Sei punti di vista sul Testo Unico FER: fotovoltaico flottante

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pv magazine Italia ha sentito sei esperti, tra cui cinque avvocati, per capire le principali novità derivanti dal Testo Unico FER. L’articolo verrà pubblicato in puntate. Dopo aver parlato delle principali novità, degli impianti ibridi, della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), degli impianti su tetto, delle opere connesse, degli interventi di repowering, di BESS e idrogeno, di PAS e AU, di contributi compensativi e di risoluzione extragiudiziale delle controversie.

Giovanni Battista De Luca, partner di Advant Ntcm, Cristina Martorana, partner di Legance, e Marcello Astolfi, managing partner presso Studio Legale Project-Lex, ricordano che gli impianti fotovoltaici flottanti con potenza inferiore a 10 MW e occupazione della superficie bagnata inferiore al 20% vengono inseriti fra gli interventi a edilizia libera. Felice Lucia, country manager di Jinko Power Technology, sottolinea che l’approccio riduce le difformità tra Regioni e dà più certezza agli investitori.
Pina Lombardi, partner presso Chiomenti, rileva che “la norma non affronta in modo organico le peculiarità ambientali e idrauliche del floating, manca una disciplina uniforme sulle relazioni con i gestori dei bacini e i consorzi di bonifica”. Feliciano Palladino, fondatore e managing director di NexAmm, riporta che il TU FER estende la verifica di assoggettabilità a VIA regionale per impianti flottanti da 10 MW su invasi e bacini.

Cosa cambierà per il fotovoltaico flottante?

De Luca: Con riferimento agli impianti fotovoltaici flottanti, quelli con potenza inferiore a 10 MW e occupazione della superficie bagnata inferiore al 20% vengono inseriti fra gli interventi a edilizia libera.

Martorana: Registriamo la distinzione per competenza: invasi da grandi dighe di competenza statale, altri invasi sono lasciati alla competenza regionale. I piccoli impianti <10 MW su bacini potranno ricorrere all’edilizia libera con occupazione <20% superficie, in mancanza di vincoli. Diciamo che si sono poste le basi per un maggiore sviluppo del settore.

Lucia: Il fotovoltaico flottante viene più chiaramente ricondotto alla disciplina generale delle FER, con una maggiore uniformità sul trattamento di invasi, concessioni idriche e opere idrauliche di supporto.
Questo riduce le difformità tra Regioni e dà più certezza agli investitori.
Rimane comunque centrale la valutazione paesaggistica e ambientale, che sarà gestita caso per caso in VIA o in altre fasi istruttorie.

Lombardi: Evidenzio qualche criticità derivante anche da esperienze sul campo in merito a questa tipologia di impianti. La norma non affronta in modo organico le peculiarità ambientali e idrauliche del floating, manca una disciplina uniforme sulle relazioni con i gestori dei bacini e i consorzi di bonifica e il raccordo con i regimi accelerati avviene senza una vera “istruzione per l’uso” dedicata. Nel complesso, il settore floating guadagna in chiarezza formale, ma avrebbe bisogno di linee guida tecniche nazionali che vadano oltre il puro criterio dimensionale.

Palladino: Prima del correttivo il flottante era sostanzialmente incanalato in PAS, con screening/VIA da valutare caso per caso, e un focus soprattutto su invasi pubblici o demaniali. Il D.Lgs. n. 178/2025 amplia e chiarisce il perimetro ambientale: estende la verifica di assoggettabilità a VIA regionale per impianti flottanti da 10 MW su invasi e bacini, senza più limitazioni legate alla natura pubblica/demaniale, includendo anche bacini artificiali. In pratica si consolida un quadro che facilita lo sviluppo su corpi idrici artificiali, ma con un filtro ambientale più chiaramente definito.

Astolfi: Il D.lgs. 178/2025 introduce una disciplina esplicita per gli impianti fotovoltaici in modalità  flottante di minore entità. La nuova lettera c-bis della Sezione 1 dell’allegato A inserisce infatti il fotovoltaico flottante tra gli interventi soggetti ad attività libera quando si rispettano alcune condizioni precise:

  • l’impianto deve avere una potenza inferiore a 10 MW,
  • deve essere collocato su aree bagnate o bacini artificiali,
  • e l’occupazione della superficie deve essere inferiore al 20%.

Questo significa che  il legislatore stabilisce che, entro i predetti limiti, questi impianti seguono un percorso autorizzativo più lineare, più snello e soprattutto uniforme su tutto il territorio nazionale.

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