianti già denunciati o progettati prima dell’entrata in vigore si applicano regimi transitori. Sono esclusi impianti a terra, impianti plug & play, impianti < 800 W, agri-voltaici >100 m dagli edifici e impianti a concentrazione solare non su edificio/tettoia.
Il testo introduce la distinzione fra impianti BAPV (applicati sull’involucro edilizio) e BIPV (integrati) e per i sistemi d’accumulo si sottolinea l’obbligo di valutazione del rischio specifico se presenti sistemi BESS agli ioni di litio, con riferimento alle Linee guida dedicate ai BESS.
Le misure tecniche di prevenzione indicano le distanze minime: i pannelli devono essere raggruppati in sottoinsiemi di massimo 20 m per lato, separati da percorsi privi di impianti larghi almeno 2 m; fascia libera di 1 m in prossimità dei bordi della copertura. Inoltre, sono indicate aerazione/ventilazione e installazione inverter in compartimenti REI/EI 30 e limitazioni su installazioni in vie di esodo e in prossimità di EFC, aperture o impianti tecnici.
I pannelli e componenti rilevanti (inverter, quadri, condutture) devono rispettare una distanza minima di 1 m da evacuatori di fumo/calore, lucernari, camini e aperture; su coperture a shed con finestre, previste specifiche distanze e misure compensative se ridotte.
Per quanto riguarda la resistenza al fuoco, c’è obbligo d’installazione su strutture incombustibili (classe A1), oppure interposizione di materiali EI 30. La reazione al fuoco va valutata sul sistema pannello-copertura secondo norme UNI EN 13501-1 e 13501-5.
Ogni impianto deve avere un dispositivo in posizione segnalata e accessibile ai soccorritori per il sezionamento completo dalla rete elettrica e gli obblighi di manutenzioni riportate nel registro prescrivono almeno verifica biennale ai fini del rischio incendio.
Le principali norme CEI di riferimento indicate sono CEI 64-8, CEI 82-25, CEI EN 62446-1, CEI EN IEC 62446-2.
🔹 Campo di applicazione esteso
• Inclusi impianti su pergole, pensiline e tettoie a servizio di attività soggette.
• Introdotto il concetto di impianti “interferenti”, cioè FV vicini o connessi agli edifici anche senza continuità strutturale .
• Esclusi invece impianti a terra, plug & play, sotto 800 W e agri-voltaici oltre 100 m dagli edifici .
🔹 Sistemi di accumulo (BESS)
• Obbligo di valutazione specifica del rischio incendio/esplosione secondo DM 7 agosto 2012 e circolare DCPREV 21021/2024 .
• Focus sul rischio “thermal runaway” delle batterie al litio.
🔹 Nuove misure tecniche
• Aerazione/ventilazione e installazione inverter in compartimenti REI/EI 30 .
• Limitazioni su installazioni in vie di esodo e in prossimità di EFC, aperture o impianti tecnici .
• Distanze minime tra sottoinsiemi di pannelli (max 20 m) e fasce libere da 1–2 m .
• Requisiti più stringenti su reazione e resistenza al fuoco .
🔹 Manutenzione e verifiche
• Controlli periodici secondo CEI EN 62446-1 e -2.
• Obbligo di ispezione termografica periodica (IEC TS 62446-3).
• Verifica antincendio almeno ogni 2 anni o ad ogni modifica dell’impianto .
• Manuale d’uso e manutenzione sempre obbligatorio.
🔹 Procedure amministrative
• Ogni installazione o modifica rilevante in attività soggette è sempre da considerarsi “modifica sostanziale” ai fini antincendio .
• Richiesta di valutazione progetto VVF per attività B e C in caso di aggravio rischio, SCIA per altre casistiche
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