Domani la Corte Costituzionale si esprimerà sulla legittimità della legge sarda n. 20/2024 sulle aree idonee. Il parere è stato fissato a seguito dell’impugnazione mossa dal governo a febbraio ed è stato successivamente delegato alla Consulta anche dal Tribunale amministrativo regionale (TAR) di Cagliari che a giugno ha sospeso l’efficacia di un provvedimento adottato dal Comune di Usini (SS) in applicazione della norma.
Nell’agenda dei lavori del 6, 7 e 8 ottobre della Consulta si legge che nell’udienza pubblica di domani (martedì) la Corte affronterà le questioni di costituzionalità riguardanti la norma in particolare all’articolo 1, commi 2, 5, 7, 8, e 9 e in particolare nella parte in cui rispettivamente prevedono:
- che le nuove disposizioni si applicano anche agli impianti a fonti rinnovabili per i quali il procedimento autorizzativo si sia già concluso e in relazione ai proponenti che abbiano già acquisito una posizione giuridica consolidata in relazione all’opera realizzata;
- che nelle aree individuate non idonee è vietata la realizzazione degli impianti;
- che il “divieto di realizzazione si applica anche agli impianti e agli accumuli FER la cui procedura autorizzativa e di valutazione ambientale, di competenza regionale o statale, è in corso al momento dell’entrata in vigore della presente legge”;
- che “non può essere dato corso alle istanze di autorizzazione che, presentate prima dell’entrata in vigore della presente legge, risultino in contrasto con essa e ne pregiudichino l’attuazione. I provvedimenti autorizzatori e tutti i titoli abilitativi comunque denominati già emanati, aventi ad oggetto gli impianti ricadenti nelle aree non idonee, sono privi di efficacia”;
- che, introducendo il criterio di “non idoneità” prevalente, nel caso in cui un progetto ricada sia nelle aree idonee sia nelle aree non idonee, prevale la non idoneità;
- che gli interventi di rifacimento, integrale ricostruzione, potenziamento relativi ad impianti realizzati in data antecedente all’entrata in vigore della presente legge e in esercizio, nelle aree non idonee, sono ammessi solo qualora non comportino un aumento della superficie lorda occupata, nonché, in caso di impianti eolici, un aumento dell’altezza totale dell’impianto;
Inoltre, è oggetto di analisi la parte della legge che elenca le aree non idonee alla realizzazione degli impianti offshore e l’articolo 3, commi 1, 2, 4 e 5, dove introduce misure di semplificazione e accelerazione per la promozione di impianti di produzione di fonti rinnovabili in aree non idonee.
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