Il Consiglio regionale della Sardegna ha presentato la proposta di legge n. 146 per modificare la norma regionale sulle aree idonee (n. 20/2024).
Nella relazione dei proponenti (Solinas A. e Mandas), si legge che la finalità è di evitare “interpretazioni restrittive” che potrebbero “compromettere l’efficacia” delle misure di incentivazione previste dalla legge regionale n. 20/2024 e per le quali “sono già stati emanati alcuni bandi, mentre altri sono in fase avanzata di redazione”.
In particolare, stando alle modifiche proposte, le superfici di copertura di manufatti edilizi diventerebbero idonee per gli impianti fotovoltaici anche in deroga al limite di distanza minima dai centri abitati di 1 km. Verrebbe inoltre introdotto un criterio di idoneità per impianti di piccola taglia nelle zone urbanistiche omogenee a destinazione commerciale e logistica.
Il testo, assegnato alla V commissione Attività produttive, verrà discusso a partire da domani in seduta congiunta con la IV commissione Governo del territorio.
La proposta interviene ai commi 4 e 7 dell’articolo 1 e all’allegato G della legge n. 20/2024.
Modifiche al comma 4
La proposta stabilisce che le superfici di copertura di manufatti edilizi di qualsiasi natura sono idonee per gli impianti fotovoltaici anche in deroga alle disposizioni dell’allegato G nella parte in cui prevede il limite di distanza minima dai centri abitati di 1 km.
Le modifiche, specifica la relazione, intendono garantire “la possibilità di realizzare, entro tale fascia, l’installazione di impianti fotovoltaici sulle superfici di copertura di manufatti edilizi e relativi accumuli e le integrazioni agli impianti esistenti, anche limitatamente all’installazione dei soli accumuli”.
Modifiche al comma 7
Per i progetti di installazione di impianti fotovoltaici ed eolici di piccola e media taglia, presso aree rientranti nelle zone urbanistiche omogenee a destinazione commerciale e logistica, prevale il criterio di idoneità a patto che siano rispettate le disposizioni e i limiti della normativa in materia territoriale, urbanistica, edilizia, ambientale e paesaggistica.
Nello specifico, con riferimento agli impianti fotovoltaici sono idonee:
- le aree libere dei lotti edificati ricadenti nelle zone già infrastrutturate nei limiti del 60% della superficie fondiaria del lotto, anche in deroga ai parametri urbanistico e edilizi;
- i lotti non edificati ricadenti nelle porzioni già infrastrutturate, nei limiti del 20%, implementabile fino a un massimo del 35% con deliberazione dell’ente gestore e in ogni caso non superiore al 50% della superficie dei lotti liberi.
Inoltre, rimangono vigenti le prescrizioni per le aree industriali gestite dai consorzi industriali provinciali e le zone industriali di interesse regionale.
Con riferimento agli impianti fotovoltaici sono idonee:
- le aree libere dei lotti edificati ricadenti nelle zone già infrastrutturate nei limiti del 60% della superficie fondiaria del lotto, anche in deroga ai parametri urbanistico e edilizi, definiti dagli strumenti urbanistici;
- i lotti non edificati ricadenti nelle porzioni già infrastrutturate, nei limiti del 20%, implementabile fino ad un massimo del 35% con deliberazione dell’ente gestore e in ogni caso non superiore al 50% della superficie dei lotti liberi.
Inserimento del comma 7 bis
Il nuovo comma 7-bis prevedrebbe che, con apposito regolamento da emanarsi entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge di modifica, la Regione individua direttive per la corretta applicazione della disciplina della realizzazione di impianti FER ricadenti in aree non incluse tra quelle idonee.
Con particolare riferimento alle aree ordinarie è ritenuto necessario “che vengano espressamente individuati i meccanismi di corretta applicazione della disciplina in materia di individuazione di elementi eventualmente ostativi alla realizzazione di impianti FER”.
In attesa del regolamento, la norma prevede che non può essere dato corso alle istanze di autorizzazione, incluse quelle presentate precedentemente all’entrata in vigore della proposta di legge.
Infine, è presente un adeguamento dell’allegato G al fine di coordinare lo stesso con le nuove disposizioni inserite dall’articolo 1, comma 1, lettera a), della proposta di legge.
Intanto, rimane grande attesa per conoscere le sorti della legge regionale sulle aree idonee impugnata dal Governo a febbraio e sulla quale si attende la pronuncia della Corte costituzionale.
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