pv magazine Italia ha sentito sei esperti, tra cui cinque avvocati, per capire le principali novità derivanti dal Testo Unico FER. L’articolo è stato pubblicato in puntate. Dopo aver parlato delle principali novità, degli impianti ibridi, della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), degli impianti su tetto, delle opere connesse, degli interventi di repowering, di BESS e idrogeno, di PAS e AU, di contributi compensativi, di risoluzione extragiudiziale delle controversie e di fotovoltaico flottante.
Felice Lucia, country manager di Jinko Power Technology, spiega le tre questioni ancora aperte. Pina Lombardi, partner presso Chiomenti, sottolinea due criticità: disomogeneità regionale e reale capacità amministrativa. Cristina Martorana, partner di Legance, commenta che “le complessità principali derivano dalla mancanza di definitività della normativa sulle aree idonee e delle zone accelerazione”. Coerentemente, Feliciano Palladino, fondatore e managing director di NexAmm, aggiunge che la traduzione operativa delle aree idonee e delle zone di accelerazione rimane complessa. “Il rischio è che la riforma rimanga in larga parte inattuata, non per carenze normative ma per inefficienza sistemica. Anche la piena operatività della piattaforma Suer costituisce un punto nevralgico della riforma,” ha detto Marcello Astolfi, managing partner presso Studio Legale Project-Lex. “Nell’ottica degli ambiziosi obiettivi al 2030, il quadro normativo di settore appare ancora, contrassegnato dalla permanenza di incongruenze e coni d’ombra che rischiano di continuare ad incider negativamente sulle strategie di investimento degli operatori di mercato, lasciando al Giudice Amministrativo l’onere di fare chiarezza”, ha poi concluso Giovanni Battista De Luca, partner di Advant Ntcm.
Quali sono le complessità che rimangono? Ci sono degli aspetti che devono essere ancora chiariti? E nel caso, in quale sede?
Lucia: Restano aperte diverse questioni:
- i criteri tecnici per l’agrivoltaico mediamente elevato (altezza minima, densità, indicatori di continuità agricola);
- il coordinamento pratico tra VIA, PAUR, PAS e piattaforme digitali regionali;
- la gestione delle opere edilizie non pienamente ricomprese nelle definizioni FER.
Serviranno ulteriori decreti attuativi MASE, linee guida e, verosimilmente, chiarimenti giurisprudenziali su casi concreti.
Martorana: Senza voler scendere in commenti, le complessità principali derivano dalla mancanza di definitività della normativa sulle aree idonee e delle zone accelerazione. Inoltre non sono stati eliminati gli ampi margini che il TUFER aveva lasciato alla discrezionalità amministrativa, in spregio al principio di omogeneità. Più in generale, a mio giudizio, rimane il fatto che la semplificazione, partita dal 2020 e più volte rivisitata, non è stata in grado, anche a causa di questi continui cambi normativi con testi contraddittori e carenti di salvaguardia, di dare i frutti attesi, ammesso che lo fossero…
Lombardi: Pur nutrendo perplessità su alcune scelte legislative e sull’assenza di un intervento organico e coerente — il correttivo è in vigore, ma le aree idonee sono ancora in evoluzione e la bozza di DL sulla saturazione virtuale delle reti preannuncia ulteriori aggiustamenti da raccordare — emergono due criticità strutturali. La prima è la persistente disomogeneità regionale: il ruolo centrale delle Regioni nella pianificazione e nei procedimenti autorizzativi, in assenza di un forte coordinamento, rischia di vanificare la promessa di uniformità. La seconda riguarda la reale capacità amministrativa: norme più lineari non colmano la carenza di risorse, sia umane sia digitali.
