Agrivoltaico in Lombardia, Target spiega sentenza n. 789/2025 del TAR Brescia

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pv magazine Italia ha avuto il piacere di sentire gli avvocati Domenico Segreti e Giuseppe Salamone di Target, per capire la sentenza del 3 settembre 2025, n. 789, del TAR Lombardia, Brescia.

Con sentenza del 3 settembre 2025, n. 789, il TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, ha annullato in parte la Delibera di Giunta della Regione Lombardia n. XII/2783 del 15 luglio 2024, recante “Approvazione di indirizzi in merito all’installazione di impianti agrivoltaici nelle aree agricole”, nella parte in cui prevedeva dei requisiti soggettivi ai fini della richiesta di rilascio dei titoli autorizzativi per la realizzazione dell’impianto non previsti dalla normativa nazionale. Le altre parti invece rimangono, corretto?

Giuseppe Salamone

Immagine: Target

Salamone: La questione portata all’attenzione del TAR Brescia ha riguardato unicamente la legittimità o meno dei requisiti soggettivi che il proponente deve possedere per ottenere le autorizzazioni per un impianto agrivoltaico in Lombardia, requisiti previsti prima dalla DGR [Delibera della Giunta Regionale] 1949/2024 e poi ripresi dalla DGR 2783/2024. Tali delibere regionali prevedevano che il proponente di un’iniziativa agrivoltaica in Lombardia potesse essere solo un imprenditore agricolo oppure una società a partecipazione congiunta tra un produttore di energia elettrica e un imprenditore agricolo che oltretutto avrebbe dovuto conferire in tale società un’azienda agricola. Quindi il TAR si è pronunciato solo su tale questione che costituiva altresì il motivo di rigetto dell’istanza di PAUR presentata dalla società. In precedenza, con sentenza del TAR Milano n. 1825/2025 era stata annullata anche la parte della Delibera che prevedeva il requisito oggettivo di cui all’Allegato A, paragrafo 6, requisito A (parametri LAOR e SAU assunti in difformità ai criteri previsti dalle Linee guida del giugno 2022 sull’agrivoltaico).

Spiegate poi che la pronuncia è stata resa nell’ambito del giudizio instaurato dalla società Pacifico Topazio Srl, rappresentata in giudizio dagli avvocati Domenico Segreti e Giuseppe Salamone dello studio Target, a seguito dell’archiviazione, da parte della Provincia di Mantova, dell’istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), ai sensi dell’art. 27 bis del D. Lgs. n. 152/2006, per la realizzazione nel Comune di San Giorgio Bigarello (MN) di un impianto agrivoltaico avente potenza pari a 13,56 MWp e delle relative opere di connessione. Ma la pronuncia non ha solo valore per progetti agrivoltaici, corretto?

Segreti: La vicenda trae origine da una richiesta di PAUR per un impianto agrivoltaico rigettata immediatamente dalla Provincia di Mantova sul solo presupposto che la società non avesse il requisito soggettivo previsto dalla predetta normativa regionale. In senso stretto gli effetti diretti della pronuncia del TAR Brescia producono effetti diretti solo sui requisiti soggetti per gli impianti agrivoltaici, ma a ben vedere la sentenza afferma anche alcuni importanti principi che sono applicabili a tutte le fonti rinnovabili. In particolare la sentenza afferma a chiare lettere che la norma regionale è illegittima in quanto introduce limitazioni non previste dalla normativa nazionale restringendone il campo di applicazione in assenza di qualsivoglia presupposto legittimante contemplato dalla disciplina di riferimento e dunque con essa in contrasto. Appare chiaro quindi che le norme regionali non possono prevedere limitazioni o restrizioni ulteriori rispetto alla normativa nazionale, e ciò vale non solo per i requisiti soggetti degli impianti agrivoltaici ma per ogni aspetto dei progetti FER.

