La sentenza della Corte di Appello di Cagliari 386 del 2025 conferma la decisione in primo grado, rigettando la domanda di un acquirente che ha citato in giudizio il fornitore di un impianto fotovoltaico e la relativa società finanziaria, lamentando un rendimento inferiore a quello promesso e insufficiente a coprire le rate del finanziamento.
pv magazine Italia ha parlato con l’avvocato Carmine Paul Alexander Tedesco, studio TedescoLEX, che ha commentato la sentenza sottolineando che la motivazione principale si fonda sulla decadenza della garanzia del consumatore. “L’acquirente ha denunciato i vizi oltre il termine di due mesi dalla scoperta, perdendo così il diritto alla tutela legale. La sentenza chiarisce, quindi, che una garanzia commerciale di lunga durata non esonera da questo onere.
Questa storia è iniziata nel 2012, quando una consumatrice acquista un impianto fotovoltaico spinta dalla promessa che, grazie ai risparmi e agli incentivi statali, l’investimento avrebbe coperto le rate del finanziamento. L’impianto viene connesso nel marzo 2013 ma, dopo un anno scopre risultati deludenti, denunciando una produzione inferiore alle previsioni e un bilancio economico negativo.
Nel 2016 l’acquirente decide di citare in giudizio sia il fornitore che la società finanziaria coinvolta, chiedendo la risoluzione dei contratti per grave inadempimento.
La questione è la tardiva denuncia dei difetti
La Corte, tuttavia, respinge la domanda. Come spiega l’avvocato Tedesco, “la decisione non si fonda sulla bontà tecnica dell’impianto, ma sulla tardiva denuncia dei difetti da parte della cliente, che ha determinato la decadenza della garanzia legale”.
Il riferimento normativo è l’art. 132 del Codice del Consumo, che obbliga il compratore a denunciare i difetti di conformità del bene entro due mesi dalla scoperta. Se questo termine non viene rispettato, il consumatore perde il diritto a invocare le tutele di legge – sostituzione, riparazione, riduzione del prezzo o risoluzione del contratto.
Nel caso esaminato, la prima comunicazione formale della cliente è datata settembre 2014, cioè ben oltre i due mesi successivi al momento in cui avrebbe potuto accorgersi del difetto. “La Corte – evidenzia l’avvocato Tedesco – ha ritenuto che un arco temporale di dodici mesi di funzionamento, da marzo 2013 a marzo 2014, fosse sufficiente per permettere una piena consapevolezza delle prestazioni dell’impianto, trattandosi di un periodo che copre un intero ciclo solare”.
La garanzia commerciale non sostituisce l’onere di denuncia
“Il caso in esame evidenzia come la decadenza garanzia consumatore possa diventare un ostacolo insormontabile se non si agisce entro i termini di legge, anche in presenza di garanzie commerciali di lunghissima durata”, spiega l’avvocato.
La parte attrice aveva richiamato la presenza contrattuale di una garanzia di 300 mesi, sostenendo che ciò estendesse la tutela anche sul piano procedurale. Ma la Corte ha chiarito che la garanzia commerciale non può sostituire o dilatare i termini della garanzia legale.
Come puntualizza l’avvocato, “una garanzia di lunga durata amplia il periodo entro il quale il venditore resta responsabile dei difetti manifestatisi, ma non esonera il consumatore dall’obbligo di comunicarli entro due mesi dalla scoperta”.
Le due garanzie operano quindi su piani diversi: una riguarda la durata della responsabilità, l’altra la prontezza dell’azione del consumatore.
Abbiamo chiesto al legale cosa significhi questa sentenza della Corte d’Appello di Cagliari per gli operatori del comparto fotovoltaico. “La tutela legale è sì ampia, ma non automatica: richiede vigilanza, documentazione e rispetto rigoroso dei termini”. Per i professionisti del settore, ciò implica la necessità di fornire ai clienti informazioni chiare sui limiti temporali della garanzia legale e sulle modalità corrette di segnalazione dei difetti (PEC o raccomandata A/R). Per i consumatori, invece, il messaggio è univoco: non basta confidare in lunghe garanzie commerciali, serve agire entro due mesi dalla scoperta del problema, con prove documentate.

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