VIA e tempi certi: dal Consiglio di Stato un argine all’inerzia amministrativa

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Una recente decisione del Consiglio di Stato rafforza la tutela degli operatori delle rinnovabili contro i ritardi del Ministero dell’Ambiente: quando la documentazione di VIA viene integrata e rimessa in consultazione, i termini per decidere ripartono da capo, indicando quindi tempi certi che devono essere rispettati, pari a massimo 160 giorni.

Questo principio, affermato nel ricorso curato dagli avvocati Michele Cimino, Giorgio Troja e Oscar Di Rosa, chiarisce che non è possibile usare iter “a metà” per giustificare anni di inerzia amministrativa.

Secondo il comunicato dei legali diramato da media locali, “la società proponente di un progetto fotovoltaico nel materese ha contestato il silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica” dopo circa quattro anni dall’avvio del procedimento di VIA, ancora non concluso.

In primo grado, il TAR Basilicata aveva respinto le doglianze, interpretando in modo restrittivo la disciplina sui termini del procedimento VIA e sulla decadenza dell’azione contro il silenzio. In particolare, secondo il giudice di prime cure, la pubblicazione di un secondo avviso al pubblico — avvenuta a seguito di un aggiornamento progettuale richiesto dalla Soprintendenza — non sarebbe stata sufficiente a far ripartire ex novo il procedimento.

Una lettura che non ha convinto il giudice d’appello.

Il passaggio centrale, riportato testualmente nel comunicato e attribuito al Supremo Consesso Amministrativo, è il seguente: «solo una volta completata la documentazione da sottoporre alla consultazione pubblica può ripartire il termine per la definizione della VIA ex art 24, comma 1 d.lgs.152/2006». In pratica, se il progetto viene modificato e integrato, la consultazione pubblica deve svolgersi sul quadro aggiornato e solo da quella chiusura decorrono i termini per la decisione, che non possono rimanere “cristallizzati” alla fase istruttoria precedente.

Si tratta di un’impostazione che rende più chiaro il perimetro dei diritti delle imprese nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti di VIA, rendendo illegittimo che un procedimento resti sospeso per anni facendo leva su integrazioni tecniche come se congelassero indefinitamente i tempi.

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