Spiegate anche che il provvedimento di archiviazione si fondava esclusivamente sulla Delibera regionale n. XII/2783 del 15 luglio 2024 e in particolare sull’Allegato A, paragrafo 6, lettera D) il quale prevedeva che “possono presentare richiesta di titolo abilitativo” due tipologie di soggetti: 1. impresa agricola singola o associata da certificato camerale, che realizza il progetto al fine di contenere i propri costi di produzione, 2. società a partecipazione congiunta con i produttori di energia elettrica alle quali è conferita l’azienda o il ramo d’azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli ai quali è riservata l’attività di gestione imprenditoria. Secondo l’Allegato, il fatturato dell’energia prodotta non deve superare il valore della produzione agricola, affinché venga mantenuto lo status di imprenditore agricolo. Cosa succede ora all’Allegato A, paragrafo 6, lettera D?

Salamone: Questa specificazione del fatturato serviva ad identificare l’impresa agricola (Soggetto A) che poteva presentare la richiesta di autorizzazione in alternativa alla società a partecipazione congiunta (Soggetto B). La sentenza ha annullato interamente la lettera D e dunque non è previsto più alcun requisito soggettivo per la presentazione dell’istanza di autorizzazione e neanche di fatturato. La sentenza ha affermato anche che la qualifica soggettiva di imprenditore agricolo e di associazione temporanea di imprese [ATI] che comprenda almeno un imprenditore agricolo è prevista solo per poter accedere agli incentivi previsti dal DM Agrivoltaico, e quindi non trovano applicazione alla diversa casistica del titolo autorizzativo.

Cosa succede a progetti che si trovano in situazioni analoghe?

Salamone: Se le Amministrazioni procedenti non annullano in autotutela i propri provvedimenti di rigetto/archiviazione in forza di quanto statuito dalle predette pronunce del TAR Lombardia, l’unica strada è proporre ricorso per ottenere l’annullamento dei predetti provvedimenti qualora siano anch’essi unicamente fondati sui requisiti soggettivi previsti dalla Delibera e annullati dal Tar.

Secondo voi aumenteranno i progetti agrivoltaici dove la parte energetica porterà a un fatturato maggiore rispetto alla parte agricola?

Salamone: Non essendoci più alcun limite soggettivo alla presentazione delle istanze di autorizzazione, è uno scenario alquanto probabile considerato che, come noto, i proventi della produzione energetica sono ben più elevati rispetto a quelli derivanti dalla produzione agricola.

La sentenza potrebbe essere impugnata?.

Salmone: Fino ai primi di novembre la sentenza potrebbe ancora essere impugnata al Consiglio di Stato.

Spiegate che la sentenza del Tar Brescia è in continuità con la sentenza del Tar Milano n. 1825/2025. Quali le conseguenze? Solo in Lombardia? O anche in altre regioni? In generale, potreste spiegare l’importanza della/delle sentenza/sentenze.

Domenico Segreti

Immagine: Target

Segreti: La sentenza del TAR Brescia è in continuità con la sentenza del TAR Milano in quanto conferma l’annullamento della Delibera nella parte in cui imponeva dei requisiti soggettivi stringenti non previsti dalla normativa nazionale. Le pronunce riguardano ovviamente la Lombardia, ma rappresentano anche un monito per le altre Regioni a non introdurre requisiti che limitano l’installazione degli impianti FER in contrasto con la normativa nazionale. Alla luce di questi principi di portata generale, le due sentenze del TAR Milano rivestono notevole importanza e un impatto senz’altro rilevante nell’interpretazione delle fonti che riguardano la materia delle FER.

Cosa dovrebbe fare una società che si vede negata la PAUR in contrasto con gli orientamenti che emergono da queste due sentenze?

Salamone: Alla luce delle due sentenze del TAR Milano e del TAR Brescia in caso di PAUR, o altri titoli autorizzativi, rigettati per mancanza dei requisiti soggettivi o oggettivi dichiarati illegittimi, se ancora nei termini di legge possono in primo luogo presentare istanza di annullamento in autotutela del rigetto ovvero se ancora nei termini possono presentare ricorso al TAR. 

Altre considerazioni?

Segreti: La sentenza del TAR Brescia si inserisce in un recente contesto giurisprudenziale recente particolarmente favorevole allo sviluppo delle FER. Con sempre maggiore frequenza infatti i giudici amministrativi stanno nell’ultimo periodo annullando provvedimenti di carattere generale delle Regioni e degli Enti Locali che impongono divieti e limitazioni all’installazione degli impianti non previsti dalla normativa nazionale, senza consentire di fatto una valutazione in concreto del progetto nel singolo procedimento autorizzativo.

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