Palladino: Il Testo Unico FER, pur avendo semplificato l’architettura dei titoli abilitativi, ha lasciato aperti due snodi di sistema: da un lato l’adeguamento delle discipline regionali, inevitabilmente disomogeneo per tempi e contenuti; dall’altro la traduzione operativa delle aree idonee e delle zone di accelerazione, terreno su cui continuano a concentrarsi le principali frizioni paesaggistiche e urbanistiche. Il correttivo interviene in modo efficace sul piano delle definizioni e della tipizzazione degli iter, riducendo molte ambiguità della prima versione. Tuttavia restano profili di complessità applicativa che non possono essere risolti solo a livello normativo: servono criteri nazionali realmente uniformi per la quantificazione delle compensazioni, un’interoperabilità Suer-portali locali che funzioni anche nella prassi quotidiana degli enti, e un assestamento interpretativo stabile sulle aree idonee. Su questi aspetti il completamento del quadro passerà necessariamente da linee guida ministeriali, provvedimenti Arera e, soprattutto, dalla sedimentazione di prassi e giurisprudenza delle Conferenze di servizi.
Astolfi: Il nuovo d.lgs. 178/2025 rappresenta indubbiamente un passo avanti significativo nel processo di razionalizzazione del sistema autorizzativo delle FER, ma non esaurisce le criticità di fondo che caratterizzano il quadro normativo. La complessità del Testo Unico FER, così come modificato, richiede infatti una complessa operazione di recepimento e coordinamento da parte di Regioni e degli Enti locali. In particolare, le Regioni dovranno essere riallineate al nuovo assetto nazionale. In assenza di tale armonizzazione, è concreto il rischio di una fase transitoria segnata da applicazioni divergenti e incertezze operative, soprattutto laddove le Regioni abbiano già approvato normative in materia di “aree idonee” o avviato procedure di individuazione delle stesse, non perfettamente sovrapponibili con l’individuazione delle “zone di accelerazione” introdotte dalle recenti modifiche normative al TUE. Un ulteriore profilo critico riguarda la capacità amministrativa. La riforma introduce termini accelerati, riduce le sospensioni procedimentali, impone verifiche procedurali più concentrate e affida alle amministrazioni responsabilità istruttorie più stringenti, soprattutto nei procedimenti complessi di AU e nella verifica documentale preliminare alla VIA. Tuttavia, tali innovazioni presuppongono in capo alle Amministrazioni coinvolte un discreto livello di organizzazione, una dotazione di personale tecnico idoneo ad assicurare il rispetto dei “nuovi” termini procedimentali; in difetto, il rischio è che la riforma rimanga in larga parte inattuata, non per carenze normative ma per inefficienza sistemica. Anche la piena operatività della piattaforma Suer costituisce un punto nevralgico della riforma. Sebbene il d.lgs. 178/2025 ne potenzi il ruolo e la individui come strumento cardine per la digitalizzazione dei procedimenti, la sua effettiva capacità di assolvere tale funzione dipenderà dall’adozione delle specifiche tecniche demandate ai decreti attuativi del Mase. Finché la piattaforma non sarà completamente operativa, continueranno a convivere altri strumenti con inevitabile pregiudizio dei benefici attesi in termini di semplificazione e certezza procedimentale.
De Luca: Come detto in premessa, il Correttivo è stato per certi versi timido. Possono essere guardate con positività le disposizioni volte a chiarire (una volta per tutte) che è possibile ricorrere ai contratti preliminari per la dimostrazione della disponibilità giuridica dell’area. Lo stesso dicasi con riferimento all’innalzamento della soglia degli interventi assoggettabili alla PAS e alla definizione di opere connesse.
Di converso, lasciano perplessi:
i) le modifiche peggiorative intervenute, rispetto all’ultima versione del Correttivo circolata le scorse settimane, in ordine alle misure di compensazione ambientale;
ii) le novità introdotte sul versante giudiziale e stragiudiziale;
iii) l’introduzione dei sistemi di accumulo tra quelli a cui si applica espressamente il TU FER senza tuttavia puntualizzare quali sono le aree idonee applicabili a tale tipologia di asset con notevoli incertezze applicative nell’ambito dello scouting dei terreni da dedicare a tali iniziative.
Senza voler trascurare le pur apprezzabili ambizioni di riordino normativo, in definitiva, per ora, sembra che sia stato fatto “troppo poco e troppo tardi”. Difatti, nell’ottica degli ambiziosi obiettivi al 2030, il quadro normativo di settore appare ancora, contrassegnato dalla permanenza di incongruenze e coni d’ombra che rischiano di continuare ad incider negativamente sulle strategie di investimento degli operatori di mercato, lasciando al Giudice Amministrativo l’onere di fare chiarezza.
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